Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 30/04/1980 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. I servizi resi dal personale regionale presso la Regione, lo Stato ed altri Enti pubblici vengono riconosciuti, ai fini economici e con decorrenza 30 settembre 1978, nella seguente misura: |
Art. 2. Sono abrogate le norme della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 e quelle di successive leggi integrative o modificative che siano incompatibili con la presente legge. |
§ 2.1.18 - L.R. 30 aprile 1980, n. 24.
Integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 e successive modificazioni.
I servizi resi dal personale regionale presso la Regione, lo Stato ed altri Enti pubblici vengono riconosciuti, ai fini economici e con decorrenza 30 settembre 1978, nella seguente misura:
- 100 per cento per i servizi prestati in carriere o qualifiche corrispondenti o superiori al livello funzionale regionale di inquadramento;
- 75 per cento per i servizi resi in carriere o qualifiche corrispondenti al livello funzionale regionale immediatamente inferiore a quello di inquadramento;
- 50 per cento per i servizi prestati nelle altre carriere o qualifiche corrispondenti.
Sono abrogate le norme della