§ 1.4.12 - L.R. 19 febbraio 2007, n. 5.
Nuova disciplina del Difensore Civico Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 partecipazione, iniziativa popolare e referendum
Data:19/02/2007
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Autonomia.
Art. 3.  Attribuzioni e funzioni.
Art. 4.  Ambito dell’intervento.
Art. 5.  Attivazione dell’intervento.
Art. 6.  Modalità dell’intervento.
Art. 7.  Richiesta di sanzioni.
Art. 8.  Informazioni.
Art. 9.  Segnalazioni alle Amministrazioni e all’Autorità Giudiziaria.
Art. 10.  Rappresentanza processuale.
Art. 11.  Relazioni al Consiglio Regionale, alla Giunta e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
Art. 12.  Convenzioni con gli Enti Locali.
Art. 13.  Requisiti del Difensore Civico.
Art. 14.  Elezione.
Art. 15.  Durata del mandato. Rinuncia, Revoca e Decadenza.
Art. 16.  Indennità.
Art. 17.  Organizzazione.
Art. 18.  Personale.
Art. 19.  Norma transitoria.
Art. 20.  Norma finanziaria.
Art. 21.  Abrogazioni.
Art. 22.  Pubblicazione.


§ 1.4.12 - L.R. 19 febbraio 2007, n. 5. [1]

Nuova disciplina del Difensore Civico Regionale.

(B.U. 23 febbraio 2007, n. 11).

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La presente legge detta la nuova disciplina del Difensore Civico della Basilicata, già istituito con la L.R. 14 giugno 1986 n. 11.

     2. Le modalità di nomina e di revoca del Difensore Civico sono disciplinate unicamente dalla presente legge. Non trovano applicazione, per il Difensore Civico, le disposizioni previste da altre leggi regionali relative alle nomine negli Enti di competenza regionale.

     3. Le attribuzioni e l’esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono disciplinate, oltre che dalla presente legge, anche dalle norme statali e dalle altre leggi regionali in materia.

 

     Art. 2. Autonomia.

     1. Il Difensore Civico, autorità monocratica preposta alla tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi di persone fisiche, associazioni, formazioni sociali in relazione agli atti e ai comportamenti della Pubblica Amministrazione, svolge la propria attività in piena libertà e autonomia e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo gerarchico o funzionale.

     2. Il Difensore Civico ispira la propria attività ai principi enunciati nei documenti internazionali sulla autonomia e sulla indipendenza dell’istituto; collabora con gli altri Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome, si raccorda con il Mediatore Europeo e con il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa. Il Difensore Civico decide a quali Associazioni internazionali della difesa civica aderire.

 

     Art. 3. Attribuzioni e funzioni.

     1. Il Difensore Civico è promotore della buona amministrazione.

     2. Il Difensore Civico interviene, per la tutela dei soggetti, individuati al precedente articolo 2, comma 1, che abbiano diretto interesse in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da Uffici o servizi degli Enti, organi o soggetti di cui al seguente articolo 4.

     3. Il Difensore Civico contribuisce a rafforzare la tutela dei soggetti deboli e svantaggiati intervenendo, in particolare, nei settori e nelle strutture della Pubblica Amministrazione che svolgono compiti ed erogano servizi in favore di anziani, minori, adolescenti, ragazze madri, separati con prole, soggetti portatori di handicap, tossicodipendenti, stranieri residenti o con permesso di soggiorno.

     4. Il Difensore Civico interviene per garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione ed alle opinioni politiche.

     5. Il Difensore Civico presta assistenza e consulenza, in base alla presente legge, alle Associazioni dei Lucani all’Estero ed agli immigrati residenti in Basilicata.

 

     Art. 4. Ambito dell’intervento.

     1. Nei casi previsti dall’articolo 3, il Difensore Civico interviene presso:

     a) l’Amministrazione Regionale, gli Enti e Aziende, anche consortili, da essa dipendenti;

     b) Enti o Aziende e Società con partecipazione di capitale regionale;

     c) Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere Regionali;

     d) Enti Locali destinatari di deleghe o subdeleghe regionali, per attività e comportamenti connessi all’esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate;

     e) Enti e Aziende, privati, concessionari e gestori di servizi pubblici regionali.

