Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 22/03/1985 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. I compiti relativi alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi realizzati ai sensi della legge 30-12-1960 n. 1676 sono delegati agli IACP competenti per territorio. |
§ 1.5.10 - L.R. 22 marzo 1985, n. 9.
Delega agli IACP delle competenze per fissare i prezzi di cessione degli alloggi realizzati ai sensi della legge 1676/1960.
I compiti relativi alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi realizzati ai sensi della legge 30-12-1960 n. 1676 sono delegati agli IACP competenti per territorio.
[Le deliberazioni al riguardo assunte dagli IACP devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta regionale] [1].
[1] Comma abrogato dall'art. 29 della