§ 6.1.78 - L.R. 9 agosto 1999, n. 46.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 - 1° provvedimento di variazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:09/08/1999
Numero:46


Sommario
Art. 1.      Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le variazioni, per competenza e per cassa, indicate nell'annesso [...]
Art. 2.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 1999 sono introdotte le variazioni, per competenza e per cassa, indicate nell'annesso [...]
Art. 3.      La tabella di cui all'art. 12 della L.R. 3 febbraio 1998, n. 4, è modificata limitatamente ai capitoli e secondo i termini di seguito indicati:
Art. 4.      La somma iscritta nel capitolo di nuova istituzione n. 11465 è considerata spesa obbligatoria ed è, quindi, inserita nell'elenco n. 1 di cui all'art. 17 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Nell'elenco n. 2 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1999 di cui all'art. 30 della legge regionale 3 febbraio 1999, n. 3, al primo gruppo, sono inseriti i capitoli nn. [...]
Art. 7.      Nell'articolo 46 della legge regionale 3 febbraio 1999, n. 3, la somma di lire 10.000.000.000 iscritta al capitolo 241585 deve intendersi destinata per lire 9.100.000.000 in favore dell'A.P.T.R. [...]
Art. 8. 
Art. 9.      E' abrogato l'articolo 35 della Legge Regionale 3 febbraio 1999, n. 3.
Art. 10.      La denominazione del capitolo 321901 è sostituita dalla seguente "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o [...]
Art. 11.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 6.1.78 - L.R. 9 agosto 1999, n. 46.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 - 1° provvedimento di variazione.

(B.U. n. 33 del 27 agosto 1999).

 

 

Art. 1.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le variazioni, per competenza e per cassa, indicate nell'annesso prospetto.

 

     Art. 2.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 1999 sono introdotte le variazioni, per competenza e per cassa, indicate nell'annesso prospetto.

 

     Art. 3.

     La tabella di cui all'art. 12 della L.R. 3 febbraio 1998, n. 4, è modificata limitatamente ai capitoli e secondo i termini di seguito indicati:

     - Cap. 011420 in aumento: 100.000.000

     - Cap. 0 11422 in aumento: 150.000.000

     - Cap. 0 11525 in aumento: 40.000.000

     - Cap. 0 11627 in aumento: 43.000.000

     - Cap. 061637 in aumento: 100.000.000

 

     Art. 4.

     La somma iscritta nel capitolo di nuova istituzione n. 11465 è considerata spesa obbligatoria ed è, quindi, inserita nell'elenco n. 1 di cui all'art. 17 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 4.

     Dal medesimo elenco è escluso il capitolo n. 11425.

 

     Art. 5. [1]

 

     Art. 6.

     Nell'elenco n. 2 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1999 di cui all'art. 30 della legge regionale 3 febbraio 1999, n. 3, al primo gruppo, sono inseriti i capitoli nn. 51628,51629,61626,152390,152424 e 62440 limitatamente per l'accredito di lire 90.000.000 (punto 4, L.R. 3 settembre 1998, n. 106 - Premio Internazionale Silone).

 

     Art. 7.

     Nell'articolo 46 della legge regionale 3 febbraio 1999, n. 3, la somma di lire 10.000.000.000 iscritta al capitolo 241585 deve intendersi destinata per lire 9.100.000.000 in favore dell'A.P.T.R. e per lire 900.000.000 all'ammortamento del mutuo contratto dall'ex Azienda di soggiorno e turismo di Pescara al cui pagamento provvede direttamente il Servizio Affari finanziari e Ragioneria della Giunta regionale.

 

     Art. 8. [2]

 

     Art. 9.

     E' abrogato l'articolo 35 della Legge Regionale 3 febbraio 1999, n. 3.

 

     Art. 10.

     La denominazione del capitolo 321901 è sostituita dalla seguente "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi".

 

     Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Modifica l'art. 13 della L.R. 3 febbraio 1999, n. 3.

[2] Modifica i commi primo e quarto, art. 29 della L.R. 3 febbraio 1999, n. 3.