Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 finanze, demanio, patrimonio |
Data: | 04/11/1997 |
Numero: | 120 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Soggetti. |
Art. 3. Oggetto. |
Art. 4. Modalità. |
Art. 5. Vincoli ed oneri. |
Art. 6. Commissione di esame e vigilanza. |
Art. 7. Revoca e risoluzione. |
Art. 8. Decadenza e risoluzione. |
§ 6.2.3 - L.R. 4 novembre 1997, n. 120.
Disciplina delle concessioni e delle locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali della Regione, delle Province e dei Comuni a favore di Enti, Istituti, Fondazioni, Associazioni Culturali, Ricreative, Assistenziali, del Volontariato e Religiose, nonché dei Partiti, di Associazioni e Movimenti Politici.
(B.U. n. 18 del 21 novembre 1997).
Art. 1. Finalità.
La Regione Abruzzo nel rispetto delle norme nazionali vigenti, ed in particolare della
I soggetti dei rapporti di concessione e di locazione sono:
a) la Regione, le Province e i Comuni ed anche gli Enti di Diritto pubblico regionali nonché gli Enti strumentali della Regione stessa e le IPAB;
b) gli Enti Locali, gli Istituti, le Fondazioni, le Associazioni Culturali, ricreative e assistenziali, del volontariato e religiose, nonché dei partiti, di associazioni e di movimenti politici, che perseguono fini di rilevante interesse a livello regionale, provinciale e comunale
Art. 3. Oggetto.
Sono oggetto dei rapporti di locazione e di concessione i beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio della Regione, delle Province e dei Comuni.
Art. 4. Modalità.
La Regione, le Province ed i Comuni danno in concessione o in locazione i beni immobili demaniali e patrimoniali ai soggetti di cui all'art. 2 lett. b) della presente legge per una durata non superiore ai 19 (diciannove) anni [2].
Le concessioni e le locazioni sono approvate e stipulate per un canone annuo non inferiore a lire 100.000 (centomila) e non superiore al 10% di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.
Art. 5. Vincoli ed oneri.
Gli immobili oggetto di concessione o di locazione devono essere destinati esclusivamente a sede dei soggetti individuati nell'art. 2 lett. b) della presente legge e devono essere utilizzati solamente per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.
I medesimi immobili non possono essere né sub-concessi né sub-locati dai concessionari o dai locatori.
Le concessioni e le locazioni di cui all'art. 4 devono prevedere l'assunzione, da parte del concessionario o del locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo che, per quest'ultima, gli enti proprietari ritengano necessario provvedervi direttamente, nonché degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile.
Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico o storico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.
Art. 6. Commissione di esame e vigilanza. [3]
Ogni Amministrazione interessata (Regione, Province, Comuni) nell'ambito della propria autonomia, provvede alla stesura ed approvazione di un regolamento di attuazione della
I compiti di esame e vigilanza dell'applicazione della stessa sono demandati al responsabile del procedimento individuato dall'Amministrazione stessa.
Art. 7. Revoca e risoluzione.
La concessione è revocata e la locazione è risolta allorquando sopravvengano necessità di utilizzazione dei beni per usi propri da parte dell'Amministrazione di competenza.
L'amministrazione competente dovrà rendere nota la volontà di revoca o di risoluzione al concessionario o al locatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale darà anche un termine per il rilascio dell'immobile, mai superiore ai 6 (sei) mesi.
Art. 8. Decadenza e risoluzione.
L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione.
Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione di cui all'art. 5, 2° comma della presente legge, come pure dal mancato pagamento del canone.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della