Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 10/04/2000 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Definizione di serre e tunnel serre. |
Art. 3. Tipologia. |
Art. 4. Rilascio concessione edilizia. |
Art. 5. Rilascio autorizzazione. |
Art. 6. Condizioni costruttive. |
Art. 7. Fini volumetrici. |
Art. 8. Divieti. |
Art. 9. Pubblicazione. |
§ 3.1.85 - L.R. 10 aprile 2000, n. 37.
Disciplina per la costruzione delle serre e dei tunnel serre.
(B.U. 15 aprile 2000, n. 27).
Art. 1. Finalità.
La presente legge disciplina la costruzione delle serre e dei tunnel serre nelle sole zone agricole.
Art. 2. Definizione di serre e tunnel serre.
Ai fini della presente legge è da considerarsi serra o tunnel serra ogni manufatto che realizzi un ambiente artificiale mediante il controllo di luce e/o umidità per il conseguimento di produzioni intensive ortoflorofrutticole e/o per la moltiplicazione di piante.
Art. 3. Tipologia.
Per serra si intende un manufatto realizzato in struttura metallica e copertura in vetro o materiale similare.
Per tunnel serra si intende un manufatto realizzato con tubolari ad arco o altro materiale e teli plastici.
Art. 4. Rilascio concessione edilizia.
Per la realizzazione di serre e/o di tunnel serre, poggianti su fondazione in cemento armato reticolare o isolata, è richiesto il rilascio della concessione edilizia, nel rispetto della normativa sulla valutazione di impatto ambientale.
Art. 5. Rilascio autorizzazione.
Per la realizzazione di tunnel serre rimovibili è richiesto il rilascio dell'autorizzazione comunale.
Alle richieste di concessione e di autorizzazione va allegata una relazione tecnica di miglioramento fondiario.
Art. 6. Condizioni costruttive.
La predisposizione di serre o tunnel serre non rimovibili deve rispettare le seguenti condizioni:
a) la superficie coperta non deve superare il 60% dell'area disponibile, che non deve a sua volta essere inferiore ai 2000 mq;
b) la distanza minima dai fabbricati non deve essere inferiore a 5 metri;
c) la distanza dalle strade dovrà essere quella prevista dal codice della strada e dagli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 7. Fini volumetrici.
La superficie e la volumetria investita a serre o tunnel serre di cui all'art. 2 non incidono sui parametri volumetrici della zona agricola.
Nella realizzazione degli impianti serricoli di cui alla presente legge, è vietato il ricorso ad opere murarie eccedenti il Piano di campagna o l'utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedono, per il relativo assemblaggio, l'esecuzione di opere murarie ovvero di altre tecniche di posa in opera che non ne consentono l'immediato e semplice smontaggio.
Per tutte le altre tipologie costruttive si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.
1. Fatta salva l’applicazione del
Art. 9. Pubblicazione.
La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Articolo già sostituito dall'art. 1 della