§ 2.2.26 - L.R. 9 aprile 1996, n. 20.
Soppressione dell'Ente regionale per la gestione delle acque Lucane - ERGAL - Abrogazione L.R. 23.12.1986, n. 29.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:09/04/1996
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Soppressione Ergal).
Art. 2.  (Successione nei rapporti attivi e passivi dell'Ergal).
Art. 3.  (Personale).
Art. 4.  (Norma Finanziaria).
Art. 5.  (Abrogazione Legge).
Art. 6.  (Norma finale).


§ 2.2.26 - L.R. 9 aprile 1996, n. 20.

Soppressione dell'Ente regionale per la gestione delle acque Lucane - ERGAL - Abrogazione L.R. 23.12.1986, n. 29.

 

Art. 1. (Soppressione Ergal).

     L'Ente regionale per la gestione delle acque Lucane istituito con la legge regionale 23 dicembre 1986 n. 29 è soppresso e le sue funzioni vengono assunte dalla Regione Basilicata.

 

     Art. 2. (Successione nei rapporti attivi e passivi dell'Ergal).

     La Regione Basilicata subentra in tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Ente regionale per la gestione delle acque Lucane.

     Alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro il termine di quindici giorni dalla data stessa è nominato un Commissario Liquidatore che provvede nei successivi trenta giorni a consegnare alla Regione gli immobili, le macchine, le attrezzature e ogni altro bene strumentale nonché gli atti, i progetti, gli studi.

     Il Commissario è nominato con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione della Giunta.

     Al Commissario spetta un compenso forfettario di lire un milione.

     Alla definizione dei procedimenti amministrativi non ancora esauriti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono gli Uffici regionali individuati con deliberazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 3. (Personale).

     Il personale di ruolo in servizio presso l'Ergal alla data di entrata in vigore della presente legge indicato nella allegata tabella è immesso nei ruoli del personale della Regione Basilicata, in aumento rispetto alla pianta organica provvisoria, di cui alla Tab. B allegata alla L.R. n. 12/1996.

     Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli del personale della regione con lo stesso livello e la stessa qualifica funzionale rivestita presso l'Ergal e conserva la anzianità giuridica ed economica acquisita.

 

     Art. 4. (Norma Finanziaria).

     All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con le disponibilità esistenti nel bilancio 1996 del soppresso Ente regionale per la gestione delle acque Lucane.

 

     Art. 5. (Abrogazione Legge).

     La legge regionale 23.12.1986, n. 29 è abrogata.

 

     Art. 6. (Norma finale).

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 

                                  TABELLA

                     DEL PERSONALE DI RUOLO E.R.G.A.L.

 

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  Livello             Profilo Professionale              Numero

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    III                     Operatore                       1

    IV                      Esecutore                       7

     V                    Collaboratore                     3

    VI                      Istruttore                      9

    VII                Istruttore Direttivo                 7

   VIII                    Funzionario                      7

     X                      Dirigente                       1

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                                                           35

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