Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 08/02/2010 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Al comma 13, art. 11, della Legge regionale 29 ottobre 2002, n.38, le parole "non coniugati e senza prole a carico" sono soppresse |
Art. 2. Aggiungere all’art. 11, comma 4, penultimo capoverso, dopo la parola “contribuzione” la seguente espressione: “, facendo salve le deroghe previste negli articoli del Titolo II, relativamente al [...] |
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 1.2.57 - L.R. 8 febbraio 2010, n. 20.
Modifica ed integrazione alla Legge Regionale 29 ottobre 2002, n. 38 – Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata
(B.U. 11 febbraio 2010, n. 9)
Al comma 13, art. 11, della
Aggiungere all’art. 11, comma 4, penultimo capoverso, dopo la parola “contribuzione” la seguente espressione: “, facendo salve le deroghe previste negli articoli del Titolo II, relativamente al compimento dell’età richiesta per il diritto all’assegno vitalizio, applicandosi così la tabella di cui al successivo comma 10.”
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.