§ 5.5.45 - L.R. 14 settembre 1999, n. 72.
Finanziamento regionale della mobilità ciclistica e attuazione della legge 366/98.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.5 sport e tempo libero
Data:14/09/1999
Numero:72


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Tipologie degli interventi.
Art. 3.  Modalità di accesso ai contributi di cui alla presente legge e procedure.
Art. 4.  Criteri, priorità e piano di riparto.
Art. 5.  Concessione del contributo.
Art. 6.  Misura del finanziamento ed erogazione mutui.
Art. 7.  Termini temporali di inizio e fine lavori, prescrizioni e vincoli.
Art. 8.  Utilizzazione somme disponibili.
Art. 9.  Pareri tecnici.
Art. 10.  Collaudazione e vigilanza.
Art. 11.  Monitoraggio ed indagini.
Art. 12.  Utilizzo dei finanziamenti disponibili in conto capitale.
Art. 13.  Competenze della Giunta regionale.
Art. 13 bis.  [9]
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Urgenza.


§ 5.5.45 - L.R. 14 settembre 1999, n. 72. [1]

Finanziamento regionale della mobilità ciclistica e attuazione della legge 366/98.

(B.U. n. 37 del 24 settembre 1999).

 

Art. 1. Finalità. [2]

     1. La Regione Abruzzo nel quadro degli obiettivi fissati dalla Legge 366/1998 e dalla L.R. 72/1999 al fine di favorire, nel triennio 2005-2007, lo sviluppo della mobilità ciclistica concede agli Enti Locali proprietari di strade e loro associazioni di cui al D.Lgs. 267/2000 per la realizzazione e l’ammodernamento di itinerari ciclabili turistici culturali intercomunali ed infrastrutture ad essi connesse.

     2. La Regione Abruzzo per le finalità di cui al comma 1 riconosce la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati in concorso con l’Ente beneficiario dei contributi statali o regionali destinati alla realizzazione o al completamento di percorsi ciclabili o ciclopedonali. La partecipazione deve scaturire attraverso accordo di programma ed essere definita nel rispetto delle procedure previste dagli artt. 8bis e 8ter, comma 3 della L.R. 18/1983 come modificata dalla L.R. 70/1995.

     3. La Giunta regionale su proposta della Direzione regionale competente per materia, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con propria delibera individua i percorsi delle piste ciclabili di interesse nazionale e regionali, stabilisce la percentuale di cofinanziamento da parte dell’Ente richiedente, la spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento nonché le procedure da seguire.

     4. La graduatoria relativa alle piste ciclabili di cui al programma adottato dalla Giunta regionale nella seduta del 24.11.1999, atto n. 2477 decade con l’entrata in vigore della presente legge..

 

     Art. 2. Tipologie degli interventi.

     Gli interventi per la mobilità ciclistica devono rispettare le caratteristiche tecniche fissate dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 366/98, ove in vigore, ovvero le caratteristiche tecniche di cui al D.M. 6.7.1992, n. 467 e relativa Circolare esplicativa n. 432 del 31.3.1993 e devono essere finalizzati alla progettazione e realizzazione di:

     a) reti urbane o extraurbane di piste o itinerari ciclabili;

     b) itinerari ciclabili turistici e infrastrutture ad essi connesse.

     Gli interventi per la mobilità ciclistica, in conformità all'art. 6 della legge 366/98, possono ricomprendere:

     - realizzazione di sottopassi ciclabili;

     - dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;

     - costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette;

     - messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico;

     - predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;

     - redazione di cartografia specializzata; posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili; attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;

     - realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;

     - realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato S.p.A. al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione dei parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza nelle stazioni ferroviarie e la promozione del trasposto della bicicletta al seguito;

     - realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico e in concessione per l'integrazione di detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;

     - ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico.

     Nel quadro economico di spesa possono essere ricompresi gli oneri relativi al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 coerenti con la rilevanza economica dell'intervento costruttivo.

     Sono comunque ammesse a contributo le spese inerenti al costo delle opere da realizzare, nonché le spese connesse relative a espropri, oneri

 

fiscali, eventuali rilievi geognostici, oneri di progettazione, direzione e

collaudo dei lavori.

     Gli enti locali progettano ed eseguono gli interventi ed assumono a loro carico ogni adempimento ed ogni responsabilità, anche di ordine amministrativo-contabile.

     L'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi, da parte dei competenti organi dell'amministrazione aggiudicatrice, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere.

 

     Art. 3. Modalità di accesso ai contributi di cui alla presente legge e procedure. [3]

     [Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti locali interessati devono inviare richiesta di finanziamento alla Giunta Regionale - Settore LL.PP. e Politica della Casa, esclusivamente con raccomandata A.R., di cui fa fede il timbro postale di partenza.

