§ 2.5.31 - L.R. 7 giugno 2011, n. 11.
Spazi di confronto al femminile di modifica ed integrazione alla legge regionale 26 novembre 1991, n. 27.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:07/06/2011
Numero:11


Sommario
Art. 1. L'art. 1 della L.R. 26 novembre 1991, n. 27 è così sostituito
Art. 2. L'art. 2 della L.R. n. 27/1991 è così sostituito
Art. 3. L'art. 3 della L.R. n. 27/1991 è così sostituito
Art. 4. L'art. 4 della L.R. n. 27/1991 è così sostituito
Art. 5. L'articolo 5 della L.R. n. 27/1991 è abrogato
Art. 6. L'art. 6 della L.R. n. 27/1991 è così sostituito
Art. 7. All'art. 7 della L.R. n. 27/1991 è aggiunta la seguente rubrica: "Organizzazione e indennità"
Art. 8. All'art. 8 della L.R. n. 27/1991 è aggiunta la seguente rubrica: "Disposizioni finanziarie"
Art. 9. L'art. 9 della L.R. n. 27/1991 è così sostituito
Art. 10.  Pubblicazione.


§ 2.5.31 - L.R. 7 giugno 2011, n. 11.

Spazi di confronto al femminile di modifica ed integrazione alla legge regionale 26 novembre 1991, n. 27.

(B.U. 10 giugno 2011, n. 17)

 

Art. 1.

L'art. 1 della L.R. 26 novembre 1991, n. 27 è così sostituito:

«Art. 1

Istituzione e finalità.

1. Nell'intento di assicurare la piena realizzazione delle finalità previste dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, con particolare riferimento ai principi fondamentali di parità e di pari opportunità, di cui anche all'ordinamento comunitario, è istituita presso la Presidenza del Consiglio Regionale di Basilicata, la "Commissione Regionale per la Parità e le pari opportunità tra uomo e donna", luogo di confronto permanente delle culture ed esperienze femminili più significative operanti in Basilicata.».

 

     Art. 2.

L'art. 2 della L.R. n. 27/1991 è così sostituito:

«Art. 2

Attività, funzioni, reti.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Commissione contribuisce all'attuazione di politiche volte a realizzare la parità e le pari opportunità nell'ambito della famiglia, della formazione, dell'istruzione, del lavoro e della rappresentanza politica, attraverso le seguenti attività e funzioni:

a) effettua, in ambito regionale, indagini conoscitive e ricerche, direttamente o in collaborazione con altri organismi;

b) formula proposte per il perfezionamento della legislazione vigente, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, assistenza, servizi sociali, famiglia, sanità ecc., allo scopo di orientare la normativa agli obiettivi di uguaglianza sostanziale;

c) formula proposte ed esprime pareri se richiesti su provvedimenti e programmi regionali che direttamente o indirettamente hanno rilevanza per la condizione femminile e che comunque la Commissione ritenga di esaminare;

d) formula proposte ed esprime pareri su iniziative legislative riguardanti la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

e) attua iniziative dirette a promuovere una condizione familiare di piena condivisione dei compiti di cura e corresponsabilità della coppia;

f) formula proposte per realizzare una presenza paritaria delle donne nelle nomine di competenza regionale e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, economica e sociale;

g) nel rispetto della autonomia delle singole istituzioni, coordinandosi con gli Organi di Parità presenti ai vari livelli istituzionali, presenta proprie proposte in relazione alle politiche di pari opportunità attuate dalla Regione, dalle Province, dai Comuni ed altri Enti Locali e promuove e sostiene azioni positive da parte di soggetti pubblici e privati;

h) promuove la costituzione di una rete permanente tra gli organismi di parità, le commissioni di parità, i Comitati Unici di Garanzia di Comuni e Province, i Comitati Unici di Garanzia degli enti e aziende presenti su tutto il territorio regionale, le associazioni di donne, i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, le organizzazioni cooperative, le donne dei movimenti femminili delle forze politiche rappresentate in Consiglio Regionale, che convoca almeno due volte all'anno, per acquisire progetti, proporre attività comuni, programmare iniziative territoriali;

i) promuove la costituzione di un Forum tra le donne elette nei Consigli Comunali, Provinciali, Regionale, che convoca almeno due volte l'anno, per discutere, elaborare e programmare progetti, attività comuni, iniziative territoriali;

l) assume informazioni e dati sull'applicazione effettiva delle norme di parità e di pari opportunità, anche attraverso permanenti forme di collaborazione, in particolare con l'Ufficio del Difensore Civico e gli Uffici Ispettivi degli uffici periferici del Ministero del Lavoro;

m) monitora e valuta, in ambito regionale, in modo continuativo e sistematico, lo stato di attuazione della legislazione statale e regionale riferita alla condizione femminile in materia di lavoro, nonché l'applicazione effettiva delle norme di parità in materia di lavoro, attraverso un'azione coordinata con quella del Consigliere di parità;

n) svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per individuare e rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne, anche non lavoratrici;

o) formula proposte in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere;

p) raccoglie e diffonde, avvalendosi della stampa, delle strutture radiotelevisive e di ogni altro strumento di comunicazione sociale, documenti e materiali relativi alla legislazione e allo sviluppo delle politiche di parità e di pari opportunità. Promuove un permanente dibattito culturale sulla condizione delle donne lucane in rapporto all'evoluzione sociale ed economica della Regione.

