Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 28/04/2000 |
Numero: | 84 |
Sommario |
Art. 1. Le variazioni apportate con l'art. 22 della L.R. 23.12.1999, n. 132 agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 1999, si intendono apportate anche al bilancio [...] |
Art. 2. Il contributo a favore dell'Istituto Abruzzese per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza, previsto dalla L.R. 7.7.1982, n. 37 in £. 50.000.000 al Cap. 61622, è incrementato per [...] |
Art. 3. E' abrogato l'art. 26 della L.R. 9.2.2000, n. 6 (legge finanziaria regionale). |
Art. 4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2000 sono introdotte le variazioni, per competenza e per cassa, indicate [...] |
Art. 5. La tabella di cui all'art. 12 della L.R. 9.2.2000, n. 7, è modificata limitatamente ai capitoli e secondo i termini indicati nelle tabelle allegate con la dizione "legge di bilancio". |
Art. 6. Ad integrazione della norma finanziaria contenuta nella legge regionale 22 febbraio 2000, n. 15, è istituito, per consentirne la concreta applicazione, il seguente capitolo: |
Art. 7. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 6.1.84 - L.R. 28 aprile 2000, n. 84.
Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2000 e 1° provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.
(B.U. n. 16 del 9 giugno 2000).
Capo 1
Modifiche ed integrazioni alla legge
finanziaria regionale per l'esercizio 2000
Le variazioni apportate con l'art. 22 della L.R. 23.12.1999, n. 132 agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 1999, si intendono apportate anche al bilancio di previsione per l'esercizio 2000.
Il contributo a favore dell'Istituto Abruzzese per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza, previsto dalla L.R. 7.7.1982, n. 37 in £. 50.000.000 al Cap. 61622, è incrementato per l'esercizio 2000 di £. 70.000.000.
Alla copertura dell'onere si provvede ai sensi del successivo art. 3 della presente legge.
Per gli esercizi successivi la legge finanziaria regionale di supporto dei rispettivi bilanci ne determina lo stanziamento.
E' abrogato l'art. 26 della L.R. 9.2.2000, n. 6 (legge finanziaria regionale).
Capo 2
1° Provvedimento di variazione al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2000
Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2000 sono introdotte le variazioni, per competenza e per cassa, indicate nell'annesso prospetto.
La tabella di cui all'art. 12 della L.R. 9.2.2000, n. 7, è modificata limitatamente ai capitoli e secondo i termini indicati nelle tabelle allegate con la dizione "legge di bilancio".
Ad integrazione della norma finanziaria contenuta nella
Cap. 62424 denominato: Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo.
Il suddetto capitolo conserva lo stanziamento previsto dalla stessa
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.