Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 24/04/2009 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Partecipazione alla costituzione della Fondazione |
Art. 2. Modalità |
Art. 3. Contributo annuale |
Art. 4. Norma finanziaria |
Art. 5. Pubblicazione |
§ 2.2.44 - L.R. 24 aprile 2009, n. 10.
Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Città della Pace per i Bambini [1].
(B.U. 24 aprile 2009, n. 20)
Art. 1. Partecipazione alla costituzione della Fondazione
1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all’art. 5 dello Statuto Regionale, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla Fondazione denominata “CITTA’ DELLA PACE PER I BAMBINI BASILICATA”, che sarà costituita con apposito atto pubblico, secondo le procedure fissate dal Codice Civile [2].
2. La Fondazione persegue finalità di interesse sociale nell’ottica della promozione di una civiltà sociale attraverso la solidarietà ed il rispetto dei diritti umani. Per il raggiungimento di tali obiettivi la Fondazione garantisce assistenza, educazione ed istruzione ai minori in condizione di disagio o pericolo derivanti da disastri ambientali o territori colpiti da conflitti armati.
3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l’atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione prevedano:
a) che nello scopo siano espressamente indicate le finalità non lucrative di cui al comma 2;
b) l’obbligo della Fondazione di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica secondo la normativa vigente;
c) la gratuità delle funzioni svolte dal Presidente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti del Comitato Etico Scientifico con la mera previsione di un rimborso delle spese, sostenute in ragione del loro ufficio e debitamente documentate, per un importo comunque complessivamente non eccedente il 30% del fondo di dotazione annualmente a disposizione della Fondazione [3];
d) che sia stabilita una misura minima del contributo annuale offerto da ciascun socio fondatore;
e) [che il patrimonio della Fondazione, in caso di trasformazione od estinzione, resti nella disponibilità dei soci fondatori in proporzione dei contributi versati al fondo di dotazione] [4].
4. La Giunta Regionale procede alla stipula dell’atto pubblico di cui al comma 1, sentita sullo Statuto della Fondazione la Commissione Consiliare Permanente competente per gli affari istituzionali.
Art. 2. Modalità
1. Il Presidente della Regione Basilicata è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione ed al funzionamento della Fondazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, nomina con proprio decreto i componenti regionali degli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione medesima.
Art. 3. Contributo annuale
1. La Regione Basilicata versa alla Fondazione un contributo di euro 25.000,00 destinato alla costituzione del fondo di dotazione.
Art. 4. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati per l’anno 2009 in euro 25.000,00 si provvede in termini di competenza e di cassa mediante prelevamento dalla UPB 860.01 che presenta la necessaria disponibilità.
2. Per gli anni successivi la Giunta regionale, con proprio atto, può contribuire al piano dell’attività della fondazione in base agli stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio [5].
Art. 5. Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Titolo così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Lettera così sostituita dall'art. 65 della
[4] Lettera abrogata dall'art. 40 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 14 della