§ 3.1.82 - L.R. 2 febbraio 2000, n. 7.
Disciplina della strada del vino, dell'olio e dei prodotti tipici agro- alimentari.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:02/02/2000
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Strade del vino.
Art. 3.  Comitato promotore.
Art. 4.  Riconoscimento della "Strada del vino".
Art. 5.  Competenze della Regione.
Art. 6.  Associazione e Statuto.
Art. 7.  Competenze dei Comuni e delle Province.
Art. 8.  "Strade dell'olio e dei prodotti tipici agro-alimentari".
Art. 9.  Programma annuale di finanziamento.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Pubblicazione.


§ 3.1.82 - L.R. 2 febbraio 2000, n. 7.

Disciplina della strada del vino, dell'olio e dei prodotti tipici agro- alimentari.

(B.U. 7 febbraio 2000, n. 7).

CAPO I

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con la presente legge la Regione Basilicata si propone:

     a) di valorizzare e promuovere i territori a vocazione vinicola con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992 n. 164, nonché le altre produzioni di qualità con particolare riguardo all'olio di oliva e in genere ai prodotti tipici agro- alimentari;

     b) di favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni enoiche, oleiche, gastronomiche, dei borghi rurali, del paesaggio, dei territori della Basilicata;

     c) di promuovere iniziative volte al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni umane ed alla ricostruzione dell'identità economico- culturale dei luoghi delle produzioni del vino, dell'olio e di altre produzioni tipiche di qualità agro-alimentari;

     d) di valorizzare le produzioni dei vini, dell'olio di oliva, di altri prodotti tipici agroalimentari, nonché tutte le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche;

     e) di promuovere la formazione professionale, le indagini di mercato, nonché le iniziative di informazione tecnico-scientifico e commerciale a favore degli operatori del settore;

     f) di sviluppare la ricerca nel campo vitivinicolo, enologico, olivicolo ed oleico e delle altre produzioni tipiche agro-alimentari di qualità, anche con la formazione di Centri sperimentali o Centri di eccellenza e di incontri scientifici a carattere periodico;

     g) di valorizzare le caratteristiche funzionali e di immagine del patrimonio architettonico e ambientale pubblico e privato dei territori delle produzioni ai fini di accoglienza turistica.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO

 

     Art. 2. Strade del vino.

     1. Le "Strade del vino" sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli lungo i quali insistono valori naturali, culturali ed ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.

 

     Art. 3. Comitato promotore.

     1. La costituzione, la realizzazione di ogni "Strada del vino", è proposta alla Giunta Regionale da un Comitato promotore, cui possono partecipare gli Enti Locali, l'A.P.T., le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le aziende agricole e agrituristiche, di ristorazione singole o associate, gli altri operatori economici, le associazioni e gli enti pubblici o privati operanti nel campo culturale, ambientale e turistico interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

     2. Il comitato promotore predispone il disciplinare della "Strada del vino" in applicazione ed ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, art. 3.

     3. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione della "Strada del vino" da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore.

 

     Art. 4. Riconoscimento della "Strada del vino".

     1. Ai fini della realizzazione della Strada del vino, il Comitato promotore invia domanda alla Giunta Regionale contenente:

     a) il nome della Strada del vino e la zona di produzione;

     b) l'atto costitutivo del Comitato promotore;

     c) l'indicazione del rappresentante legale del Comitato promotore, il quale sottoscrive la domanda e dichiara, anche in nome e per conto degli altri aderenti, il possesso per ognuno di essi degli standard minimi di qualità di cui all'art. 3, comma 2, della presente legge e di quelli ulteriori previsti dal Disciplinare, oppure l'impegno da parte dei soggetti aderenti al Comitato promotore di adeguarsi a tali standard.

