§ 3.1.120 - L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.
Modifiche alla legge regionale n. 15 del 12.03.2001 Istituzione dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.).


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:22/02/2005
Numero:14


Sommario
Art. 1.      La legge Regionale n.15 del 12.03.2001 è così modificata:
Art. 2.  Abrogazione.
Art. 3.  Pubblicazione e dichiarazione di urgenza.


§ 3.1.120 - L.R. 22 febbraio 2005, n. 14. [1]

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 12.03.2001 Istituzione dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.).

(B.U. 23 febbraio 2005, n. 14).

 

Art. 1.

     La legge Regionale n.15 del 12.03.2001 è così modificata:

     1. Il comma 2 dell’art. 2 è sostituito dal seguente:

“All’ARBEA può essere affidata la gestione di ogni altro aiuto, in materia di agricoltura e sviluppo rurale dalla Regione Basilicata, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Comuni, dai Parchi, e da altri Enti pubblici operanti sul territorio della Regione. In tal caso, l’Agenzia potrà esercitare tutte o in parte le funzioni di cui al successivo comma 3.”

     2. La lettera c) del comma 3 dell’art. 2 è sostituita dalla seguente:

“c) contabilizzare i pagamenti, attraverso registrazione nei propri libri contabili, anche con l’ausilio di sistemi informatici, e predisporre sintesi periodiche di spesa, ivi inclusa la dichiarazione annuale da inviare, tramite l’Organismo di coordinamento, alla Commissione Europea, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.”

     3. Il comma 4 dell’art. 2 è sostituito dal seguente:

“In caso di eventuali rettifiche negative apportate dalla Comunità alle spese dichiarate dall’ARBEA, si procede secondo le disposizioni di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.165/99.”

     4. La lettera c) del comma 1 dell’art. 3 è soppressa.

     5. Al comma 1 dell’art. 4 dopo le parole “del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)” e prima delle parole “dell’Anagrafe Agricola Regionale” sono aggiunte le seguenti: “del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIARB) di cui al comma successivo”.

     6. Dopo il comma 1 dell’art. 4 sono inseriti i seguenti commi:

1bis) “La Regione Basilicata istituisce il Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata – SIARB-. Nel SIARB confluiscono le informazioni ed i dati relativi a tutte le imprese agricole ed agro – industriali che, a qualsiasi titolo, hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione.”

1ter) ”Il SIARB persegue le seguenti finalità:

• razionalizzare le relazioni tra le imprese agricole e le pubbliche amministrazioni;

• semplificare le attività economiche in agricoltura;

• aumentare il livello di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;

• rendere trasparenti le procedure amministrative favorendo l’accesso rapido e diffuso alle informazioni per gli interessati;

• fornire informazioni e basi dati agli Enti strumentali ed agli Enti sub- regionali convenzionati.”

1quater) “L’ARBEA è tenuta a comunicare al SIARB tutte le informazioni ed i dati di cui viene a conoscenza nell’esercizio della propria attività di Organismo Pagatore o nell’espletamento delle attività di cui al comma 2, art.2 della presente legge.”

1quinquies) “Il SIARB si avvale del SIAN e lo integra con proprie informazioni.”

     7. Il comma 3 dell’art. 4 è sostituito dal seguente:

“I sistemi informativi e la registrazione dei dati devono essere adeguatamente protetti per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003.”

     8. Il comma 1 dell’art.5 è sostituito dal seguente:

“1. Con Regolamento sono disciplinati l’articolazione ed il funzionamento delle strutture amministrative dell’ARBEA ”

     9. All’art. 8 il termine “l’Amministratore” è sostituito del termine “il Direttore”.

     10. L’art. 9 è sostituito dal seguente:

“1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale fra persone in possesso di documentate competenze in materia di organizzazione e amministrazione.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, prorogabile di norma una sola volta, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione, in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

3. L’incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato. Per i dipendenti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

4. Il Direttore può essere revocato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

5. Il compenso del Direttore è definito dalla Giunta regionale assumendo come parametri quelli previsti per i dirigenti generali della Regione.

6. Il Direttore:

a) ha la rappresentanza legale dell’ARBEA ed è responsabile della gestione tecnica, amministrativa e contabile.

b) relaziona periodicamente alla Giunta Regionale sull’attività svolta;

c) recepisce gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali;

d) definisce gli obiettivi e ne verifica il conseguimento;

e) adotta regolamenti, programmi, manuali e modelli procedimentali, predisposti dai dirigenti;

f) adotta il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

g) varia la pianta organica, ai sensi del D.Lgs. n.165/01 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alle esigenze di adeguamento funzionale dell’Agenzia;

h) stipula atti, contratti e convenzioni, non rientranti nella sfera di competenza dei dirigenti responsabili degli uffici;

i) attribuisce gli incarichi ai dirigenti, gradua le funzioni e ne definisce le indennità, nel rispetto delle norme contenute nei rispettivi contratti collettivi di lavoro;

j) definisce la struttura organizzativa dell’Agenzia ed adotta le innovazioni utili all’ottimizzazione delle strutture ed al suo funzionamento;

7. Gli atti di competenza del Direttore sono assunti in forma di decreto.”

     11. L’art. 10 è soppresso.

     12. Al comma 2 dell’art. 11 le parole “e cessa, comunque, al termine della legislatura regionale nel corso della quale è stato nominato.” sono soppresse.

     13. La lettera e) del comma 3 dell’art. 11 è soppressa.

     14. I commi 7 ed 8 dell’art. 11 sono sostituiti dai seguenti:

“7. Tutti gli atti del Collegio sono notificati al Direttore.

8. L’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei Revisori è fissata dalla Giunta Regionale.”

     15. Al comma 2 dell’art. 12 è aggiunta la seguente lettera c):

“c) da un esperto per ognuna delle organizzazioni professionali agricole rappresentate al Tavolo Verde del Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata.”

