§ 2.2.35 - L.R. 12 settembre 2000, n. 59.
Rideterminazione della indennità di carica degli amministratori di enti o aziende o, comunque, di qualsiasi organismo, nominati dalla regione, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:12/09/2000
Numero:59


Sommario
Art. 1.      1. La indennità di carica degli Amministratori di Enti o Aziende o, comunque di qualunque altro Organismo, nominati dalla Regione, che, ai sensi della vigente normativa, è commisurata alla [...]
Art. 2.      1. La disposizione del precedente articolo 1 si applica a partire dalle nomine effettuate ai sensi della L.R. 5 aprile 2000, n. 32.
Art. 3.      1. I rappresentanti della Regione in Enti, Istituti o Organismi da essa non istituiti o dipendenti, chiamati dai rispettivi organi a determinare la indennità di carica degli Amministratori, [...]
Art. 4.      1. + abrogata la legge regionale 11 novembre 1991, n. 19 ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
Art. 5.      1. Per l'esercizio finanziario in corso i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dei bilanci degli enti interessati.
Art. 6. 
Art. 7.      1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.


§ 2.2.35 - L.R. 12 settembre 2000, n. 59.

Rideterminazione della indennità di carica degli amministratori di enti o aziende o, comunque, di qualsiasi organismo, nominati dalla regione, commisurata alla indennità di carica dei consiglieri regionali.

(B.U. 16 settembre 2000, n. 59).

 

Art. 1.

     1. La indennità di carica degli Amministratori di Enti o Aziende o, comunque di qualunque altro Organismo, nominati dalla Regione, che, ai sensi della vigente normativa, è commisurata alla indennità di carica del Consigliere regionale, è determinata con riferimento alla indennità lorda dallo stesso percepita.

     2. La indennità di carica di cui al precedente comma non può essere, comunque, superiore al 65% dell'indennità lorda percepita dal Consigliere Regionale.

     3. Le indennità di carica degli amministratori di Enti o Aziende che, attualmente, sono determinate in misura superiore alla percentuale del 65% si intendono commisurate a quella massima prevista dal precedente comma.

 

     Art. 2.

     1. La disposizione del precedente articolo 1 si applica a partire dalle nomine effettuate ai sensi della L.R. 5 aprile 2000, n. 32.

 

     Art. 3.

     1. I rappresentanti della Regione in Enti, Istituti o Organismi da essa non istituiti o dipendenti, chiamati dai rispettivi organi a determinare la indennità di carica degli Amministratori, debbono attenersi, nell'espressione del voto, alle direttive del Consiglio Regionale, preventivamente consultato per iniziativa dei singoli rappresentanti.

 

     Art. 4.

     1. + abrogata la legge regionale 11 novembre 1991, n. 19 ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 5.

     1. Per l'esercizio finanziario in corso i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dei bilanci degli enti interessati.

     2. Gli oneri a carico del bilancio regionale trovano imputazione nei rispettivi capitoli del bilancio stesso.

     3. Per gli anni successivi i bilanci degli enti interessati ed il bilancio regionale determineranno l'entità degli oneri da stanziare.

 

     Art. 6. [1]

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

     2. + fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Modifica l'articolo 9 della L.R. 14 giugno 1986, n. 11.