§ 6.2.2 - L.R. 27 gennaio 1997, n. 7.
Alienazione fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria di proprietà dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanze, demanio, patrimonio
Data:27/01/1997
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Prezzo di alienazione.
Art. 2.  Migliorie.
Art. 3.  Diritti acquisiti.
Art. 4.  Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.
Art. 4 bis.  (Area di sedime).
Art. 5.  Vincolo decennale.


§ 6.2.2 - L.R. 27 gennaio 1997, n. 7.

Alienazione fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria di proprietà dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo.

(B.U. n. 3 del 18 febbraio 1997).

 

Art. 1. Prezzo di alienazione.

     1. Al fine della determinazione del prezzo di alienazione di cui all'art. 1 punto 8 della legge 560/93, per gli alloggi provenienti dalla riforma fondiaria che siano ubicati in zone disagiate dell'ex alveo del Fucino e fuori dei centri urbani, si stabilisce che la rendita catastale, presa a riferimento, è ridotta del 30%.

 

     Art. 2. Migliorie.

     1. In sede di stipula dei contratti di cessione in proprietà degli alloggi di cui all'art. 1 punto c) della legge 560/93 l'ARSSA detrarrà dal prezzo di cessione il valore delle migliorie essenziali per la fruibilità dell'alloggio apportate dal concessionario che saranno conteggiate in base alla stima effettuata dai tecnici dell'Agenzia.

 

     Art. 3. Diritti acquisiti.

     1. E' fatto salvo il diritto maturato dagli originari detentori assegnatari fucensi all'acquisto di tali alloggi ai sensi della legge 230/50, così come previsto dall'art. 1 punto 27 della legge 560/93, purché la data di immissione in possesso sia antecedente al 30 aprile 1976.

     2. In questo caso il prezzo originariamente stabilito per la cessione, sarà rivalutato secondo gli indici ISTAT a far data dall'anno 1960 fino alla stipula dell'atto di cessione.

     3. Hanno diritto all'acquisto in mancanza degli originari detentori o in luogo di essi, anche gli eredi o i loro familiari conviventi, purché abbiano adibito l'alloggio a propria abitazione ed abbiano la residenza nel Comune dove lo stesso è ubicato.

     4. Il pagamento potrà avvenire in forma rateale fino ad un massimo di quindici annualità con trascrizione di riservato dominio a favore dell'ARSSA oppure in un'unica soluzione.

     5. Sono legittimati all'acquisto anche i detentori che, in difetto dei requisiti previsti, possiedono gli alloggi di cui trattasi all'art. 1 punto C della legge 560/93 da almeno dieci anni.

 

     Art. 4. Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

     1. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo provenienti dalla Riforma Fondiaria.

     2. Il concessionario ha diritto di prelazione che, se non esercitato, dà diritto all'ARSSA di procedere alla vendita mediante asta pubblica.

     3. L'alienazione a favore del concessionario è effettuata al prezzo di mercato conteggiato dall'Ufficio tecnico dell'Agenzia con possibilità di detrazione delle migliorie essenziali.

     4. Il pagamento può avvenire in unica soluzione, con una riduzione pari al 10% del prezzo di cessione, oppure con dilazione entro un termine non superiore a 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria.

 

          Art. 4 bis. (Area di sedime). [1]

     1. Per i fabbricati ad uso proprio realizzati sulla corte dell’alloggio alienabile ai sensi della legge 230/1950 dall’originario assegnatario-detentore fucense o dal loro erede o dal familiare convivente, il prezzo a metro quadrato dell’area di sedime pertinente, è calcolato dividendo il costo originariamente stabilito per la cessione dell’alloggio, costruito dall’allora Ente Fucino, per la superficie della corte comprensiva del sovrastante alloggio e accessori, moltiplicando, infine per la superficie dell’area di sedime del fabbricato, per un quoziente uguale al numero dei piani dell’edificio stesso.

     2. Il prezzo originariamente stabilito per la cessione dell’alloggio, e conseguentemente il costo a metro quadrato dell’area di sedime, sarà rivalutato secondo quanto previsto dal precedente comma 2 dell’art. 3.

     3. Il prezzo a metro quadrato dell’area di sedime pertinente un fabbricato ad uso proprio, realizzato dal detentore dello stesso sulla corte dell’alloggio, alienabile ai sensi della legge 560/1993, è calcolato stimando l’edificio sovrastante la stessa area in base al costo base di costruzione in vigore, stabilito dal ministero dei lavori pubblici. In questo caso il valore dell’area di sedime è determinato in base al 12% del valore del fabbricato, ridotto del 30%.

     4. Il valore dell’area di sedime di un fabbricato realizzato dal detentore, sui terreni di proprietà dell’ARSSA provenienti dalla Riforma fondiaria, verrà determinato dall’Agenzia del territorio. Sul valore così determinato verrà applicata una riduzione del 30%.

     5. Tutte le tipologie individuate nei precedenti commi 1, 2, 3, 4, affinché sia possibile la stipula dell’atto di alienazione relativo all’area di sedime, dovranno essere in regola con lo strumento urbanistico in vigore nei rispettivi comuni di appartenenza e regolarmente accatastati.

     6. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione, oppure con dilazione entro un termine non superiore a 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria.

 

     Art. 5. Vincolo decennale.

     1. Le unità immobiliari acquistate ai sensi della presente legge non possono essere alienate per un periodo di dieci anni dalla data del contratto di acquisto e comunque fino a che non sia stato pagato interamente il prezzo.

 

 

 


[1] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 31.