§ 6.2.3 - L.R. 4 novembre 1997, n. 120.
Disciplina delle concessioni e delle locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali della Regione, delle Province e dei Comuni a favore di Enti, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanze, demanio, patrimonio
Data:04/11/1997
Numero:120


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti.
Art. 3.  Oggetto.
Art. 4.  Modalità.
Art. 5.  Vincoli ed oneri.
Art. 6.  Commissione di esame e vigilanza.
Art. 7.  Revoca e risoluzione.
Art. 8.  Decadenza e risoluzione.


§ 6.2.3 - L.R. 4 novembre 1997, n. 120.

Disciplina delle concessioni e delle locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali della Regione, delle Province e dei Comuni a favore di Enti, Istituti, Fondazioni, Associazioni Culturali, Ricreative, Assistenziali, del Volontariato e Religiose, nonché dei Partiti, di Associazioni e Movimenti Politici.

(B.U. n. 18 del 21 novembre 1997).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Abruzzo nel rispetto delle norme nazionali vigenti, ed in particolare della L. 11 luglio 1986, n. 390, disciplina la concessione e la locazione di beni immobili rientranti nel demanio e nel patrimonio della Regione stessa, delle Province e dei Comuni al fine di garantire sia lo sviluppo dell'associazione culturale, ricreativo, assistenziale, religioso e politico, sia la sopravvivenza di Enti, Istituti e Fondazioni aventi le medesime finalità.

 

     Art. 2. Soggetti. [1]

     I soggetti dei rapporti di concessione e di locazione sono:

     a) la Regione, le Province e i Comuni ed anche gli Enti di Diritto pubblico regionali nonché gli Enti strumentali della Regione stessa e le IPAB;

     b) gli Enti Locali, gli Istituti, le Fondazioni, le Associazioni Culturali, ricreative e assistenziali, del volontariato e religiose, nonché dei partiti, di associazioni e di movimenti politici, che perseguono fini di rilevante interesse a livello regionale, provinciale e comunale

 

     Art. 3. Oggetto.

     Sono oggetto dei rapporti di locazione e di concessione i beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio della Regione, delle Province e dei Comuni.

 

     Art. 4. Modalità.

     La Regione, le Province ed i Comuni danno in concessione o in locazione i beni immobili demaniali e patrimoniali ai soggetti di cui all'art. 2 lett. b) della presente legge per una durata non superiore ai 19 (diciannove) anni [2].

     Le concessioni e le locazioni sono approvate e stipulate per un canone annuo non inferiore a lire 100.000 (centomila) e non superiore al 10% di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.

 

     Art. 5. Vincoli ed oneri.

     Gli immobili oggetto di concessione o di locazione devono essere destinati esclusivamente a sede dei soggetti individuati nell'art. 2 lett. b) della presente legge e devono essere utilizzati solamente per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.

     I medesimi immobili non possono essere né sub-concessi né sub-locati dai concessionari o dai locatori.

     Le concessioni e le locazioni di cui all'art. 4 devono prevedere l'assunzione, da parte del concessionario o del locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo che, per quest'ultima, gli enti proprietari ritengano necessario provvedervi direttamente, nonché degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile.

     Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico o storico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.

 

     Art. 6. Commissione di esame e vigilanza. [3]

     Ogni Amministrazione interessata (Regione, Province, Comuni) nell'ambito della propria autonomia, provvede alla stesura ed approvazione di un regolamento di attuazione della L.R. 120/1997 entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in attesa di un regolamento tipo che verrà emanato dalla Regione.

     I compiti di esame e vigilanza dell'applicazione della stessa sono demandati al responsabile del procedimento individuato dall'Amministrazione stessa.

 

     Art. 7. Revoca e risoluzione.

     La concessione è revocata e la locazione è risolta allorquando sopravvengano necessità di utilizzazione dei beni per usi propri da parte dell'Amministrazione di competenza.

     L'amministrazione competente dovrà rendere nota la volontà di revoca o di risoluzione al concessionario o al locatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale darà anche un termine per il rilascio dell'immobile, mai superiore ai 6 (sei) mesi.

 

     Art. 8. Decadenza e risoluzione.

     L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione.

     Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione di cui all'art. 5, 2° comma della presente legge, come pure dal mancato pagamento del canone.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 maggio 1999, n. 26.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 1999, n. 120.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 novembre 1998, n. 132.