Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 23/06/2003 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. 1. All’art. 7, comma 1, della Legge Regionale 23 dicembre 1996, n. 63, nel terzo nel trattino sono eliminate le parole “ed il Vice Presidente” |
Art. 2. 1. All’art. 8 della Legge Regionale n. 63 del 23 dicembre 1996 sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 3. 1. L’art. 9 della L.R. n. 63 del 23 dicembre 1996 è sostituito dal seguente |
Art. 4. 1. All’art. 10 della L.R. n. 63 del 23 dicembre 1996 sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 5. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 2.3.18 - L.R. 23 giugno 2003, n. 23.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1996, n. 63.
(B.U. 25 giugno 2003, n. 44).
1. All’art. 7, comma 1, della
1. All’art. 8 della
a) al comma 1, le lettere a) e b) sono così sostituite:
a) dai Sindaci o loro delegati anche esterni al Consiglio Comunale con diritto di voto proporzionale al numero degli abitanti del Comune di appartenenza;
b) dai Presidenti o loro delegati anche esterni al Consiglio delle Province di Potenza e Matera, senza diritto di voto;
b) la lettera 1) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
“1) nomina e revoca, anche disgiuntamente, il Presidente ed il Consiglio Esecutivo”.
1. L’art. 9 della
“Art. 9. (Consiglio Esecutivo).
1. Il Consiglio Esecutivo è eletto dall’Assemblea ed è composto:
a) dal Presidente;
b) da quattro componenti eletti dall’Assemblea con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti;
c) da quattro componenti eletti dall’Assemblea con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti;
d) dai componenti già designati in Assemblea da ciascuno dei Comuni Capoluogo e da ciascuna delle Province.
Il Vice Presidente è eletto dal Comitato Esecutivo tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Esecutivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.
3. Il Consiglio Esecutivo delibera a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.
4. Al Consiglio Esecutivo competono:
a) La predisposizione degli atti da sottoporre all’Assemblea;
b) L’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea ed in particolare di quella concernente il programma degli interventi necessari per la realizzazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie alla gestione del servizio come previsto dall’art. 11, comma 3 della
c) L’approvazione del piano finanziario relativo al programma di cui alla precedente lettera b);
d) Il compimento degli atti necessari per procedere all’affidamento della gestione del servizio;
e) Il controllo operativo, tecnico e gestionale sull’operato del gestore e sulla gestione del servizio idrico integrato;
f) La nomina del Direttore;
g) Gli atti che non sono attribuiti dalla presente legge alla competenza dell’Assemblea.
5. Il Consiglio Esecutivo è supportato da un ufficio di direzione tecnico-amministrativo che lo coadiuva nelle funzioni di propria competenza e che risponde del raggiungimento degli obiettivi fissati dal medesimo Consiglio.
6. Il Direttore è individuato tra persone in possesso di adeguate esperienze, competenze e capacità professionali ed è assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta, ancorato ai valori economici contemplati dal contratto della dirigenza regionale”.
1. All’art. 10 della
a) la rubrica dell’articolo è così riformulata: “Presidente dell’Autorità d’Ambito”;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il Presidente è eletto dall’Assemblea, anche fra coloro che non ne fanno parte, dura in carica 5 anni, è rieleggibile per una sola volta e nel caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, l’assemblea elegge un nuovo Presidente che dura in carica fino alla scadenza del Consiglio esecutivo che presiede”.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.