Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 07/11/2005 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione comma 1 art. 33 della L.R. 7/2002). |
Art. 2. (Sostituzione comma 2 art. 33 della L.R. 7/2002). |
Art. 3. (Norma finanziaria). |
Art. 4. (Entrata in vigore). |
§ 6.1.146 – L.R. 7 novembre 2005, n. 32.
Contributo regionale ai Consorzi di difesa d’Abruzzo.
(B.U. 16 novembre 2005, n. 56).
Art. 1. (Sostituzione comma 1 art. 33 della
Il comma 1 dell’articolo 33 della
“1) La Regione Abruzzo, qualora il parametro contributivo ministeriale determinato annualmente sia inferiore alla misura prevista dal D.Lgs. 29.03.2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, concede ai Consorzi di difesa e per loro tramite alle Cooperative e loro Consorzi, nonché ai singoli produttori, un contributo integrativo fino alla misura del contributo statale sulla spesa dei premi assicurativi ammessi dallo Stato ai sensi del medesimo D.Lgs.”
Art. 2. (Sostituzione comma 2 art. 33 della
Il comma 2 dell’articolo 33 della
“2) Il contributo integrativo regionale è erogato, su richiesta dei Consorzi di difesa, una volta che questi hanno ricevuto l’ammontare dei contratti assicurativi stipulati dagli aventi diritto, ai sensi del
Art. 3. (Norma finanziaria).
La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 33 della
Art. 4. (Entrata in vigore).
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.