§ 6.1.69 - L.R. 28 luglio 1998, n. 58.
Completamento interventi inseriti nei programmi comunitari PNIC, PIM, POP 89/93.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:28/07/1998
Numero:58


Sommario
Art. 1.      1. Le risorse pari a L. 138.301.146.000 provenienti dalla Comunità Europea, a fronte di impegni assunti per la realizzazione dei programmi comunitari contenenti interventi finanziati con [...]
Art. 2.      1. Nell'ipotesi di progetti non ancora completati di cui all'art. 1 comma 1, non saranno finanziati quelli per i quali non è stato raggiunto un avanzamento dei lavori originari pari almeno al [...]
Art. 3.      1. La quantificazione dei fondi da destinare alla completa realizzazione dei progetti di cui all'art. 1 comma 1, è di L. 129.975.146.000.
Art. 4.      1. L'utilizzo delle somme di cui ai precedenti articoli 1 e 3, segue la disciplina di cui all'art. 61 lett. b) della legge regionale di contabilità n. 81 del 29.12.1977.
Art. 5.      1. Ulteriori risorse che si renderanno disponibili a seguito della rideterminazione del cambio in ECU, saranno iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio con apposito provvedimento [...]
Art. 6.      1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 138.301.146.000 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 12999 in termini di competenza [...]
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 6.1.69 - L.R. 28 luglio 1998, n. 58. [1]

Completamento interventi inseriti nei programmi comunitari PNIC, PIM, POP 89/93.

(B.U. n. 16 del 4 agosto 1998).

 

Art. 1.

     1. Le risorse pari a L. 138.301.146.000 provenienti dalla Comunità Europea, a fronte di impegni assunti per la realizzazione dei programmi comunitari contenenti interventi finanziati con finanziamenti nazionali e rispondenti agli obiettivi ed ai requisiti delle singole misure dei programmi Comunitari (PIM, POP 89/93; PNIC; POP 94-96), saranno prioritariamente utilizzate per la completa realizzazione di quei progetti avviati con i predetti programmi e non ancora completati o non ancora pagati, alla data di scadenza del 31.12.1997.

     2. I progetti di cui al comma che precede, dovranno essere conclusi entro e non oltre 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Le risorse utilizzabili, individuate nella misura massima e secondo le modalità di cui al seguente articolo 3, potranno altresì essere destinate per finanziare nuovi interventi rispondenti agli obiettivi ed ai criteri previsti nelle misure dei programmi predetti o per spese una- tantum, relative a progetti già avviati [2].

     4. L'individuazione dei nuovi interventi cui destinare i finanziamenti del precedente comma, per comprovare ragioni di urgenza, avverrà mediante provvedimenti amministrativi della Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare per i Progetti speciali che dovrà pronunciarsi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di ammissione a finanziamento.

 

     Art. 2.

     1. Nell'ipotesi di progetti non ancora completati di cui all'art. 1 comma 1, non saranno finanziati quelli per i quali non è stato raggiunto un avanzamento dei lavori originari pari almeno al 50% rilevabile da SAL, a firma della Direzione dei lavori, o da dichiarazioni di spesa attestate dai beneficiari, a seguito di richiesta dei Settori che curano l'attuazione dei programmi di riferimento.

 

     Art. 3.

     1. La quantificazione dei fondi da destinare alla completa realizzazione dei progetti di cui all'art. 1 comma 1, è di L. 129.975.146.000.

     2. La quantificazione dei fondi utilizzabili per la realizzazione di nuovi progetti, ai sensi dell'art. 1 comma 3 è di L. 8.326.000.000 integrabili con le maggiori risorse non utilizzate per le finalità di cui al precedente art. 1 comma 1 [3].

     3. La Giunta Regionale con apposito provvedimento amministrativo disciplinerà l'utilizzo delle risorse finanziarie, così come quantificate ai commi che precedono, preliminarmente all'avvio delle relative procedure, rilevando analiticamente le tipologie degli interventi da considerare e, per l'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, l'ammontare del finanziamento già erogato.

 

     Art. 4.

     1. L'utilizzo delle somme di cui ai precedenti articoli 1 e 3, segue la disciplina di cui all'art. 61 lett. b) della legge regionale di contabilità n. 81 del 29.12.1977.

 

     Art. 5.

     1. Ulteriori risorse che si renderanno disponibili a seguito della rideterminazione del cambio in ECU, saranno iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio con apposito provvedimento amministrativo di variazione ai sensi della L.R. n. 81 del 29.12.1977.

     2. L'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo seguirà la disciplina dell'art. 61 lett. b) della legge regionale di contabilità n. 81 del 29.12.1977.

 

     Art. 6.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 138.301.146.000 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 12999 in termini di competenza e di L. 50.000.000.000 in termini di cassa.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

     - Cap. 12999 denominato: Fondo per la riassegnazione di risorse vincolate eliminate dal conto dei residui - Progetti Speciali

     - in diminuzione dalla competenza L. 138.301.146.000

     - in diminuzione dalla cassa L. 50.000.000.000;

     - Cap. 12433 di nuova istituzione ed iscrizione al Settore 1, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 1, denominato: Completamento interventi inseriti nei programmi comunitari PNIC, PIM, POP 89/93

     - in aumento alla competenza L. 138.301.146.000

     - in aumento alla cassa L. 50.000.000.000.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Per effetto dell'art. 8 della L.R. 4 ottobre 2001, n. 53, sono abrogate le disposizioni delle presente legge in contrasto con la disciplina della stessa L.R. 53/2001.

[2] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 20 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[3] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.