§ 6.1.90 - L.R. 29 marzo 2001, n. 12.
Abrogazione dell'art. 8 della Legge Finanziaria 2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:29/03/2001
Numero:12


Sommario
Art. 1.      L'art. 8 della L.R. approvata dal Consiglio regionale il 7.2.2001 con provvedimento n° 30/1 concernente "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 6.1.90 - L.R. 29 marzo 2001, n. 12.

Abrogazione dell'art. 8 della Legge Finanziaria 2001.

(B.U. n. 8 del 6 aprile 2001).

 

Art. 1.

     L'art. 8 della L.R. approvata dal Consiglio regionale il 7.2.2001 con provvedimento n° 30/1 concernente "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 della Regione Abruzzo", è abrogato.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.