     Alla richiesta deve essere allegata deliberazione con la quale:

     - si approva il programma o progetto, predisposto nel quadro di programmi pluriennali di mobilità ciclistica, e si da atto che lo stesso rispetta le caratteristiche tecniche richiamate dall'art. 2, definisce il quadro delle esigenze e le finalità da soddisfare, tiene conto della valutazione di fattibilità delle opere, degli elementi idonei ad individuare le principali caratteristiche tecniche, di forma e di inserimento ambientale, indica l'estensione e il tracciato della pista o itinerario ciclabile;

     - si approva il quadro economico della spesa, basato sui costi parametrici correnti, con specificazione del costo complessivo dell'intervento;

     - si precisa l'ammontare della quota di spesa a carico dell'ente richiedente che, salvo il caso di comune singolo privo di cespiti delegabili o di altre risorse disponibili, di cui dovrà essere resa esplicita menzione nella stessa delibera, non potrà comunque essere inferiore:

     - al 20% della spesa complessiva prevista nel quadro economico per programmi o progetti di importo fino a un miliardo;

     - al 25% della spesa per programmi o progetti di importo fino a due miliardi;

     - al 30% dei programmi o progetti di importo superiore ai due miliardi di lire;

     - si individua l'istituto al quale si rivolgerà la richiesta di mutuo;

     - si impegna l'ente, nella redazione del progetto esecutivo, a non modificare restrittivamente le caratteristiche, la qualità e l'estensione dell'itinerario ciclabile proposto.

     Alla richiesta devono essere allegati inoltre:

     - relazione tecnica illustrativa ed elaborati grafici caratteristici dell'intervento, cronoprogramma dei tempi di realizzazione, dimensione dell'investimento e dei risultati attesi, contenente la dimostrazione di coerenza dell'intervento con le previsioni della legge 366/98, della presente legge regionale, delle strategie nazionali e delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale;

     - cartografia idonea a rappresentare il tracciato della pista o itinerario ciclabile e il suo inserimento nel territorio;

     - eventuale scheda relativa ai soggetti pubblici e privati cointeressati, nonché copia degli accordi sottoscritti;

     - dichiarazione delle autorizzazioni, nulla osta e pareri, già conseguite ed elencazioni di quelle necessarie per l'avvio dei lavori ancora da acquisire;

     - ogni altro documento utile ad illustrare le finalità e la fattibilità dell'intervento, nonché i vantaggi socio-economici attesi.]

 

     Art. 4. Criteri, priorità e piano di riparto. [4]

     [Sulla base delle richieste pervenute e ritenute ammissibili la Giunta regionale approva il piano di riparto attribuendo i finanziamenti sulla base di un indicatore dato dal numero dei comuni, sul cui territorio è localizzato l'itinerario ciclabile, maggiorato di una unità per ogni due punti percentuali di spesa complessiva, oltre la quota d'obbligo prevista dall'art. 3, di cui si fa carico l'ente richiedente.

     Deve essere garantito il finanziamento:

     - di una quota non inferiore al 40% dello stanziamento per gli itinerari turistici ricadenti negli ambiti territoriali delle zone svantaggiate di cui alla Direttiva del Consiglio della U.E. n. 75/268 del 28.4.1975, in presenza di richieste che presentino tali requisiti;

     - di una quota non inferiore al 20% dello stanziamento ai Comuni che presentano singola richiesta.

     In caso di parità, in relazione anche alle previsioni dell'art. 2 della legge 366/98, sono privilegiati gli interventi:

     a) di collegamento a scuole, aree verdi, servizi, strutture socio- sanitarie, uffici, aree turistiche;

     b) di decongestionamento del traffico urbano;

     c) che presentano un più favorevole rapporto tra spesa complessiva ed ampiezza della pista o itinerario ciclabile;

     d) inseriti nelle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

     e) inseriti in accordi di programma di cui alla legge 142/90.]

 

     Art. 5. Concessione del contributo. [5]

     [Ai fini della formale concessione del contributo gli enti ammessi a finanziamento devono presentare la seguente documentazione:

     a) deliberazione di approvazione del progetto esecutivo redatto in conformità delle prescrizioni di cui all'art. 2, comma 1, contenente le indicazioni già previste nel programma o progetto iniziale ammesso a finanziamento;

     b) copia della determinazione di concessione del mutuo o dell'adesione di massima, con il relativo piano di ammortamento;

     c) copia della deliberazione dell'Ente di assunzione del mutuo.]

