Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.5 consulte, commissioni, comitati |
Data: | 06/04/1999 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione "Centro dei lucani nel mondo". |
Art. 2. Finalità. |
Art. 3. Assetto e funzionamento. |
Art. 4. Norma finanziaria. |
Art. 5. Pubblicazione. |
§ 2.5.18 - L.R. 6 aprile 1999, n. 11.
Istituzione del Centro dei lucani nel mondo.
(B.U. 10 aprile 1999, n. 23).
Art. 1. Istituzione "Centro dei lucani nel mondo".
1. Con la presente legge la Regione Basilicata istituisce il centro di informazione e documentazione, denominato "Centro dei lucani nel mondo".
2. Il Centro si potrà collegare con altri centri di documentazione e associazioni di emigrati nel mondo.
Art. 2. Finalità.
Il centro si pone come polo di riferimento per promuovere la conoscenza del processo di emigrazione, dei suoi effetti con particolare riferimento:
a) alla integrazione degli emigrati nel mondo del lavoro;
b) alla organizzazione familiare;
c) al tenore di vita;
d) alle esigenze maggiormente avvertite;
e) agli effetti del fenomeno dell'emigrazione nel nostro Paese;
f) al contributo dato alla crescita degli altri Paesi.
Art. 3. Assetto e funzionamento.
La Giunta Regionale, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare, provvederà ad individuare la sede, l'organizzazione ed il funzionamento del "Centro dei lucani nel mondo".
Art. 4. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 1999 in L. 50.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal capitolo 7465 concernente "Fondo globale per le funzioni normali - Spese Correnti" del Bilancio di previsione 1999 e istituzione nello stesso del nuovo capitolo di spesa 235 - Titolo 1 - Settore 1 - avente la denominazione "Centro dei lucani nel mondo. Fondo annuale di dotazione e spese di impianto e di strutturazione dei servizi".
2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 1999 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.
Art. 5. Pubblicazione.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.