§ 2.1.56 - L.R. 21 dicembre 1992, n. 22.
Norme per il conferimento di incarichi professionali e di consulenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:21/12/1992
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Conferimento).
Art. 3.  (Soggetti destinatari).
Art. 4.  (Condizioni di conferimento).
Art. 5.  (Modalità di conferimento).
Art. 6.  (Compensi).
Art. 7.  (Divieto di conferimento e di cumulo).
Art. 8.  (Norma finanziaria).
Art. 9.      1. E' abrogato l'art. 16 della L.R. n. 9 del 6.6.1986 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
Art. 10.  (Pubblicazione).


§ 2.1.56 - L.R. 21 dicembre 1992, n. 22.

Norme per il conferimento di incarichi professionali e di consulenza.

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina il conferimento di incarichi professionali e di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione regionale.

 

     Art. 2. (Conferimento).

     1. Il conferimento di incarichi professionali e di consulenze è consentito:

     a) per lo studio e per la soluzione di problemi contingenti di particolare rilievo tecnico, scientifico e legislativo;

     b) per la elaborazione di progetti di particolare complessità;

     c) per il supporto all'attività istituzionale degli Organi regionali.

 

     Art. 3. (Soggetti destinatari).

     1. Gli incarichi professionali e le consulenze possono essere conferiti, a università, istituti, enti pubblici, organismi privati specializzati, professionisti ed esperti, individualmente o collegialmente.

     2. Sono fatte salve le competenze attribuite all'IBRES, quale ente strumentale della Regione in materia di consulenza tecnica, di studi, indagini e ricerche.

 

     Art. 4. (Condizioni di conferimento).

     1. I soggetti destinatari di consulenza o di incarico devono presentare, prima dell'assunzione del relativo atto di conferimento, un'attestazione con la quale, sotto la propria responsabilità, dichiarano, nel caso di persone giuridiche, che non sussistono, tra i propri soci o tra i membri del proprio Consiglio di Amministrazione, incompatibilità contemplate dalla legge.

 

     Art. 5. (Modalità di conferimento).

     1. Gli incarichi e le consulenze, sono conferiti con provvedimenti, adottati dal Consiglio o dalla Giunta regionale.

     2. Il provvedimento deve indicare:

     a) l'oggetto, la durata, le modalità e le condizioni per l'espletamento della consulenza o dell'incarico;

     b) i soggetti e la loro qualifica professionale, appositamente documentata;

     c) l'ammontare della spesa e la relativa copertura finanziaria;

     d) lo schema di convenzione;

     e) l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4.

 

     Art. 6. (Compensi).

     1. I compensi, comprensivi di spese e onorari, sono stabiliti dall'organo competente sulla base dell'entità e della qualità delle prestazioni, con riferimento a tariffe professionali, ove applicabili, o a parametri di valutazione disponibili.

 

     Art. 7. (Divieto di conferimento e di cumulo).

     1. In nessun caso possono essere conferiti consulenze ed incarichi professionali a dipendenti di pubbliche amministrazioni collocati a riposo in applicazione dell'art. 67 del DPR 30 giugno 1972, n. 748 e dell'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974 n. 261 convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974 n. 355.

     2. In caso di incarichi o consulenze di cui alla lett. c) dell'art. 2 della presente legge la durata non può superare il termine della legislatura in corso.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte, rispettivamente:

     a) per gli incarichi conferiti dal Consiglio Regionale con le disponibilità esistenti sul Cap. 6 art. 5 del Bilancio consiliare 1992 e, per gli anni successivi, sullo stesso o corrispondente capitolo di bilancio;

     b) per gli incarichi conferiti dalla Giunta regionale con le disponibilità esistenti sul Cap. 560 del Bilancio 1992 e sullo stesso o corrispondente Capitolo per gli esercizi successivi.

 

     Art. 9.

     1. E' abrogato l'art. 16 della L.R. n. 9 del 6.6.1986 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 10. (Pubblicazione).

     1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o farla osservare come legge della Regione Basilicata.