 

     Art. 6. Misura del finanziamento ed erogazione mutui. [6]

     [Gli interventi previsti dalla presente legge, sono finanziati dalla Regione, con fondi propri e con i fondi statali ad essa trasferiti ai sensi della legge 366/98, in misura non superiore:

     - all'80% della spesa ammissibile a contributo per gli interventi fino ad un miliardo di lire;

     - al 75% per gli interventi fino a due miliardi;

     - al 70% per gli interventi che superano i due miliardi di spesa.

     I Comuni privi di cespiti delegabili o di altre risorse disponibili che abbiano presentato singola richiesta, se ammessi a finanziamento ai sensi dell'art. 4, comma 2, potranno beneficiare del finanziamento stesso con rata a totale carico del bilancio regionale, nei limiti del 100% della spesa ammissibile quantificata nella misura massima di £. 800.000.000.

     In ogni caso la quota di mutuo coperta dal cofinanziamento statale non può essere superiore al 40% dell'intervento ammesso a finanziamento.

     La quota parte della spesa dell'Ente realizzatore può essere costituita:

     a) dalla rata relativa alla quota di mutuo a suo carico;

     b) da apporto diretto in conto capitale o da altra forma di finanziamento assicurato dall'ente stesso.

     Nel caso di cui al precedente punto b) e nel caso di singolo ente attuatore, che dimostri di essere privo di cespiti delegabili o di altro tipo di risorse, l'ammontare del mutuo, che l'Ente stesso avrà cura di contrarre, sarà limitato alla sola quota della spesa garantita dal finanziamento concesso.

     La Regione provvede a versare i contributi in conto rata, determinati in misura non superiore al saggio di interesse praticato dalla Cassa DD.PP., mediante semestralità costanti, comprensive di capitale e interessi, a decorrere dal primo gennaio successivo alla data di concessione del mutuo, direttamente ed irrevocabilmente all'istituto mutuante.

     Le erogazioni in conto mutuo saranno disposte sulla base della documentazione di cui al D.M. del Tesoro del 7.1.1998, inviata direttamente dagli enti realizzatori all'istituto mutuante.

     Il saldo del mutuo è corrisposto sulla base del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori e della relazione acclarante i rapporti Regione-Enti attuatori approvato, nel rispetto della normativa vigente, dagli stessi enti ed omologato con atto del dirigente competente all'attuazione della presente legge, con cui viene determinata, sulla base della spesa ammissibile sostenuta e documentata dell'intervento, anche la quota definitiva del contributo quindicennale concesso.]

 

     Art. 7. Termini temporali di inizio e fine lavori, prescrizioni e vincoli.

     1. Con provvedimento dirigenziale viene dichiarata la decadenza dal beneficio del finanziamento qualora i lavori non siano iniziati entro 18 mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione a finanziamento.

     2. Il mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, comporta la decadenza del diritto del contributo concesso, salvo proroga che può essere autorizzata dal Dirigente competente per materia, su istanza da presentarsi prima della scadenza del termine concesso e per motivi non dipendenti dalla volontà del richiedente, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi [7].

     3. I lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla data del loro inizio.

     4. Gli Enti sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro 180 giorni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione o degli atti di collaudo e di contabilità finale, la relativa deliberazione nonché le deliberazioni concernenti le spese sostenute.

     5. Trascorso tale termine il finanziamento viene determinato in via definitiva sulla base delle spese per le quali si è prodotta la relativa documentazione.

     6. Gli Enti attuatori progettano ed eseguono le opere ammesse a contributo ed assumono a loro carico ogni adempimento ed ogni responsabilità, anche di ordine tecnico, amministrativo e contabile e sono tenuti al rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto esecutivo approvato e dal relativo quadro economico di spesa.

     7. Eventuali maggiori oneri, che superino l'importo della quota parte di mutuo coperto dal contributo concesso, ivi compresi interessi per ritardato pagamento, saranno a carico dell'Ente attuatore, che ne curerà la copertura con proprie risorse.

     8. Gli enti attuatori sono tenuti a presentare al Servizio Affari Finanziari - Ufficio riscontro della Giunta Regionale il rendiconto finale dei lavori e di ogni opera eseguita e la relativa documentazione di spesa.

 

     Art. 8. Utilizzazione somme disponibili.

     Al fine di consentire una più completa e funzionale attuazione dei programmi e degli interventi finanziati ai sensi della presente legge, gli Enti, nel rispetto della normativa vigente, possono utilizzare per opere migliorative e complementari delle opere principali, le somme eventualmente risultanti da economie comunque conseguite dandone comunicazione anche alla Regione.

 

     Art. 9. Pareri tecnici.

     I progetti esecutivi delle opere ammesse a contributo e le loro varianti devono essere sottoposti al parere del C.R.T.A., Settore LL.PP., ai sensi della L.R. 43/76, quando l'importo netto dei lavori superi i tre miliardi di lire.

