§ 2.1.8 - L.R. 4 aprile 1977, n. 13.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 16 del 25 luglio 1974.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:04/04/1977
Numero:13


Sommario
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Le qualifiche di «Commesso Capo» e di «Usciere Capo» riportate in corrispondenza della qualifica regionale «Commesso» di cui alla tabella A richiamata dall'art. 116 2° comma della legge [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      (Omissis)


§ 2.1.8 - L.R. 4 aprile 1977, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 16 del 25 luglio 1974.

 

     Artt. 1 - 6. [1]

 

Art. 7.

     (Omissis) [2].

     Gli effetti economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8.

     Le qualifiche di «Commesso Capo» e di «Usciere Capo» riportate in corrispondenza della qualifica regionale «Commesso» di cui alla tabella A richiamata dall'art. 116 2° comma della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 sono trasferite nei riquadri riportati in corrispondenza della qualifica regionale «Operatore» e comportano l'inquadramento, a modifica dei provvedimenti già adottati, nella qualifica di «Operatore».

     La disposizione di cui al comma precedente, relativa all'inquadramento nella qualifica di «Operatore», si applica anche al personale proveniente da Enti nel cui regolamento non siano previste le qualifiche di «Commesso Capo» o di «Usciere Capo» e che, comunque, abbia una anzianità di almeno 10 anni di servizio.

     Gli effetti economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [3].

     E' escluso dal beneficio di cui al presente articolo il personale già immesso nella qualifica immediatamente superiore a quella del primo inquadramento, in applicazione dell'art. 117 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

     Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [4].

     Gli effetti economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11.

     (Omissis) [1].

 

     Artt. 12. - 13. (Disposizioni finanziarie e pubblicazione).

     (Omissis).

 

 


[1] Integrano e modificano la L.R. 25 luglio 1974, n. 16.

[2] Modifca l'art. 114, lett. b), della L.R. 25 luglio 1974, n. 16.

[3] Modifica l'art. 117 della L.R. 25 luglio 1974, n. 16.

[4] Integra l'art. 123 della L.R. 25 luglio 1974, n. 16.

[1] Integrano e modificano la L.R. 25 luglio 1974, n. 16.