     2. L’intervento del Difensore Civico può riguardare anche le attività e i comportamenti degli Enti Locali nell’esercizio di funzioni proprie, ove manchi il Difensore Civico locale. A tal fine, sentito il parere del Difensore Civico, il Presidente del Consiglio Regionale stipula apposite convenzioni con i predetti Enti Locali. In assenza della convenzione il Difensore Civico Regionale, interessato dagli aventi diritto, può comunque intervenire per segnalare il caso agli organi locali, per assumere informazioni e sollecitare l’adozione degli eventuali provvedimenti.

     3. Il Difensore Civico Regionale coordina la propria attività con quella dei Difensori Civici Provinciali e Comunali

     4. Allo scopo di rendere effettivo il coordinamento dell’attività dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione è istituita la Conferenza Regionale dei Difensori Civici, che nomina al suo interno un Coordinatore. La Conferenza si riunisce su convocazione del Coordinatore almeno una volta all’anno per individuare modalità organizzative atte ad evitare sovrapposizioni di intervento.

 

     Art. 5. Attivazione dell’intervento.

     1. Il Difensore Civico può intervenire:

     a) a richiesta dei diretti interessati;

     b) a richiesta di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti o interessi collettivi, diffusi o generali;

     c) d’ufficio in tutti i casi, comunque venuti a sua conoscenza, di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza nonché nei casi in cui, nell’esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni e insufficienze nell’attività e nei comportamenti dell’Amministrazione e degli Enti al fine di assicurare l’effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

     2. Il Difensore Civico informa tempestivamente il responsabile del procedimento o dell’ufficio competente, nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità di cui al precedente art.3.

     3. Qualora sia pendente una controversia innanzi al magistrato competente, il Difensore Civico può ugualmente intervenire ovvero, a suo giudizio, sospendere la propria azione in attesa della relativa pronuncia.

 

     Art. 6. Modalità dell’intervento.

     1. Il Difensore Civico per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza o d’ufficio, può:

     a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione. Gli uffici richiesti sono obbligati a rispondere senza ritardo e, comunque, non oltre quindici giorni, salvo diverso termine stabilito dal Difensore Civico; gli uffici sono, altresì, tenuti ad informare il Difensore Civico in merito ad ogni fase del procedimento che sia stato oggetto dell’intervento;

     b) consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto di ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni, anche tramite collegamenti con sistemi informativi;

     c) convocare il responsabile del procedimento o dell’ufficio competente per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali irregolarità o ritardi, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l’interesse generale con quello dell’istante. I Dirigenti o i funzionari convocati hanno il dovere di presentarsi;

     d) accedere agli uffici per l’acquisizione di elementi conoscitivi;

     e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica o di carenza normativa che, anche per la loro rilevanza sociale, vadano presi in considerazione da parte degli uffici pubblici, sollecitandone gli opportuni provvedimenti;

     f) avanzare proposte dirette ad assicurare all’azione amministrativa livelli adeguati di efficienza, efficacia e trasparenza;

     g) svolgere azione di mediazione fra le parti con definizione di eventuali accordi e soluzioni. La Pubblica Amministrazione deve fornire adeguata motivazione in caso di non accoglimento, in tutto o in parte, delle proposte ed osservazioni del Difensore Civico.

     2. Il Difensore Civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte, richieste per iscritto, ai propri inviti.

     3. Il Difensore Civico verifica le motivazioni che le Amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengono di aderire a richieste di dati e informazioni.

     4. Il Difensore Civico è tenuto al segreto, anche dopo la cessazione della carica, sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete e riservate ai sensi delle leggi vigenti o investano la sfera della vita privata dei cittadini.

 

     Art. 7. Richiesta di sanzioni.

     1. Il Difensore Civico, in caso di mancata collaborazione alle sue richieste, segnala agli organi competenti le inadempienze e, nei casi più gravi, può chiedere l’attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che impedisca, ostacoli, ritardi la sua azione o che, comunque, abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri d’Ufficio.

     2. L’avvio, l’esito del procedimento disciplinare o l’archiviazione, congruamente motivata, devono essere comunicati al Difensore Civico.

 

     Art. 8. Informazioni.

     1. E’ compito del Difensore Civico informare l’istante dell’esito del proprio intervento e dei procedimenti dell’Amministrazione, rendendolo edotto delle iniziative che possono essere proposte in sede amministrativa o giurisdizionale.