     Le varianti progettuali relative ai lavori di importo superiore a tre miliardi, anche suppletive o di completamento, consentite dalle vigenti norme, che non comportano scelte tecniche - operative, innovative o sostanziali rispetto a quelle già determinate in sede di progetto esecutivo, non necessitano di nuovo parere del C.R.T.A. - Settore LL.PP..

     Il parere deve essere reso entro 30 gg. dalla richiesta avanzata al Servizio Tecnico del Settore LL.PP. e Politica della Casa; decorso infruttuosamente tale termine si prescinderà dal parere stesso.

     Nell'ipotesi di mancata espressione, per qualsiasi motivo, del parere del CRTA si può far luogo ad un visto tecnico del Genio Civile. Tale visto può essere sostituito da una perizia giurata del progettista o Direttore dei Lavori, iscritto all'albo professionale, che attesti la congruità dei prezzi, la redazione a regola d'arte della progettazione ed il conseguimento delle autorizzazioni amministrative necessarie.

     I provvedimenti concernenti il parere o il visto possono essere rilasciati anche nella forma condizionata all'osservazione di determinate prescrizioni.

     Nessun ulteriore parere regionale è richiesto per il successivo affidamento, consegna ed esecuzione delle opere.

 

     Art. 10. Collaudazione e vigilanza.

     La nomina della Commissione di collaudo è di esclusiva competenza della Giunta Regionale - su proposta del Settore LL.PP.- ai sensi della L.R. 17.11.1976, n. 62, quando l'importo dei lavori sia superiore a tre miliardi di lire, per importi inferiori provvede direttamente l'ente interessato.

     Nel caso di lavori che comportino nel loro complesso, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a 1.000.000.000 è ammesso, in base alle leggi vigenti in materia di opere pubbliche, la redazione del certificato di regolare esecuzione.

     Il Servizio regionale competente all'attuazione della presente legge esercita la sorveglianza sulle opere anche tramite i Servizi del Genio Civile ed il Servizio Tecnico del Settore LL.PP. e Politica della Casa.

 

     Art. 11. Monitoraggio ed indagini.

     Per consentire la ricognizione, il monitoraggio e l'acquisizione di dati statistici economici e finanziari, gli enti sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni e le notizie inerenti le opere ammesse a finanziamento a loro disposizione.

 

     Art. 12. Utilizzo dei finanziamenti disponibili in conto capitale. [8]

     [I fondi in conto capitale di cui alla legge 28.6.1991, n. 208 che risultino ancora disponibili al momento della programmazione dei contributi di cui alla presente legge, sono assegnati con preferenza ai singoli comuni richiedenti utilmente collocati in graduatoria.]

 

     Art. 13. Competenze della Giunta regionale.

     La Giunta regionale precisa, ove necessario, le procedure e gli adempimenti connessi agli aspetti gestionali e di attuazione della presente legge non riconducibili direttamente alle attribuzioni del dirigente della struttura competente.

     La Giunta regionale provvederà ad assumere eventuali iniziative, atti, provvedimenti o proposte, per l'attuazione della legge 366/98, che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'emanazione di specifiche direttive o disposizioni da parte dei Ministeri e delle Strutture statali competenti in materia di mobilità ciclistica.

 

     Art. 13 bis. [9]

     1. Per i piani di ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio 2008 i contributi assegnati agli Enti beneficiari sono corrisposti in semestralità constanti, comprensive di capitali ed interessi, direttamente ed irrevocabilmente agli Enti beneficiari che si impegnano a prestare delegazione di pagamento a favore dell’istituto mutuante

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     Per l'attuazione della presente legge, l'onere è valutato, per l'anno 1999, in £. 500.000.000. Tale stanziamento costituisce limite di impegno per la durata di 15 anni, ai sensi del precedente art. 6.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

     Cap. 152320 denominato "Contributo ai comuni per il finanziamento dell'edilizia scolastica minore"

     - in diminuzione £. 500.000.000

     Cap. 152321 di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 15, Tit. 2, Ctg. 3) denominato "Contributi per il finanziamento regionale della mobilità ciclistica e attuazione della legge 366/98"

     - in aumento £. 500.000.000

     Per le annualità successive, lo stanziamento quale limite di impegno, di cui al precedente comma 1, viene iscritto sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. 81/77.

 

     Art. 15. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 25 marzo 2013, n. 8.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 136 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[3] Articolo abrogato dall’art. 136 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[4] Articolo abrogato dall’art. 136 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[5] Articolo abrogato dall’art. 136 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[6] Articolo abrogato dall’art. 136 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[7] Comma così sostituito dall’art. 136 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[8] Articolo abrogato dall’art. 136 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[9] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.