§ 3.1.54 - L.R. 3 maggio 1988, n. 15.
Interventi a favore dell'apicoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:03/05/1988
Numero:15


Sommario
Art. 1.      La Regione Basilicata promuove, al fine di razionalizzare, tutelare e incrementare le risorse zootecniche minori nell'ottica di un organico o coerente uso delle risorse atte a promuovere il [...]
Art. 2.      Per lo sviluppo e la tutela dell'apicoltura, la valorizzazione dei suoi prodotti (miele, gelatina reale, polline, propoli e cera), la salvaguardia del loro habitat naturale, la Regione promuove [...]
Art. 3.      La Regione Basilicata annualmente redige il programma degli interventi per la promozione, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura sul territorio regionale.
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      Gli operatori che intendano praticare l'apicoltura nomade nell'ambito del territorio regionale, devono preventivamente notificare, al Dipartimento agricoltura, foreste e alimentazione, il [...]
Art. 8.      I possessori o detentori di alveari di qualunque tipo e consistenza, sono tenuti a farne denuncia al Dipartimento agricoltura foreste e alimentazione - ufficio produzioni e interventi entro il [...]
Art. 9.      Attraverso le strutture organizzative e operative delle Unità Sanitarie Locali, la Regione attua gli opportuni interventi sanitari a tutela dell'apicoltura, diffondendo le norme tecniche di [...]
Art. 10.      I possessori o detentori di alveari di qualunque tipo e consistenza devono farsi rilasciare dalla competente unità sanitarie locale, entro il 30 novembre di ogni anno, apposito certificato da [...]
Art. 11.      Allo scopo di assicurare all'apicoltura regionale la indispensabile attività pronuba - e facilitare, pertanto, il servizio di impollinazione a favore degli imprenditori ortofrutticoli - è [...]
Art. 12.      La violazione degli obblighi e dei divieti previsti dagli articoli 7 e 10 della presente legge, porterà all'esclusione degli apicoltori inadempienti, per l'anno successivo, da ogni beneficio [...]
Art. 13.      La Regione Basilicata riconosce le Associazioni dei produttori operanti nel settore apistico costituito in ottemperanza della legge regionale 11 agosto 1982, n. 24 e può loro affidare [...]
Art. 14. 
Art. 15.  (Norma transitoria).
Art. 16.      Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 300 milioni, faranno carico al capitolo 2521 (di nuova istituzione) denominato "Interventi nel settore dell'apicoltura" [...]
Art. 17.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


§ 3.1.54 - L.R. 3 maggio 1988, n. 15.

Interventi a favore dell'apicoltura.

 

Art. 1.

     La Regione Basilicata promuove, al fine di razionalizzare, tutelare e incrementare le risorse zootecniche minori nell'ottica di un organico o coerente uso delle risorse atte a promuovere il miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione agricola con particolare riguardo al settore ortofrutticolo, iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura allo stato nomade o stanziale, a valorizzare i prodotti, a tutelare e salvaguardare gli ambienti che le api usano come pascolo.

 

     Art. 2.

     Per lo sviluppo e la tutela dell'apicoltura, la valorizzazione dei suoi prodotti (miele, gelatina reale, polline, propoli e cera), la salvaguardia del loro habitat naturale, la Regione promuove e attua, inoltre, - anche in collaborazione con la Università degli Studi della Basilicata, le Organizzazioni professionali agricole, gli Enti e le Istituzioni presenti e operanti sul territorio regionale che abbiano interesse in materia - studi, indagini, corsi di formazione e aggiornamento professionali in apicoltura, osservazioni di mercato per i vari prodotti dell'alveare, garantendo in tal modo la massima diffusione delle conoscenze biologiche e tecnologiche del settore.

 

     Art. 3.

     La Regione Basilicata annualmente redige il programma degli interventi per la promozione, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura sul territorio regionale.