2. I provvedimenti e i programmi regionali, provinciali e comunali, di cui alla lettera c), sono inviati d'ufficio alla Commissione, attraverso gli organismi di parità locali, se esistenti.

3. La Commissione può, su propria richiesta, essere ascoltata dalle Commissioni Consiliari Regionali in relazione ai provvedimenti che essa ritiene investano la condizione femminile.

4. Svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 1.».

 

     Art. 3.

L'art. 3 della L.R. n. 27/1991 è così sostituito:

«Art. 3

Composizione e durata.

1. La Commissione è costituita, all'inizio di ogni legislatura, entro i termini e con le modalità di cui alla L.R. n. 32/2000, con decreto del Presidente del Consiglio Regionale e dura in carica per l'intera legislatura e, comunque, fino alla elezione delle nuove componenti.

2. La Commissione è composta da 21 donne, aventi specifica e comprovata competenza ed esperienza in materia di parità e di pari opportunità e nelle materie previste dall'articolo 2.

La Commissione è composta:

a) da 4 donne in rappresentanza delle associazioni di donne costituite da almeno 3 anni, di riconosciuta rappresentatività a livello regionale, che abbiano tra le finalità statutarie quella di perseguire la crescita culturale, politica e sociale della donna;

b) da 4 donne in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, in sede regionale;

c) da 4 donne di cui 2 in rappresentanza delle Organizzazioni Imprenditoriali e 2 della Cooperazione operanti nella Regione;

d) da 6 donne designate dal Consiglio Regionale;

e) dalle Presidenti delle Commissioni pari opportunità delle Province di Matera e Potenza;

f) dal Consigliere regionale di parità.

3. Le donne di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono individuate tra le designazioni presentate dagli organismi più rappresentativi in ordine al numero degli iscritti. Le designazioni di competenza del Consiglio regionale di cui alla lettera d) sono effettuate tra le proposte di candidatura, che possono essere presentate dalla Giunta regionale, dal Presidente della Giunta, dai gruppi consiliari e dai singoli consiglieri, nei modi e nei termini di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. n. 32/2000, di donne che si sono distinte in attività scientifiche, letterarie e sociali o politiche.

4. Ogni gruppo politico non può avere più di una rappresentanza.

5. La Commissione, nella sua prima adunanza, convocata dal Presidente del Consiglio Regionale, dopo l'assunzione della presidenza provvisoria da parte della componente più anziana di età, procede alla elezione della propria Presidente. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed è eletta colei che, tra le Commissarie di cui alle lettere a), b), c) e d) del secondo comma del presente articolo, ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del Regolamento Interno del Consiglio regionale.

6. La Commissione approva, a maggioranza qualificata, il proprio regolamento interno, che ne definisce le modalità di funzionamento, nonché quelle di convocazione e acquisizione di pareri e proposte da parte della Rete di donne nominate nei Comitati Unici di Garanzia provinciali e comunali e del Forum delle donne elette.».

 

     Art. 4.

L'art. 4 della L.R. n. 27/1991 è così sostituito:

«Art. 4

Nomina.

1. Le domande e le designazioni pervenute sono soggette al parere della Commissione Consiliare competente, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 32/2000.

2. Le Commissarie di cui alla lett. d) dell'articolo 3 sono elette dal Consiglio Regionale, con voto limitato pari ai 2/3 delle eligende. In caso di parità è eletta la candidata con maggiore età.

3. Nel caso di sostituzione di una o più componenti della Commissione si procede nel modo seguente:

- le donne di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 3, comma 2, sono sostituite con designazioni effettuate dagli organismi rappresentati;

- per le donne di cui alla lettera d), dell'art. 3, comma 2, il Consiglio regionale procede ad una nuova elezione tra le domande già presentate nella fase di costituzione della Commissione aventi il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente competente.».

 

     Art. 5.

L'articolo 5 della L.R. n. 27/1991 è abrogato.

 

     Art. 6.

L'art. 6 della L.R. n. 27/1991 è così sostituito:

«Art. 6

Relazione annuale.

1. La Commissione invia, entro il 30 settembre di ogni anno, al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Giunta Regionale, una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo, indicando in particolare, i risultati raggiunti e gli ostacoli che impediscono ulteriori e significativi miglioramenti delle pari opportunità sul territorio regionale. In sede di discussione del bilancio regionale, in Consiglio, il Presidente della Giunta Regionale illustra tale relazione, esponendo l'attività svolta e i programmi del governo regionale in merito.».

 

     Art. 7.

All'art. 7 della L.R. n. 27/1991 è aggiunta la seguente rubrica: "Organizzazione e indennità".

 

     Art. 8.

All'art. 8 della L.R. n. 27/1991 è aggiunta la seguente rubrica: "Disposizioni finanziarie".

 

     Art. 9.

L'art. 9 della L.R. n. 27/1991 è così sostituito:

«Art. 9

Abrogazioni.

1. La legge regionale 4 settembre 1986, n. 21 è abrogata. Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.».

 

     Art. 10. Pubblicazione.

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.