§ 1.5.18 - L.R. 27 gennaio 2005, n. 4.
Misure per lo snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche - Modifiche alla L.R. n. 7 dell’8 marzo 1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:27/01/2005
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’art. 62 della L.R. n. 7 dell’8 marzo 1999.
Art. 2.  Modifiche all’art. 63 della L.R. n. 7 dell’8 marzo 1999.


§ 1.5.18 - L.R. 27 gennaio 2005, n. 4.

Misure per lo snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche - Modifiche alla L.R. n. 7 dell’8 marzo 1999.

(B.U. 1 febbraio 2005, n. 9).

 

Art. 1. Modifiche all’art. 62 della L.R. n. 7 dell’8 marzo 1999.

     1. Al comma 3 dell’art. 62, dopo le parole “relativi progetti” sono aggiunte le parole “di importo complessivo fino a 7,5 milioni di euro.”

 

     Art. 2. Modifiche all’art. 63 della L.R. n. 7 dell’8 marzo 1999.

     1. All’art. 63 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) Il comma 1. è così sostituito:

“1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali e provinciali, che comportino variazioni degli strumenti urbanistici vigenti, l’amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull’opera ne promuove la conclusione mediante l’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del T.U. n. 267/2000, purché sia intervenuta positivamente la valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente. L’adesione dei Sindaci all’eventuale Accordo di Programma deve essere ratificata dai rispettivi Consigli Comunali entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione. La conclusione dell’Accordo di Programma comporta variazioni agli strumenti urbanistici, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o parere di competenza delle amministrazioni interessate, e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza.”

     b) Il comma 2. è abrogato.

     c) Il comma 3. è così sostituito dal seguente:

“3. Qualora non si addiviene all’Accordo di Programma ovvero l’Accordo non sia stato ratificato dai rispettivi Consigli Comunali interessati, l’amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente può richiedere la conclusione del procedimento al Consiglio Regionale, che vi provvede entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta. L’approvazione comporta variazioni agli strumenti urbanistici, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o parere di competenza delle amministrazioni interessate, e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza.”

 

Art. 3. Modifiche all’art. 64 della L.R. n. 7 dell’8 marzo 1999.

     1. Il primo comma dell’art. 64 è così sostituito:

“1. Gli Enti Locali e gli Enti delegati, ai fini della redazione di atti di pianificazione, della progettazione, dell’appalto, della direzione e contabilità delle opere pubbliche, possono avvalersi degli uffici regionali, previa intese.”

 

Art. 4. Vigilanza.

     1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta Regionale adotta, sentita la competente Commissione Consiliare, le modalità e le procedure per l’espletamento dei controlli di cui al II comma dell’art. 65 della L.R. n. 7 dell’8.3.1999.

 

Art. 5. Modifiche all’art. 66 della L.R. n. 7 dell’8 marzo 1999.

     1. L’art. 66 è sostituito dal seguente:

“Art. 66. (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione d’urgenza).

1. Le Amministrazioni interessate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nell’ambito delle rispettive competenze, esercitano le funzioni amministrative relative ai provvedimenti di esproprio e di occupazione temporanea, secondo le procedure previste dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

2. La conclusione della Conferenza di Servizi o dell’Accordo di Programma, così come previsto dall’art. 10 del D.P.R. n. 327/2001, costituisce apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e comporta l’avvio delle procedure di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.”

 

Art. 6. Modifiche all’art. 68 della L.R. n. 7 dell’8 marzo 1999.

     1. L’art. 68 è sostituito dal seguente:

“Art. 68. (Funzioni Consultive).

1. È istituito presso il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità il Comitato Regionale delle Opere Pubbliche di seguito denominato CROP, con funzioni di organo consultivo della Regione.

2. Il CROP provvede, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a dotarsi di apposito regolamento, che ne disciplina il proprio funzionamento.

3. Al CROP compete di esprimere pareri obbligatori:

a) su progetti relativi ad opere pubbliche di importo progettuale complessivo superiore a 7,5 milioni di Euro da eseguirsi a cura di soggetti aggiudicatori;

b) su progetti di opere pubbliche di qualsiasi importo di interesse sovra regionale o nazionale, ovvero per i quali la Regione svolge le funzioni di stazione appaltante, nonché su progetti di qualsiasi importo cofinanziati dalla U.E. che gli uffici regionali ritengono sottoporre;

c) sulle varianti relative ai progetti di cui alle lettere a) e b).

4. Il Comitato esprime inoltre parere su ogni altro argomento di interesse generale in materia di lavori pubblici, che il Presidente della Giunta e la Giunta stessa gli sottoponga.

5. Il CROP è composto:

a) dal Dirigente Generale del Dipartimento che ha competenza in materia di Lavori Pubblici, o suo delegato, che lo convoca e lo presiede;

b) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia di Difesa del Suolo o suo delegato;

c) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia di Infrastrutture o suo delegato;

d) dal Dirigente dell’Ufficio regionale, con sede a Matera, che ha competenza in materia di Difesa del Suolo ed Infrastrutture o suo delegato;

e) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia di Urbanistica e di Tutela del Paesaggio o suo delegato;

f) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia di Geologia o suo delegato;

g) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia di Protezione Civile e Completamento di Costruzione o suo delegato;

h) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia di Compatibilità Ambientale o suo delegato;

i) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia Forestale e di Tutela del Territorio o suo delegato;

l) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia di Edilizia o suo delegato;

j) dalla Segreteria Generale dell’Autorità di Bacino con sede in Potenza o suo delegato.

6. Il parere del CROP è reso a maggioranza assoluta dei componenti.

7. Il Presidente del Comitato può convocare di volta in volta alle adunanze dirigenti o funzionari regionali dei settori interessati e/o rappresentanti di organi e di uffici centrali e periferici dello Stato e/o di altri Enti interessati.

8. I pareri del CROP sono espressi entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione, per i progetti facenti parte di programmi regionali o delegati dalla Regione ad altre amministrazioni, ed entro 60 giorni in tutti gli altri casi.

9. I pareri espressi positivamente dal CROP sostituiscono a tutti gli effetti di legge ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o parere di competenza regionale.”

 

Art. 7. Modifiche all’art. 69 della L.R. n. 7 dell’8 marzo 1999.

     1. All’art. 69 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) La lettera b) del secondo comma è così sostituita:

“b) alla definizione dei progetti secondo le procedure previste dal precedente art. 68;”

     b) Alla lettera c) le parole “alla definizione dei criteri relativi”, sono abrogate.

 

Art. 8. Modifiche all’art. 71 della L.R. n. 7 dell’8 marzo 1999.

     1. Al comma 1. dopo le parole “nonché alla”, le parole “determinazione dei criteri per la fissazione e la”, sono soppresse.

 

Art. 9. Pubblicazione.

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.