     Il programma annuale deliberato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare deve prevedere in particolare l'attuazione delle seguenti iniziative ed il relativo riparto dei fondi disponibili.

     a) impianto, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e rinnovo di apiari, nonché riconversione dei bugni villici;

     b) acquisto di famiglie di api e di api regine;

     c) sostituzione di alveari eliminati a seguito di provvedimento delle autorità sanitarie, sulla scorta di apposita documentazione rilasciata dallo stesso, comprovante l'avvenuta distruzione;

     d) acquisto di macchinari e attrezzature per l'esercizio di attività apistiche, con l'esclusione degli automezzi;

     e) acquisto di macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

     f) acquisto di alimenti che si rendessero necessari per la sopravvivenza degli alveari;

     g) allevamento di api regine;

     h) organizzazione della apicoltura nomade e del servizio di impollinazione dei fruttiferi;

     i) organizzazione di seminari divulgativi e di attività di formazione e di aggiornamento professionale;

     l) predisposizione di programmi di assistenza tecnica agli apicoltori e propaganda dei prodotti apistici;

     m) organizzazione di interventi straordinari di profilassi e risanamento degli alveari.

     Il programma annuale degli interventi è approvato entro il 30 settembre di ciascun anno e il relativo finanziamento regionale per lo sviluppo dell'apicoltura è iscritto in apposito capitolo del bilancio di previsione per l'anno successivo.

 

     Art. 4. [1]

 

     Art. 5. [1]

 

     Art. 6. [1]

 

     Art. 7.

     Gli operatori che intendano praticare l'apicoltura nomade nell'ambito del territorio regionale, devono preventivamente notificare, al Dipartimento agricoltura, foreste e alimentazione, il trasferimento, a mezzo lettera raccomandata A.R.

     Nella comunicazione deve essere espressamente indicata la consistenza dell'apiario, la località di destinazione, la data di trasferimento e il periodo presumibile di permanenza e verrà allegato, inoltre, il certificato sanitario rilasciato dalla USL di cui all'art. 11 della presente legge.

     La mancata o tardiva presentazione della notifica di trasferimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 12.

     L'Ufficio Produzioni e interventi del Dipartimento agricoltura, qualora riscontri il mancato rispetto delle procedure previste dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, dispone l'immediata rimozione dell'apiario e segnala la trasgressione alla autorità giudiziaria competente.

     Durante il periodo di permanenza dell'apiario nomade, l'Ufficio di cui al comma precedente può disporre controlli sanitari segnalando alle competenti autorità gli eventuali casi riscontrati di malattie infettive o diffusive delle api.

 

     Art. 8.

     I possessori o detentori di alveari di qualunque tipo e consistenza, sono tenuti a farne denuncia al Dipartimento agricoltura foreste e alimentazione - ufficio produzioni e interventi entro il 30 novembre di ogni anno, specificando il numero delle arnie attive relative a impianti stanziali o nomadi. Alla denuncia va allegato certificato dell'U.S.L. competente per territorio (o di un veterinario regolarmente iscritto all'ordine), attestante il rispetto delle norme sanitarie.

     Il suddetto Ufficio Produzioni e interventi sulla base della denuncia, provvederà a iscrivere gli apicoltori in apposito "Albo regionale", che annualmente, all'atto della denuncia degli operatori, verrà aggiornato, ed a rilasciare un certificato attestante l'iscrizione nell'elenco, nonché un cartello indicativo da esporre in modo visibile presso gli apiari.

     Detto cartello riporterà data e numero progressivo di iscrizione, tipo di apiario (se cioè nomade o stanziale), generalità e recapito dell'agricoltore sia esso singolo o associato.

     La mancata denuncia comporta per l'apicoltura la esclusione, per l'anno di riferimento, da ogni beneficio previsto dalla presente legge.

     E' fatto obbligo agli allevatori di api in bugni villici di trasformarli in arnie razionali entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9.

     Attraverso le strutture organizzative e operative delle Unità Sanitarie Locali, la Regione attua gli opportuni interventi sanitari a tutela dell'apicoltura, diffondendo le norme tecniche di profilassi contro le malattie, dispone, altresì, sistematici accertamenti sanitari sugli impianti apistici e, se del caso, l'adozione delle misure di polizia veterinaria prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320.

     La Regione attiverà un apposito laboratorio di assistenza e sperimentazione per l'apicoltura, del quale si avvarranno le U.S.L. per l'esercizio delle funzioni loro affidate dalla presente legge [2].

