§ 1.5.4 - L.R. 28 marzo 1978, n. 15.
Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:28/03/1978
Numero:15


Sommario
Art. 1.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative sulle materie di competenza regionale, trasferite o [...]
Art. 2.      Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme contenute nella legge statale 24 dicembre 1975 n. 706.
Art. 3.      Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite forfettariamente in misura pari al 90 per cento dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun Ente delegato nel corso [...]
Art. 4.      La Giunta regionale ha facoltà di emanare direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate.
Art. 5.      I processi verbali di cui alle funzioni previste dal 1° e 2° comma dell'art. 1 eventualmente ancora sospesi alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono rimessi, per le procedure [...]


§ 1.5.4 - L.R. 28 marzo 1978, n. 15.

Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

 

Art. 1.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative sulle materie di competenza regionale, trasferite o delegate, ivi comprese quelle previste dalla legge statale 28 luglio 1971, n. 588, sono delegate o subdelegate, salvo il disposto dei commi successivi, ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.

     A decorrere dalla stessa data sono delegate alle Province le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le trasgressioni alle leggi in materia di caccia e di pesca nelle acque interne accertate nel loro territorio.

     Sono mantenute alla Regione le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le infrazioni previste dalla legge 9 ottobre 1967 n. 950.

 

     Art. 2.

     Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme contenute nella legge statale 24 dicembre 1975 n. 706.

     Sono abrogate tutte le disposizioni eventualmente contenute in leggi regionali in contrasto con la normativa richiamata al primo comma.

 

     Art. 3.

     Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite forfettariamente in misura pari al 90 per cento dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun Ente delegato nel corso dell'anno.

     Le eventuali quote da corrispondere agli organi verbalizzanti, a norma delle vigenti disposizioni, saranno liquidate a cura degli Enti delegati sul 90 per cento di loro spettanza.

     Gli Enti delegati trasmetteranno alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione dei contesti ricevuti, di quelli definiti e di quelli ancora in corso.

     Gli Enti stessi provvederanno contestualmente a versare alla tesoreria regionale le somme introitate a titolo di sanzione, detratte le spese d'esercizio nella misura sopra determinata.

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale ha facoltà di emanare direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate.

     Spetta altresì alla Giunta il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni delegate e di promuovere in caso di persistente inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali, l'adozione del provvedimento di revoca previa formale diffida.

 

     Art. 5.

     I processi verbali di cui alle funzioni previste dal 1° e 2° comma dell'art. 1 eventualmente ancora sospesi alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono rimessi, per le procedure di legge, agli Enti di cui allo stesso art. 1.