§ 2.1.43 - L.R. 6 giugno 1988, n. 23.
Integrazione all'art. 40 della L.R.: "Recepimento dell'accordo contrattuale per il triennio 1-1-1985 - 31-12-1987 concernente il personale delle Regioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:06/06/1988
Numero:23


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge.


§ 2.1.43 - L.R. 6 giugno 1988, n. 23.

Integrazione all'art. 40 della L.R.: "Recepimento dell'accordo contrattuale per il triennio 1-1-1985 - 31-12-1987 concernente il personale delle Regioni a statuto ordinario" approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 529 del 12-4-1988.

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge.

 

 


[1] Integra l'art. 40 della L.R. 18 maggio 1988, n. 21.