     2. Alla domanda devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:

     a) cartografia 1:25.000 rappresentativa del territorio della zona di produzione su cui insiste la "Strada del vino" e l'individuazione dei relativi percorsi;

     b) raccolta delle dichiarazioni delle aziende produttrici anche con terreni iscritti all'albo dei vigneti e/o agli elenchi delle vigne di cui alla legge 164/1992, art. 15, da cui risulti la produzione aziendale delle uve e del vino;

     c) copia degli atti di delega delle singole aziende al rappresentante legale dell'azienda vitivinicola associata, ai fini dell'adesione al Comitato promotore;

     d) copia delle delibere degli Enti pubblici che manifestano la volontà di adesione al Comitato promotore della "Strada del vino" qualora questi siano presenti nel Comitato;

     e) la dichiarazione di impegno del legale rappresentante o del direttore, ove siano presenti soggetti economici e/o associazioni;

     f) il disciplinare di cui all'art. 3, comma 2;

     g) eventuale, riconoscimento e relativo disciplinare di produzione ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

     3. Entro 90 giorni dalla domanda, effettuata la verifica della documentazione prodotta, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 5, la Giunta Regionale procede al riconoscimento della "Strada del vino".

 

     Art. 5. Competenze della Regione.

     1. La Giunta Regionale riconosce, la "Strada del vino" con riferimento alla zona geografica interessata, previa approvazione del disciplinare presentato dal Comitato promotore.

     2. In presenza di richieste di riconoscimento, presentate da più Comitati con riferimento alla stessa Strada del vino, viene proposta la unificazione, in caso contrario viene data priorità al Comitato con il maggior numero di aziende agricole, la maggiore superficie vitivinicola, i cui terreni ricadono negli ambiti territoriali di cui alla Legge 10 febbraio 1992, n. 164, art. 4.

     3. La Regione, anche d'intesa con gli enti locali interessati, può definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle "Strade del vino".

     4. La Regione promuove iniziative volte a realizzare le finalità di cui all'art. 1 punto e), f) e g) della presente legge, anche su proposta delle Associazioni di cui all'art. 6.

     5. La Regione nell'ambito dei Programmi di Finanziamento della Legge Regionale 27 aprile 1996, n. 24 definirà specifiche azioni di finanziamento per le Aziende agrituristiche che insistano lungo il percorso delle Strade riconosciute ai sensi della presente legge.

     6. L'A.P.T. nell'ambito dei propri programmi annuali di promozione dovrà prevedere specifici interventi per le Strade istituite ai sensi della presente legge, d'intesa con le Associazioni di cui all'art. 6.

     7. L'applicazione della presente legge è demandata all'Ufficio Sviluppo Agricolo.

 

     Art. 6. Associazione e Statuto.

     1. Entro 60 giorni dalla comunicazione di riconoscimento della "Strada del vino" il Comitato promotore si trasforma in associazione, recepisce il disciplinare e si dota di uno Statuto, che deve essere inviato alla Regione per la definitiva approvazione.

     2. Se entro un anno dal riconoscimento della "Strada del vino" non si ha la trasformazione del Comitato promotore in Associazione il riconoscimento decade.

     3. Lo Statuto dell'Associazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

     a) il nome della "Strada del vino" che l'associazione intende tutelare e valorizzare e la sede in cui svolge la sua attività;

     b) la descrizione del logo con il quale si identifica la Strada del vino" e le norme per il relativo uso;

     c) le modalità per l'ammissione all'associazione di tutti quei soggetti che pur avendo i requisiti previsti dalla presente, legge non hanno aderito al Comitato promotore;

     d) gli obblighi per gli associati, le modalità per la loro esclusione, le eventuali incompatibilità e/o inammissibilità, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;

     e) gli organismi associativi (Assemblee, Consiglio, Presidente), le loro funzioni e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi;

     f) le modalità di voto in assemblea;

     g) le norme per la nomina del Collegio sindacale ed i relativi compiti;

     h) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione;

     i) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:

     - una quota fissa di partecipazione, all'Associazione, diversificata per categoria di appartenenza;

     - una quota annuale proporzionale ai servizi che i soggetti privati e/o pubblici ricevono dall'Associazione;

     l) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra Associazione ed associato oppure la costituzione di un collegio dei probiviri per la composizione di eventuali controversie tra Associazione ed associato.

 

     Art. 7. Competenze dei Comuni e delle Province.

