Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 07/09/1992 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dalla campagna agraria 1992/1993, il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio, di cui alla Legge 5-7-1928, n. 1760 ed erogati a norma delle leggi [...] |
Art. 2. La quota di interessi posta a carico del prestatario non potrà mai essere inferiore ai sensi dell'art. 109, 3° comma del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, ai tassi minimi agevolati stabiliti con [...] |
Art. 3. Sono abrogate la legge regionale 7-9-1981, n. 39 e la legge regionale 14-8-1984, n. 24. |
Art. 4. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. |
§ 3.1.60 - L.R. 7 settembre 1992, n. 16.
Nuove norme per la determinazione del concorso regionale sugli interessi da praticare nelle operazioni di credito agrario di esercizio.
A decorrere dalla campagna agraria 1992/1993, il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio, di cui alla Legge 5-7-1928, n. 1760 ed erogati a norma delle leggi regionali vigenti e con le modalità stabilite dal D.M. 23-1-1928, viene fissato nella misura del 50% del tasso annuo di riferimento come [1] determinato dal Ministero del Tesoro, e trova applicazione in favore degli imprenditori agricoli a titolo principale singoli ed associazioni, individuati ai sensi della normativa vigente [1], nonché in favore dei seguenti organismi collettivi che attuino la raccolta, la conservazione, la manipolazione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole dei soci:
a) cooperative agricole legalmente costituite e riconosciute con un numero di almeno 200 soci, un capitale sociale non inferiore a lire 100 milioni e che dispongono in Basilicata di attrezzature idonee a garantire la qualità, genuinità ed integrità organolettiche dei prodotti conferiti e/o sottoporre alle precitate fasi collettive;
b) le Associazioni di produttori agricoli della Basilicata costituite a norma del Reg. CEE 1360/78 e riconosciute ai sensi della Legge Regionale 11-8-1982, n. 24, che abbiano una base sociale come espressamente richiesto dal Reg. CEE 220/91 ed un capitale sociale non inferiore a L. 20 milioni, e possano disporre in Basilicata di attrezzature idonee analogamente a quanto previsto alla precedente lettera a).
Sono esentate dai limiti di capitale sociale e di soci aderenti, di cui alla lettera a), le cooperative operanti nel settore dei piccoli frutti, dei funghi, delle piante officinali, del florovivaismo, dell'allevamento del bestiame e dell'apicoltura.
Il regime del presente articolo si applica, limitatamente alle quote di pertinenza dei fondi ricadenti ne] territorio della Basilicata, anche alle Associazioni di produttori agricoli a valenza interregionale e che siano riconosciute da altra legge regionale o nazionale, fermo restando il possesso degli altri requisiti già richiesti alle Associazioni della Basilicata.
La quota di interessi posta a carico del prestatario non potrà mai essere inferiore ai sensi dell'art. 109, 3° comma del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, ai tassi minimi agevolati stabiliti con D.P.C.M. 29-11-1985 e successive modificazioni.
L'onere posto a carico della Regione non potrà, in ogni caso e per qualsiasi altra operazione di credito agrario analoga a quelle del precedente art. 1 essere superiore a quanto stabilito con la presente legge.
Sono abrogate la legge regionale 7-9-1981, n. 39 e la legge regionale 14-8-1984, n. 24.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Comma così modificato dall'art. 4 della
[1] Comma così modificato dall'art. 4 della