§ 6.1.186 - L.R. 18 febbraio 2010, n. 4.
Integrazione alla L.R. 9.1.2010, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 - bilancio pluriennale 2010-2012).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:18/02/2010
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Integrazione alla L.R. 9.1.2010, n. 2


§ 6.1.186 - L.R. 18 febbraio 2010, n. 4.

Integrazione alla L.R. 9.1.2010, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 - bilancio pluriennale 2010-2012).

(B.U. 19 febbraio 2010, n. 5 Straord.)

 

Art. 1. Integrazione alla L.R. 9.1.2010, n. 2

1. Dopo l’art. 34 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 – bilancio pluriennale 2010 – 2012) sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 34 bis

Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – A.R.T.A.

1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. n. 3/2002 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2010 dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente - A.R.T.A..

2. Ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 64/1998 concernente “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA)”, è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’A.R.T.A.:

a. € 1.200.000,00 al capitolo 05.01.020 - 291550 - per il funzionamento dell’Agenzia.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’A.R.T.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva".

Art. 34 ter

Agenzia di Promozione Turistica Regionale - A.P.T.R.

1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. n. 3/2002, è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2010 dell’Agenzia di Promozione Turistica regionale - A.P.T.R..

2. Ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 54/1997 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale), è autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento dell’A.P.T.R.:

a. € 3.900.000,00 al capitolo 09.01.002 - 241585 - per il funzionamento dell’Agenzia.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’A.P.T.R. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva".

 

 

Allegato

(Omissis)