§ 1.2.46 - L.R. 7 agosto 2002, n. 32.
L.R. Modifica del 2° comma dell’art. 10 della Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8, come modificato dall’art. 2 della Legge Regionale 8 settembre 1998, n. 34.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:07/08/2002
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. Il secondo comma dell’articolo 10 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 “Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed al Gruppi Consiliari della Regione [...]
Art. 2.  Norma Finanziaria.
Art. 3.  Pubblicazione.


§ 1.2.46 - L.R. 7 agosto 2002, n. 32.

L.R. Modifica del 2° comma dell’art. 10 della Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8, come modificato dall’art. 2 della Legge Regionale 8 settembre 1998, n. 34.

(B.U. 7 agosto 2002, n. 52).

 

Art. 1.

     1. Il secondo comma dell’articolo 10 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 “Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed al Gruppi Consiliari della Regione Basilicata”, come modificato dall’art. 2 della Legge Regionale 8 settembre 1998 n. 34 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Norma Finanziaria.

     1. L’onere derivante dall’attuazione della presente legge, dell’importo di Euro 100.000,00, farà carico, per l’esercizio finanziario in corso, sul Cap. 4 art. 10 del bilancio autonomo del Consiglio Regionale, avente per oggetto “Personale comandato”, che presenta la richiesta disponibilità.

     2. La spesa relativa agli anni successivi sarà stabilita con legge di bilancio degli esercizi corrispondenti.

 

     Art. 3. Pubblicazione.

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.