     2. Il Difensore Civico, nel rispetto della normativa sulla privacy, ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa sulle attività svolte e sui risultati degli accertamenti eseguiti, avvalendosi anche dei mezzi e strumenti posti a disposizione della Presidenza del Consiglio Regionale.

 

     Art. 9. Segnalazioni alle Amministrazioni e all’Autorità Giudiziaria.

     1. Il Difensore Civico, qualora nell’esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell’operato degli uffici della pubblica amministrazione diversi da quelli di cui all’art.4 si verifichino disfunzioni o anomalie, comunque incidenti sulla qualità e regolarità delle attività amministrative della regione e degli altri Enti ricompresi nella competenza del difensore stesso e sui legittimi interessi dei cittadini, ne riferisce all’Amministrazione interessata.

     2. Il Difensore Civico che, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, non perseguibili a querela di parte, ne fa rapporto all’Autorità giudiziaria.

     3. Il Difensore Civico segnala al Procuratore Generale della Corte dei Conti eventuali irregolarità contabili o atti, fatti, comportamenti, omissioni da cui possono derivare danni al pubblico erario e di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività.

 

     Art. 10. Rappresentanza processuale.

     1. La rappresentanza in giudizio nelle controversie e nei ricorsi aventi ad oggetto l’attività del Difensore Civico spetta al Presidente della Giunta Regionale.

     2. L’eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta Regionale, sentito il Difensore Civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti in discussione.

 

     Art. 11. Relazioni al Consiglio Regionale, alla Giunta e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

     1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi e normativi che si ritengono necessari per migliorare la propria attività. Copia della relazione è inviata alla Giunta Regionale. Entro lo stesso termine il Difensore Civico invia ai Presidenti del Senato e della Camera una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, ai sensi dell’articolo 16 della L.15 maggio 1997, n.127.

     2. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore Civico può in ogni momento inviare apposite relazioni al Consiglio Regionale e/o alla Giunta Regionale e segnalare le opportune modifiche da apportare in sede legislativa, regolamentare e organizzativa.

     3. Le relazioni di cui ai precedenti commi sono diffuse a mezzo degli organi di stampa e sul sito web del Consiglio Regionale, a cura del Difensore Civico e sono pubblicate sul Bollettino della Regione Basilicata.

     4. La relazione annuale è sottoposta a discussione in Consiglio Regionale.

     5. Il Difensore Civico può chiedere di essere ascoltato dalla Commissione Consiliare competente per gli Affari Istituzionali per riferire su aspetti generali della propria funzione e dalle altre Commissioni Consiliari in ordine ad aspetti particolari afferenti le materie di loro competenza.

     6. Le Commissioni Consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere chiarimenti sull’attività svolta.

     7. Il Difensore Civico può essere ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio Regionale.

 

     Art. 12. Convenzioni con gli Enti Locali.

     1. Le funzioni di Difensore Civico degli Enti Locali della Basilicata possono essere svolte dal Difensore Civico regionale, previa apposita convenzione.

     2. La domanda di convenzione deve essere rivolta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, che la esamina e, sentito il Difensore Civico, approva ad ogni effetto il relativo atto.

 

     Art. 13. Requisiti del Difensore Civico.

     1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l’elezione a Consigliere Regionale a norma della Legge 23 aprile 1981, n.154 e del diploma di Laurea in discipline giuridiche, siano o siano stati:

     a) Professori ordinari di università in materie giuridiche;

     b) Magistrati;

     c) Avvocati dello Stato;

     d) Avvocati patrocinanti in Cassazione;

     e) Dirigenti nella Pubblica Amministrazione.

     2. L’Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con l’esercizio di attività di lavoro autonomo o subordinato, con altre cariche elettive pubbliche.

     3. Ove la nomina riguardi soggetti in condizioni di incompatibilità, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di venti giorni dalla data di notificazione della avvenuta nomina o, nell’ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

     4. Sono ineleggibili all’Ufficio di Difensore Civico coloro che ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi apicali di direzione politica o sindacale a livello nazionale o regionale, nonché Parlamentari, Consiglieri e Assessori Regionali, Presidenti delle Province e Sindaci dei Comuni capoluogo.

 

     Art. 14. Elezione.

     1. L’elezione del Difensore Civico è effettuata dal Consiglio Regionale con voto segreto tra i cittadini aventi i requisiti che hanno presentato la propria candidatura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR, a cura del Presidente del Consiglio Regionale, del relativo avviso pubblico. Il possesso dei requisiti è accertato dalla Commissione Consiliare competente per le questioni istituzionali.

