§ 1.4.6 - L.R. 2 marzo 1988, n. 6.
Modifiche alla L.R. 14-6-1986, n. 11 - Istituzione dell'ufficio del difensore civico.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 partecipazione, iniziativa popolare e referendum
Data:02/03/1988
Numero:6


Sommario
Art. 3.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


§ 1.4.6 - L.R. 2 marzo 1988, n. 6.

Modifiche alla L.R. 14-6-1986, n. 11 - Istituzione dell'ufficio del difensore civico.

 

     Artt. 1. - 2. [1]

 

Art. 3.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Modificano rispettivamente gli artt. 7 e 8 della L.R. 14 giugno 1986, n. 11.