§ 3.1.81 - L.R. 27 aprile 1999, n. 14.
Disciplina delle produzioni biologiche regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:27/04/1999
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Agricoltura Biologica.
Art. 3.  Azienda Agricola Biologica e Azienda Mista.
Art. 4.  Azienda di Trasformazione Biologica.
Art. 5.  Azienda in Conversione.
Art. 6.  Produzioni Integrate.
Art. 7.  Elenchi Regionali.
Art. 8.  Procedura per l'Iscrizione agli Elenchi.
Art. 9.  Divieto Trattamenti in Fioritura.
Art. 10.  Promozione.
Art. 11.  Incentivi.
Art. 12.  Divieto di Caccia.
Art. 13.  Abrogazione.
Art. 14.  Norma Finanziaria.
Art. 15.  Pubblicazione.


§ 3.1.81 - L.R. 27 aprile 1999, n. 14.

Disciplina delle produzioni biologiche regionali.

(B.U. 6 maggio 1999, n. 28).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione, nell'ambito di una politica di valorizzazione dei prodotti agricoli e derivati lucani, di tutela dell'ambiente e di difesa della salute dei consumatori, con la presente legge intende disciplinare l'esercizio dell'agricoltura biologica e della produzione integrata, nei settori di propria competenza.

 

     Art. 2. Agricoltura Biologica.

     1. Per l'ottenimento di prodotti biologici di origine vegetale devono essere utilizzati i materiali, le tecniche ed i coadiuvanti ammissibili ai sensi del Regolamento CEE 2092/91 e successive modifiche, nonché delle leggi nazionali in materia.

     2. Per l'ottenimento dei prodotti biologici di origine animale devono essere osservate le seguenti prescrizioni di carattere generale:

     a) adozione di forme di allevamento che prevedano la libertà di movimento dell'animale in periodi preponderanti rispetto al periodo di costrizione o coattività;

     b) proporzionamento del numero dei capi rispetto alla superficie aziendale ed alle produzioni ottenibili con il metodo biologico in modo che il ricorso a mangimi di provenienza esterna sia, in condizioni normali, soltanto un fatto occasionale o comunque limitato a prodotti indispensabili non ottenibili in azienda;

     c) idoneo proporzionamento dello spazio riservato ai capi allevati calcolato secondo standards atti ad assicurare il benessere degli animali allevati.

 

     Art. 3. Azienda Agricola Biologica e Azienda Mista.

     1. Rientrano nelle aziende agricole biologiche gli operatori dell'agricoltura singoli od associati che applicano su tutta la superficie aziendale le tecniche di agricoltura biologica.

     2. Rientrano nelle aziende agricole miste gli operatori dell'agricoltura singoli od associati che applicano su parte della superficie coltivata le tecniche di agricoltura biologica, avendo cura che essa sia separata dalla rimanente superficie in modo da evitare qualsiasi forma di inquinamento.

 

     Art. 4. Azienda di Trasformazione Biologica.

     Rientrano nella categoria delle aziende di trasformazione biologica gli operatori dell'agricoltura che trasformano, preparano o comunque condizionano esclusivamente prodotti provenienti da aziende agricole biologiche in modo da ottenere prodotti certificabili come biologici o di trasformazione biologica ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente.

 

     Art. 5. Azienda in Conversione.

     1. Rientrano nella categoria delle aziende agricole in conversione all'agricoltura biologica gli operatori che adottano le tecniche di agricoltura biologica su tutta la superficie aziendale, sotto il controllo di un Organismo autorizzato ai sensi del Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di ottenere il riconoscimento di azienda biologica.

     2. Si intende per prodotto di azienda in conversione al biologico quello ottenuto con metodi di agricoltura od allevamenti biologici da azienda in conversione.

 

     Art. 6. Produzioni Integrate.

     Si intendono per produzioni agricole integrate quelle ottenute con un impiego ridotto e controllato di fitofarmaci, concimi ed altri coadiuvanti, nonché con l'impiego di pratiche agronomiche, biologiche, biotecnologiche e meccaniche atte a tutelare l'ambiente e la salute dei consumatori, nonché a mettere le piante nelle migliori condizioni di produzione, sulla base di discipline nazionali e/o regionali in vigore.

 

     Art. 7. Elenchi Regionali.