     2. E’ eletto il candidato che, nella votazione da effettuarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dal termine ultimo per la presentazione delle candidature, ottiene i voti dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati alla Regione. Qualora dopo tre votazioni consecutive nessun candidato raggiunge il quorum richiesto, il Consiglio Regionale procede a ulteriori votazioni, da effettuarsi a distanza di 24 ore dalla terza, ed è eletto il candidato che ottiene i due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione.

 

     Art. 15. Durata del mandato. Rinuncia, Revoca e Decadenza.

     1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere rieletto.

     2. Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all’Ufficio in qualunque momento, dandone avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale con comunicazione scritta.

     3. Il Difensore Civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

     4. Le ineleggibilità, previste dall’articolo 13, operano di diritto. In caso di condizioni di ineleggibilità sopravvenute e di incompatibilità non rimossa dall’interessato entro i termini di cui all’articolo 13, terzo comma, il Consiglio Regionale dichiara la decadenza dall’Ufficio del Difensore Civico, a maggioranza semplice.

     5. Tre mesi prima della scadenza del mandato o entro dieci giorni dal verificarsi di ogni altro caso di vacanza dall’Ufficio del Difensore Civico il Presidente del Consiglio dispone la pubblicazione dell’avviso per l’avvio della procedura di nomina di cui all’articolo 14.

     6. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all’entrata in carica del successore.

 

     Art. 16. Indennità.

     1. Al Difensore Civico compete una indennità onnicomprensiva pari al 50% (Cinquanta per cento) di quella lorda percepita dal Consigliere Regionale, nonché lo stesso trattamento di missione qualora, per motivi del proprio ufficio, debba recarsi fuori sede.

 

     Art. 17. Organizzazione.

     1. Il Difensore Civico, ha sede nel capoluogo regionale e può svolgere le proprie funzioni anche presso sedi decentrate.

     2. Il Difensore Civico per assicurare il funzionamento dell’Ufficio in forma decentrata, può utilizzare le sedi periferiche della Regione e degli altri Enti di cui all’art. 4 o convenzionati ai sensi dell’art. 12 previa intesa, tramite l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, con la Giunta Regionale o le altre amministrazioni interessate.

     3. Per le relazioni con gli Enti pubblici aventi sede in Roma, il Difensore Civico può avvalersi della collaborazione dell’Ufficio di Rappresentanza di Roma della Regione Basilicata.

 

     Art. 18. Personale.

     1. Il Difensore Civico per l’esercizio delle sue funzioni si avvale di una struttura organizzativa costituita, nell’ambito dell’organico del Consiglio Regionale, con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, che ne determina la relativa dotazione organica entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

     2. Il personale assegnato all’Ufficio del Difensore Civico dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

     3. Per l’espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate, il Difensore Civico si avvale di funzionari regionali in qualità di referenti. A questo scopo, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, il Difensore Civico dispone un calendario di presenze periodiche di funzionari presso gli uffici periferici della Regione o, previe adeguate intese, degli Enti Locali. La funzione di referente del Difensore Civico nelle eventuali sedi decentrate può essere attribuita, mediante la convenzione di cui all’art. 4 – secondo comma, anche a funzionari degli Enti Locali.

     4. Il Difensore Civico può, altresì, avvalersi dell’assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, può attivare forme di collaborazione con professionisti e richiedere pareri e consulenze.

 

     Art. 19. Norma transitoria.

     1. Il Difensore Civico in carica all’entrata in vigore della presente legge continua a svolgere le sue funzioni sino alla scadenza naturale del mandato.

 

     Art. 20. Norma finanziaria.

     1. La copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge è assicurata, per l’esercizio in corso, dallo stanziamento già previsto nel Bilancio di previsione del Consiglio Regionale per l’anno 2007 per l’indennità e le funzioni del Difensore Civico ed iscritto al Capitolo 6, articolo 011, della Spesa, denominato “Spese per indennità e funzionamento Difensore Civico”. Le spese sono impegnate e liquidate sulla base degli indirizzi impartiti dal Difensore Civico e secondo le norme e le procedure di contabilità regionale.

     2. Per gli anni successivi, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, d’intesa con il Difensore Civico, fissa l’importo del relativo stanziamento.

 

     Art. 21. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 22. Pubblicazione.

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 15 gennaio 2021, n. 5.