§ 2.3.23 - L.R. 9 marzo 2009, n. 9.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1996, n. 63.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:09/03/2009
Numero:9


Sommario
Art. 1. 1. Dopo l’articolo 20 della Legge Regionale 23 dicembre 1996, n. 63, è aggiunto il seguente articolo 20/bis
Art. 2. 1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.3.23 - L.R. 9 marzo 2009, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1996, n. 63.

(B.U. 10 marzo 2009, n. 12)

 

Art. 1.

1. Dopo l’articolo 20 della Legge Regionale 23 dicembre 1996, n. 63, è aggiunto il seguente articolo 20/bis:

 

“Articolo 20/bis

(Norma transitoria)

1. Nelle more dell’approvazione del provvedimento di riforma del Servizio Idrico Integrato, da adottarsi, da parte della Giunta Regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli organi dell’Autorità d’Ambito di cui alla L.R. 23 dicembre 1996, n. 63, restano in carica fino al 30 settembre 2009.”

 

     Art. 2.

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.