Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 23/10/2003 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Il comma 2 dell’art. 14 della L.R. 77/2001 è abrogato. |
Art. 2. Alla L.R. 8/2003 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003), è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa: |
Art. 3. L’art. 3, comma 1, della L.R. 7/2003 è così integrato: |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bolletti |
§ 6.1.122 - L.R. 23 ottobre 2003, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 77/2001; 7/2003 e 8/2003.
(B.U. 5 novembre 2003, n. 32).
Il comma 2 dell’art. 14 della
Alla
- in diminuzione: UPB 1601002 Cap. 311730 € 2.000.000 (duemilioni)
- in aumento: UPB 010105 Cap. 11102 (funzionamento del Consiglio regionale) € 2.000.000 (duemilioni).
L’art. 3, comma 1, della
L.R. |
|
OGGETTO |
Esercizio finanziario 2003 |
Capitolo |
|
N. |
Anno |
|
Variazione in aumento |
Variazione in diminuzione |
|
56 |
2001 |
Contributi a piccoli comuni per opere e infrastrutture |
|
€ 140.000 |
152300 |
49 |
1999 |
Interventi finanziari per realizzare progetti di rilevante interesse culturale e sportivo |
€ 140.000 |
|
61631 |
- È soppresso l’intervento di cui all’allegato sub a)2
- L’allegato sub b)
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.