§ 2.1.24 - L.R. 24 marzo 1982, n. 10.
Modifiche alla L.R. 20-7-1981, n. 20.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/03/1982
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      L'incremento apportato alla dotazione organica del V livello funzionale dall'art. 2 della L.R. 20-7-1981, n. 20 è elevato da 35 a 45 unità.
Art. 3. 


§ 2.1.24 - L.R. 24 marzo 1982, n. 10.

Modifiche alla L.R. 20-7-1981, n. 20.

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     L'incremento apportato alla dotazione organica del V livello funzionale dall'art. 2 della L.R. 20-7-1981, n. 20 è elevato da 35 a 45 unità.

     Di conseguenza il totale dell'incremento complessivo dei posti di cui allo stesso art. 2 della citata L.R. 20-7-81, n. 20 viene elevato da 154 a 164 unità.

 

     Art. 3. [2]

 

 


[1] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 20 luglio 1981, n. 20. Vedi anche l'art. 4 della L.R. 2 settembre 1983, n. 9.

[2] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 20 luglio 1981, n. 20.