     Detta struttura provvederà alla individuazione della malattia delle api e alla necessaria divulgazione dei sistemi di difesa delle stesse mediante l'assistenza tecnico-sanitaria agli apicoltori.

 

     Art. 10.

     I possessori o detentori di alveari di qualunque tipo e consistenza devono farsi rilasciare dalla competente unità sanitarie locale, entro il 30 novembre di ogni anno, apposito certificato da allegare alla denuncia annuale prevista al precedente art. 8 e alla notifica di trasferimento dell'apiario nomade di cui al 2° comma dell'art. 7.

     E' altresì, fatto obbligo a chiunque possegga o tenga alveari, di qualunque tipo e consistenza, di denunciare con tempestività alla U.S.L. competente territorialmente le seguenti malattie accertate o sospette: varroasi, acariosi, nosemiasi, peste americana o peste europea.

     Al ricevimento delle denunce l'Unità Sanitaria locale provvederà gratuitamente agli interventi diagnostici o alla distruzione del materiale infetto.

     E' fatto divieto a tutti i possessori o detentori di alveari di:

     a) esporre o lasciare alla portata delle api i favi il miele e il materiale infetto o sospetto di malattia;

     b) alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di alveari infetti o sospetti di malattia;

     c) sperimentare sulle api materiale di natura patologica riferibile alle malattie soggette a denuncia, a meno di specifica autorizzazione.

     L'acquisto e la vendita di api vive può avvenire solo quando queste siano accompagnate da un certificato sanitario comprovante la loro provenienza da un allevamento sito in zona non infetta, rilasciato dalle USL territorialmente competente.

     Nel caso in cui le api provenissero da aree esterne alla Basilicata, le stesse devono essere accompagnate da idoneo certificato sanitario rilasciato dal locale organo pubblico competente per legge.

 

     Art. 11.

     Allo scopo di assicurare all'apicoltura regionale la indispensabile attività pronuba - e facilitare, pertanto, il servizio di impollinazione a favore degli imprenditori ortofrutticoli - è vietata l'effettuazione dei trattamenti antiparassitari, i cui principi attivi risultino tossici per gli insetti impollinatori, alle colture legnose e erbacee quando le stesse siano in fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi.

     E' altresì, vietato l'effettuazione dei trattamenti in parola qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, in tal caso è necessario procedere preventivamente allo sfalcio di queste ultime e all'asportazione totale delle loro masse, e comunque, attendere che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

 

     Art. 12.

     La violazione degli obblighi e dei divieti previsti dagli articoli 7 e 10 della presente legge, porterà all'esclusione degli apicoltori inadempienti, per l'anno successivo, da ogni beneficio previsto dalla presente normativa.

     Agli operatori apistici che non osserveranno le prescrizioni previste dagli articoli di cui al primo comma saranno, inoltre, comminate sanzioni amministrative comprese tra un minimo di lire 50 mila a un massimo di lire 500 mila, fatta salva ogni altra eventuale sanzione prevista a tal uopo dalle leggi vigenti.

     Analogamente, dette sanzioni si applicheranno anche a tutti coloro che trasgrediranno agli adempimenti previsti dal precedente art. 11.

     La vigilanza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti, di cui alla presente legge, è affidata al personale del corpo forestale e alle guardie comunali.

     In caso di reiterata inosservanza degli obblighi e dei divieti, può essere decisa la cancellazione dall'elenco regionale degli apicoltori.

 

     Art. 13.

     La Regione Basilicata riconosce le Associazioni dei produttori operanti nel settore apistico costituito in ottemperanza della legge regionale 11 agosto 1982, n. 24 e può loro affidare l'esercizio delle attività previste al punto 3 dell'art. 4 della presente legge.

 

     Art. 14. [3]

 

     Art. 15. (Norma transitoria).

     Le domande di cui al precedente art. 6, per l'anno in corso, devono essere presentate entro il 15 giugno 1988.

 

     Art. 16.

     Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 300 milioni, faranno carico al capitolo 2521 (di nuova istituzione) denominato "Interventi nel settore dell'apicoltura" del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

     Per gli anni successivi la spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 17.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2001, n. 40.

[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2001, n. 40.

[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2001, n. 40.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 1988, n. 39.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 1988, n. 39.