Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.4 beni e attività culturali |
Data: | 27/10/1999 |
Numero: | 94 |
Sommario |
Art. 1. La Regione Abruzzo riconosce, conformemente ai propri fini statutari, di rilevante interesse civile, culturale e sociale, il completamento del Parco della Rimembranza con annesso monumento [...] |
Art. 2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione Abruzzo concorre finanziariamente con l'Unione mutilati - sezione di Chieti - con un contributo di £. 40.000.000 [...] |
Art. 3. La Giunta regionale dispone la concessione del contributo previsto dalla presente legge e ne autorizza la liquidazione, previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute ai sensi della [...] |
Art. 4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999 in £. 40.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello [...] |
Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 5.4.207 - L.R. 27 ottobre 1999, n. 94.
Contributo in favore dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio, sezione di Chieti per il completamento del Parco della Rimembranza.
(B.U. n. 42 del 3 novembre 1999).
La Regione Abruzzo riconosce, conformemente ai propri fini statutari, di rilevante interesse civile, culturale e sociale, il completamento del Parco della Rimembranza con annesso monumento nazionale e sacrario, che l'UNMS vuole realizzare a Chieti.
Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione Abruzzo concorre finanziariamente con l'Unione mutilati - sezione di Chieti - con un contributo di £. 40.000.000 (quarantamilioni) per la realizzazione del completamento del progetto.
La Giunta regionale dispone la concessione del contributo previsto dalla presente legge e ne autorizza la liquidazione, previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute ai sensi della L.R. 22/86.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999 in £. 40.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo:
Cap. 324000: Fondo globale per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi per spese in conto capitale
- in diminuzione £. 40.000.000
Cap. 62438 di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 6, Tit. 2, Ctg. 4, denominato: Contributo in favore dell'Unione Nazionale Mutilati per servizio per il completamento del Parco della Rimembranza
- in aumento £. 40.000.000
La partita n. 1 dell'elenco n. 4 è corrispondentemente ridotta.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.