Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 21/12/1992 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Conferimento). |
Art. 3. (Soggetti destinatari). |
Art. 4. (Condizioni di conferimento). |
Art. 5. (Modalità di conferimento). |
Art. 6. (Compensi). |
Art. 7. (Divieto di conferimento e di cumulo). |
Art. 8. (Norma finanziaria). |
Art. 9. 1. E' abrogato l'art. 16 della L.R. n. 9 del 6.6.1986 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. |
Art. 10. (Pubblicazione). |
§ 2.1.56 - L.R. 21 dicembre 1992, n. 22.
Norme per il conferimento di incarichi professionali e di consulenza.
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge disciplina il conferimento di incarichi professionali e di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione regionale.
Art. 2. (Conferimento).
1. Il conferimento di incarichi professionali e di consulenze è consentito:
a) per lo studio e per la soluzione di problemi contingenti di particolare rilievo tecnico, scientifico e legislativo;
b) per la elaborazione di progetti di particolare complessità;
c) per il supporto all'attività istituzionale degli Organi regionali.
Art. 3. (Soggetti destinatari).
1. Gli incarichi professionali e le consulenze possono essere conferiti, a università, istituti, enti pubblici, organismi privati specializzati, professionisti ed esperti, individualmente o collegialmente.
2. Sono fatte salve le competenze attribuite all'IBRES, quale ente strumentale della Regione in materia di consulenza tecnica, di studi, indagini e ricerche.
Art. 4. (Condizioni di conferimento).
1. I soggetti destinatari di consulenza o di incarico devono presentare, prima dell'assunzione del relativo atto di conferimento, un'attestazione con la quale, sotto la propria responsabilità, dichiarano, nel caso di persone giuridiche, che non sussistono, tra i propri soci o tra i membri del proprio Consiglio di Amministrazione, incompatibilità contemplate dalla legge.
Art. 5. (Modalità di conferimento).
1. Gli incarichi e le consulenze, sono conferiti con provvedimenti, adottati dal Consiglio o dalla Giunta regionale.
2. Il provvedimento deve indicare:
a) l'oggetto, la durata, le modalità e le condizioni per l'espletamento della consulenza o dell'incarico;
b) i soggetti e la loro qualifica professionale, appositamente documentata;
c) l'ammontare della spesa e la relativa copertura finanziaria;
d) lo schema di convenzione;
e) l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4.
Art. 6. (Compensi).
1. I compensi, comprensivi di spese e onorari, sono stabiliti dall'organo competente sulla base dell'entità e della qualità delle prestazioni, con riferimento a tariffe professionali, ove applicabili, o a parametri di valutazione disponibili.
Art. 7. (Divieto di conferimento e di cumulo).
1. In nessun caso possono essere conferiti consulenze ed incarichi professionali a dipendenti di pubbliche amministrazioni collocati a riposo in applicazione dell'art. 67 del
2. In caso di incarichi o consulenze di cui alla lett. c) dell'art. 2 della presente legge la durata non può superare il termine della legislatura in corso.
Art. 8. (Norma finanziaria).
Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte, rispettivamente:
a) per gli incarichi conferiti dal Consiglio Regionale con le disponibilità esistenti sul Cap. 6 art. 5 del Bilancio consiliare 1992 e, per gli anni successivi, sullo stesso o corrispondente capitolo di bilancio;
b) per gli incarichi conferiti dalla Giunta regionale con le disponibilità esistenti sul Cap. 560 del Bilancio 1992 e sullo stesso o corrispondente Capitolo per gli esercizi successivi.
1. E' abrogato l'art. 16 della L.R. n. 9 del 6.6.1986 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
Art. 10. (Pubblicazione).
1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o farla osservare come legge della Regione Basilicata.