Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 02/09/1987 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 117 della L.R. 25-7- 1974, n. 16 e del quarto comma dell'art. 9 della L.R. 4-4-77, n. 13 è da ritenersi perentorio. |
§ 2.1.39 - L.R. 2 settembre 1987, n. 28.
Interpretazione autentica dell'art. 117 della L.R. 25-7-1974 n. 16 e del IV comma dell'art. 9 della L.R. 4-4-1977 n. 13.
Il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 117 della L.R. 25-7- 1974, n. 16 e del quarto comma dell'art. 9 della L.R. 4-4-77, n. 13 è da ritenersi perentorio.
Restano salvi eventuali deliberati, esecutivi ai sensi di legge, posti in essere dalla Giunta regionale.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.