     16. Il comma 3 dell’art. 12 è sostituito dal seguente:

“3. Ogni sei mesi, il Direttore trasmette al Comitato, una relazione sull’andamento delle attività.”

     17. Il comma 7 dell’art. 12 è soppresso.

     18. Il comma 11 dell’art.12 è sostituito dal seguente :

“Svolge le funzioni di Segretario un funzionario nominato dal Direttore.”

     19. I commi 4 e 5 dell’art. 13 sono sostituiti dai seguenti:

“4. L’ARBEA attua i controlli anche avvalendosi dei servizi forniti dall’AGEA, dei dati del sistema informativo regionale, dei dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e di quelli del SIARB.

5. Le attività del servizio di controllo interno sono disciplinate dall’allegato al Reg. (CE) 1663/95 e dalla linea direttrice n. 5, di cui al Decreto 12 ottobre 2000. Il servizio di controllo interno conserva i programmi di controllo e i rapporti di controllo in modo che essi possano essere visionati dall’organismo di certificazione, di cui al comma 5 del successivo art. 14, e dai funzionari Commissione Europea, allo scopo di valutarne l’efficacia della funzione di controllo interno.”

     20. Il comma 8 dell’art. 13 è sostituito dal seguente:

“8. Conformemente alla normativa comunitaria, l’ARBEA istituisce il registro dei debitori e lo alimenta regolarmente.”

     21. I commi 1, 2, 3, 4 dell’art. 14 sono sostituiti dai seguenti:

“1. L’ordinamento contabile dell’ARBEA, concernente le attività di funzionamento, è disciplinato dalla legge regionale del 6.9.2001, n. 34, avente ad oggetto: “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”.

2. Il sistema contabile gestionale è basato su un bilancio di previsione economico-finanziario, che coincide con l’anno solare, e su di un rendiconto generale comprendente il conto di bilancio, il conto economico e il conto generale del patrimonio.

3. La gestione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 della L.R. n. 34/01, comprende entrate e spese classificate e ripartite in conformità di quanto previsto dagli artt. 31 e 32 della medesima legge.

4. Le rilevazioni che consentono le valutazioni economiche delle attività dell’Agenzia costituiscono il sistema di contabilità fondato su analisi contabili per centri di costo, con applicazione, in quanto compatibili, dei principi contabili di cui all’art. 2425 del codice civile.”

     22. Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 15, dopo la parola “FEAOG” è aggiunto: “destinati al funzionamento della struttura;”

     23. Il comma 2 dell’art. 15 è sostituito dal seguente:

“2. Le somme assegnate all’ARBEA dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, premi e contributi, non costituiscono entrate proprie dell’Agenzia ai sensi del comma precedente, e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale.”

     24. Il comma 5 dell’art.15 è soppresso.

     25. I commi 1, 3, 4, 5 dell’art.16 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La Regione esercita la vigilanza sulle attività dell’Agenzia attraverso il controllo sui seguenti atti:

a) bilancio di previsione e relative variazioni;

b) rendiconto generale;

c) il regolamento di cui al precedente art.5 ;

d) variazioni di dotazione organica;

e) assunzioni di personale;

3. Il controllo di cui ai precedenti commi è esercitato dalla Giunta regionale sulla base di parere reso da apposito organismo interno al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, composto da almeno tre dirigenti. E’ fatta salva la definitiva approvazione da parte del Consiglio Regionale del bilancio di previsione e relative variazioni e del rendiconto generale.

4. Gli atti da sottoporre a controllo sono inviati al Dipartimento entro otto giorni dalla loro adozione.

5. Le procedure di controllo sugli atti di cui ai punti c), d) ed e) del comma 1 devono concludersi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti; decorso tale termine senza che la Giunta si sia pronunciata gli atti s’intendono approvati.”

     26. L’art. 17 è sostituito dal seguente :

“1. Al fine di agevolare l’operatività delle procedure e degli uffici, nella fase di avvio dell’organismo pagatore, l’ARBEA conclude convenzioni con l’AGEA o con gli altri Organismi pagatori regionali riconosciuti, per l’utilizzazione delle esperienze, moduli procedimentali e procedure informatiche, adattandole alle specifiche esigenze regionali.”

     27. Disposizioni di attuazione -”

“1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti ancora vacanti in pianta organica sono coperti con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale.

2. L’Agenzia può richiedere, per specifiche esigenze connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, alla Regione e alle altre Pubbliche Amministrazioni il distacco temporaneo di personale in posizione di assegnazione funzionale e/o comando.

3. Il personale assegnato o comandato all’ARBEA conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l’anzianità possedute presso l’Ente di provenienza.

4. Il personale comandato o trasferito all’ARBEA conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l’anzianità possedute presso l’Ente di provenienza, ivi compreso il Fondo di previdenza di cui all’articolo 1 della L.R. n.

9/90.

5. Fino alla data di riconoscimento dell’Agenzia quale organismo pagatore, la Regione individua l’ARBEA – tenuto conto di quanto disposto al punto 4 dell’allegato al Reg. (CEE) 1663/95 – quale organismo regionale di cui l’AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 165/99.”

     28. Dopo l’art. 18 è aggiunto il seguente articolo 18/bis:

“18/bis. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di garantire la continuità gestionale dell’Organismo Pagatore, l’Amministratore in carica assume le funzioni di Direttore ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 9. A tal fine la Giunta Regionale è autorizzata ad adottare gli atti conseguenti.

 

     Art. 2. Abrogazione.

     1. L’Allegato A alla L.R. del 15 marzo 2001 n.15 è eliminato.

 

     Art. 3. Pubblicazione e dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 15 aprile 2014, n. 4.