     1. Presso il Dipartimento regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Foreste è tenuto l'elenco regionale degli operatori biologici e l'elenco regionale delle aziende di produzione integrata.

     2. L'elenco regionale degli operatori biologici è suddiviso nelle seguenti sezioni:

     Sezione I:

     a) aziende agricole biologiche;

     b) aziende in conversione all'agricoltura biologica;

     c) aziende miste.

     d) aziende i cui terreni siano stati dichiarati privi della presenza di organismi geneticamente modificati, ai sensi della normativa regionale vigente [1].

     Sezione II:

     a) preparatori o trasformatori.

     Sezione III:

     a) raccoglitori di prodotti spontanei.

     3. L'Ufficio Orientamento alle Produzioni Agricole del Dipartimento Agricoltura cura la tenuta dei suddetti elenchi ed il loro aggiornamento.

 

     Art. 8. Procedura per l'Iscrizione agli Elenchi.

     1. Le aziende interessate all'iscrizione in una o più sezioni dell'elenco degli operatori di agricoltura biologica od integrata di cui all'art. 7 presentano domanda al competente Ufficio del Dipartimento regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Foreste, redatta su appositi moduli messi a disposizione dallo stesso Ufficio.

     2. Il Direttore Generale del Dipartimento competente, con determinazione Dirigenziale dispone l'iscrizione all'elenco e, ne dà comunicazione agli interessati.

     3. Della iscrizione agli elenchi il competente Ufficio può rilasciare relativa certificazione su richiesta dei titolari delle aziende iscritte.

 

     Art. 9. Divieto Trattamenti in Fioritura.

     1. Sono vietati, nelle Aziende Agricole Biologiche, su tutti i tipi di piante, i trattamenti antiparassitari nella fase fenologica della fioritura.

     2. La Regione può concedere deroghe, in annate particolarmente sfavorevoli, esclusivamente per colture frutticole ed industriali, da specificare di volta in volta nel relativo provvedimento.

 

     Art. 10. Promozione.

     La Regione, al fine di valorizzare i prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica ed integrata, promuove, anche con il coinvolgimento di Associazioni di produttori e di consumatori, campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione, nonché convegni tecnici, esposizioni, mostre e fiere di prodotti biologici e di produzione integrata.

 

     Art. 11. Incentivi.

     Gli imprenditori titolari di aziende iscritte da almeno un anno nell'elenco delle aziende di produzione biologica ed in regola con i controlli, che intendono effettuare investimenti nelle stesse aziende e che si impegnano a produrre con il metodo biologico per almeno altri cinque anni, hanno la priorità nelle procedure di finanziamento, sia in conto capitale che in interessi, attuate dalla Regione ai sensi di Regolamenti comunitari, Leggi nazionali e regionali.

 

     Art. 12. Divieto di Caccia.

     Le aziende iscritte all'elenco regionale di cui all'art. 7 possono vietare la caccia sui rispettivi terreni sottoposti alla regolamentazione di cui alla presente legge ed alle altre in materia di agricoltura biologica dandone comunicazione al competente Ufficio regionale.

 

     Art. 13. Abrogazione.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale n. 12 del 16/3/1993.

     2. Per tutto quanto non previsto nella presente legge si fa riferimento a norme nazionali e comunitarie in materia.

 

     Art. 14. Norma Finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1999 con lo stanziamento di L. 90.000.000 di cui al capitolo di spesa 5670 che assume la seguente nuova denominazione "Spese per la produzione biologica ed integrata dei prodotti agricoli".

     2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 1999 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

 

     Art. 15. Pubblicazione. [2]

     1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basificata.

 

COMMISSARIATO DEL GOVERNO

NELLA REGIONE BASILICATA

 

Prot. n. 10/2.24.02

     L.R. concernente "Disciplina delle produzioni biologiche regionali".

     Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

     Si richiama l'attenzione dei competenti organi regionali sulla necessità che, qualora nelle annate particolari vi siano deroghe al divieto dell'uso di trattamenti antiparassitari ciò venga evidenziato in occasione della confezione o del commercio dei prodotti sottoposti a tali trattamenti.

 

 


[1] Lettera aggiunta dall’art. 3 della L.R. 20 maggio 2002, n. 18.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 marzo 2001, n. 13.