Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 05/06/1998 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto della Legge. |
Art. 2. Ambito del conferimento. |
Art. 3. Criteri di riparto delle funzioni. |
Art. 4. Individuazione delle funzioni amministrative. |
Art. 5. Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore. |
§ 1.5.14 - L.R. 5 giugno 1998, n. 18.
Ripartizione tra la Regione Basilicata e gli Enti Locali delle Funzioni in Materia di Agricoltura, Foreste, Agriturismo, Pesca, Caccia, Sviluppo Rurale e Alimentazione conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143.
(B.U. 9 giugno 1998, n. 33).
Art. 1. Oggetto della Legge.
1. La presente legge, in attuazione dell'art. 4, comma 5 della
2. La ripartizione delle funzioni tra Regione ed Enti Locali è definita nel rispetto del principio di sussidiarietà e degli altri principi di cui all'art. 4, comma 3, della
Art. 2. Ambito del conferimento.
1. Le funzioni amministrative conferite alla Regione ai sensi dell'art. 1 del
a) elaborazione ed attuazione nell'ambito regionale delle politiche comunitarie in materia di agricoltura, foreste, agroindustriale e sviluppo rurale;
b) misure di accompagnamento della politica agricola comunitaria;
c) interventi sulle strutture di trasformazione ed interventi relativi alle iniziative di cooperazione;
d) adempimenti riguardanti il credito agrario;
e) ricerca e sperimentazione agraria, forestale ed agroindustriale di interesse regionale;
f) associazionismo agricolo ed attuazione degli accordi interprofessionali;
g) orientamento dei consumi;
h) ecologia agraria, difesa delle piante coltivate dalle avversità atmosferiche e difesa dall'inquinamento derivante dall'attività agricola;
i) agriturismo e turismo rurale;
l) commercializzazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
m) protezione della fauna ittica e della flora acquatica di interesse regionale;
n) rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
o) riconoscimento di "assimilato al produttore vitivinicolo", "elaborato di vino alcoolizzato", "distillatore", e "assimilato al distillatore";
p) riconoscimento delle Associazioni dei produttori ortofrutticoli;
q) applicazione della tabella comunitaria della classificazione delle carcasse bovine, ovine e suine;
r) utilizzo dello stanziamento residuo per agevolazioni creditizie al consolidamento agevolato delle passività onerose di cooperative e consorzi operanti in zone colpite da avversità atmosferiche;
s) funzioni relative al servizio antincendio;
t) ogni opera idraulica agraria di bonifica, di irrigazione, di difesa del suolo, infrastrutturale.
Art. 3. Criteri di riparto delle funzioni.
1. Nelle materie di cui all'art. 2 la Regione esercita, le sole funzioni inerenti:
a) al concorso alla elaborazione ed all'attuazione delle politiche nazionali e comunitarie;
b) alla programmazione regionale;
c) al coordinamento dell'attività degli Enti Locali;
d) alla tutela degli interessi unitari di carattere regionale;
e) alla vigilanza, monitoraggio e controllo;
f) alla esecuzione dei programmi di intervento regionale definiti ai sensi del programma regionale di sviluppo.
2. Tutte le funzioni non inerenti alla competenza regionale di cui al comma 1 sono conferite agli enti indicati nell'art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 143 del 4/6/1997.
Art. 4. Individuazione delle funzioni amministrative.
1. L'individuazione delle specifiche funzioni amministrative attribuite agli enti locali è effettuata con uno o più atti deliberativi del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti interessati.
2. Gli atti consiliari di cui al comma 1 disciplinano le modalità del trasferimento ed i termini di decorrenza dell'esercizio delle singole funzioni.
3. Tale decorrenza non può comunque essere antecedente all'attuazione delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sul trasferimento alla Regione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali, ed organizzative, di cui all'art. 4 del
4. Per la definizione delle proposte al Consiglio, la Giunta regionale si avvale di una Commissione Tecnica composta da rappresentanti della Regione e degli Enti Locali, istituita con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 5. Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.