§ 2.1.18 - L.R. 30 aprile 1980, n. 24.
Integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 e successive modificazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:30/04/1980
Numero:24


Sommario
Art. 1.      I servizi resi dal personale regionale presso la Regione, lo Stato ed altri Enti pubblici vengono riconosciuti, ai fini economici e con decorrenza 30 settembre 1978, nella seguente misura:
Art. 2.      Sono abrogate le norme della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 e quelle di successive leggi integrative o modificative che siano incompatibili con la presente legge.


§ 2.1.18 - L.R. 30 aprile 1980, n. 24.

Integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 e successive modificazioni.

 

Art. 1.

     I servizi resi dal personale regionale presso la Regione, lo Stato ed altri Enti pubblici vengono riconosciuti, ai fini economici e con decorrenza 30 settembre 1978, nella seguente misura:

     - 100 per cento per i servizi prestati in carriere o qualifiche corrispondenti o superiori al livello funzionale regionale di inquadramento;

     - 75 per cento per i servizi resi in carriere o qualifiche corrispondenti al livello funzionale regionale immediatamente inferiore a quello di inquadramento;

     - 50 per cento per i servizi prestati nelle altre carriere o qualifiche corrispondenti.

 

     Art. 2.

     Sono abrogate le norme della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 e quelle di successive leggi integrative o modificative che siano incompatibili con la presente legge.