§ 6.1.92 - L.R. 4 ottobre 2001, n. 54.
Modifiche alla L.R. 29.3.2001, n. 11 (Legge Finanziaria 2001).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:04/10/2001
Numero:54


Sommario
Art. 1.      1. Nel Prospetto "A" di cui all'art. 5 della L.R. 29.3.2001, n. 11 viene inserito il seguente rifinanziamento:
Art. 2.      1. Nel Prospetto "A" di cui all'art. 4 della L.R. 9.2.2000, n. 6 viene modificato il seguente rifinanziamento:
Art. 3.      1. Lo stanziamento previsto dall'art. 23 della L.R. 29.3.2001, n. 11 sul capitolo 71584, in base alla L.R. 22.7.1997 concernente "Disposizioni a tutela della maternità delle donne non occupate" [...]
Art. 4.      1. Il limite d'impegno previsto dall'art. 14 della L.R. 14.9.1999, n. 72 concernente "Finanziamento regionale della mobilità ciclistica e attuazione della Legge 366/98" è aumentato a £. [...]
Art. 4 bis. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.  (Omissis).
Art. 11. 
Art. 12.      1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura finanziaria con la 1° legge di variazione al bilancio.
Art. 13.  


§ 6.1.92 - L.R. 4 ottobre 2001, n. 54.

Modifiche alla L.R. 29.3.2001, n. 11 (Legge Finanziaria 2001).

(B.U. n. 21 del 22 ottobre 2001).

 

Art. 1.

     1. Nel Prospetto "A" di cui all'art. 5 della L.R. 29.3.2001, n. 11 viene inserito il seguente rifinanziamento:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Nel Prospetto "A" di cui all'art. 4 della L.R. 9.2.2000, n. 6 viene modificato il seguente rifinanziamento:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Lo stanziamento previsto dall'art. 23 della L.R. 29.3.2001, n. 11 sul capitolo 71584, in base alla L.R. 22.7.1997 concernente "Disposizioni a tutela della maternità delle donne non occupate" e succ. modificazioni ed integrazioni, è aumentato, per l'anno 2001, a £. 1.629.000.000.

 

     Art. 4.

     1. Il limite d'impegno previsto dall'art. 14 della L.R. 14.9.1999, n. 72 concernente "Finanziamento regionale della mobilità ciclistica e attuazione della Legge 366/98" è aumentato a £. 1.200.000.000.

     2. Lo stanziamento del Cap. 152310 previsto dall'art. 31 della L.R. 28.4.2000, n. 76 concernente "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia", così come modificato dall'art. 47 della L.R. 29.3.2001, n. 11, è ridotto a £. 1.550.000.000.

 

          Art. 4 bis. [1]

 

     Art. 5. [2]

 

     Art. 6. [3]

 

     Art. 7. [4]

 

     Art. 8.

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere presentate le domande per gli interventi ricadenti nei Comuni che non hanno presentato nei termini i progetti di cui all'Art. 7 L.R. 9 agosto 1999, n. 64.

 

     Art. 9.

     1. L'ARSSA destina la somma di £. 100.000.000 per la costituzione di specifica società per la gestione del centro Gei-Spiga di Atri.

 

     Art. 10. (Omissis).

     (Questo articolo è stato rinviato dal Governo a nuovo esame del Consiglio Regionale e, di conseguenza, non è stato promulgato).

 

     Art. 11. [5]

 

     Art. 12.

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura finanziaria con la 1° legge di variazione al bilancio.

 

     Art. 13.

 

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Sostituisce il comma 2, art. 1 della L.R. 16 novembre 1999, n. 105.

[2] Modifica il punto 4), art. 4 della L.R. 6 luglio 2001, n. 25.

[3] Articolo abrogato dall’art. 11 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 67.Inseriva un comma, dopo il comma 2, all'art. 35 della L.R. 28 aprile 2000, n. 83.

[4] Articolo abrogato dall’art. 11 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 67. Modificava il comma 4, all'art. 35 della L.R. 28 aprile 2000, n. 83.

[5] Inserisce l'art. 50 bis e modifica l'art. 52 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.