     1. I Comuni e le Province dispongono, in merito alla localizzazione della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, anche su proposta delle Associazioni di cui all'art. 6.

     2. I Comuni e le Province possono gestire, su proposta delle Associazioni di cui all'art. 6, "Centri di informazione" finalizzati ad una informazione specifica sull'area vitivinicola interessata dalla "Strada del vino".

     3. Le Province effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e, in caso di gravi inadempienze da parte dell'Associazione o di altri soggetti interessati, propongono alla Giunta Regionale la revoca del riconoscimento della "Strada del vino".

CAPO III

DISCIPLINA DELLE "STRADE DELL'OLIO" E

DEI "PRODOTTI TIPICI AGRO-ALIMENTARI"

 

     Art. 8. "Strade dell'olio e dei prodotti tipici agro-alimentari".

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle "Strade" finalizzate alla valorizzazione dell'olio di oliva e dei prodotti tipici agro-alimentari.

     2. Nel caso in cui sullo stesso territorio insistono più produzioni di qualità di genere diverso, il Comitato di cui all'art. 3 può promuovere la realizzazione congiunta di "Strade" finalizzate alla valorizzazione dei prodotti stessi.

CAPO IV

CONTRIBUTI REGIONALI

 

     Art. 9. Programma annuale di finanziamento.

     1. Fermo restante le agevolazioni e i contributi finanziari locali, nazionali e comunitari, per la attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione concede, nei limiti dello stanziamento fissato, contributi per i seguenti interventi:

     a) creazione di specifica segnaletica riferita alle "Strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti tipici agro-alimentari";

     b) creazione o adeguamento di "Centri e sistemi di informazione" di cui all'articolo 7, comma due, della presente legge;

     c) creazione di "Musei della vite, del vino, dell'olio e degli altri prodotti tipici agroalimentari", mediante istituzione di musei o ampliamento e riallestimento di musei già esistenti. Non potrà essere finanziato più di un museo per ogni "Strada";

     d) adeguamento agli standard previsti dalla legge 27 luglio 1999, n. 268, art. 3.

     2. I contributi di cui al precedente comma sono, nell'ambito delle "Strade", assegnati prioritariamente:

     a) alle Strade del vino che valorizzano le produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992 n. 164;

     b) alle Strade dell'olio e a quelle dei prodotti tipici agro- alimentari le cui produzioni rispondono ai requisiti richiesti dalle leggi regionali e/o nazionali e/o comunitarie.

     3. I contributi di cui al comma 1, lett. a), b) e c) possono essere concessi a favore della associazione fino all'80% dell'investimento totale e fino ad un massimo di L. 200.000.000 per intervento.

     4. I contributi di cui al punto d), a favore delle aziende singole o associate, che aderiscono alla "Strada" sono concessi per tramite dell'Associazione fino al 50% dell'investimento totale e fino ad un massimo di L. 20.000.000 per singola azienda.

     5. La Giunta Regionale definisce, con proprio atto deliberativo, l'apertura dei termini per la presentazione da parte delle Associazioni per conto delle aziende richiedenti, delle domande di contributo, la documentazione necessaria ai fini istruttori, i criteri e i termini per il procedimento di selezione delle domande e le modalità di rendicontazione degli interventi.

     6. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il programma annuale di finanziamento, il quale definisce la ripartizione della somma, stanziata nell'ambito di ognuna di esse, l'ulteriore riparto riferito agli interventi da realizzare.

     7. La Giunta Regionale verifica annualmente, tramite apposita rendicontazione prodotta dai soggetti beneficiari, la rispondenza del contributo erogato alle finalità proposte e, in caso di totale o parziale mancanza di rispondenza, revoca del finanziamento.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge si fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo denominato "Contributi per le Strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti tipici agro- alimentari", con il riparto per l'anno 1999 e successivi dei fondi rivenienti dall'art. 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268, con eventuali fondi comunitari e con gli stanziamenti stabiliti nel Bilancio di previsione per l'anno 2000.

     2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con gli stanziamenti stabiliti dalle leggi di bilancio.

 

     Art. 11. Pubblicazione.

     1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.