§ 5.4.190 - L.R. 27 aprile 1999, n. 22.
Individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica, città d'arte e Comuni di interesse storico - artistico - culturale, e determinazione della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:27/04/1999
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Comuni a prevalente economia turistica, città d'arte e comuni di interesse storico-artistico-culturale e comuni turistici.
Art. 3.  Procedure per il riconoscimento dei requisiti.
Art. 4.  Periodi di deroga agli orari di vendita.
Art. 5.  Individuazione degli esercizi specializzati in maniera prevalente.
Art. 6.  Norma transitoria.
Art. 7.  Disposizioni finali.


§ 5.4.190 - L.R. 27 aprile 1999, n. 22. [1]

Individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica, città d'arte e Comuni di interesse storico - artistico - culturale, e determinazione della deroga agli orari di vendita ai fini dell'applicazione degli artt. 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.98.

(B.U. n. 18 del 30 aprile 1999).

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 3, e dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, stabilisce:

     a) la individuazione di comuni a prevalente economia turistica, dei comuni città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico-culturale, nonché dei comuni turistici;

     b) la determinazione dei periodi per i quali gli esercenti possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale, festiva e di riposo settimanale di cui all'articolo 11, comma 4 Decreto Legislativo n. 114/98;

     c) l'individuazione degli esercizi specializzati in maniera prevalente di cui all'art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo n. 114/98.

     d) Il requisito numerico di cui al comma 1, lett. c) deve risultare dagli atti del Comune con attestazione dell'Ufficio Sovracomunale competente [2].

 

     Art. 2. Comuni a prevalente economia turistica, città d'arte e comuni di interesse storico-artistico-culturale e comuni turistici.

     1. Sono comuni a prevalente economia turistica:

     a) i comuni ricadenti nel territorio dei Parchi nazionali e regionali;

     b) i comuni limitrofi entro un raggio di 20 km. e i Comuni montani.

     c) I Comuni sul cui territorio insistano strutture ricettive alberghiere per almeno 4.000 posti letto [3].

     2. Sono città d'arte le località che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti:

     a) articolato insieme di edifici singoli o di complessi monumentali, costituito da almeno 30 diversi beni di riconosciuto e notevole interesse storico artistico, ai sensi della legge 1089/39;

     b) ampia presenza di opere d'arte singole ed in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico artistico ai sensi della legge 1089/93 e visibili al pubblico;

     c) organico tessuto urbano che conserva gli aspetti propri dell'edilizia urbana tradizionale;

     d) articolata offerta museale, costituita da almeno tre istituzioni museali aperti al pubblico per almeno 8 mesi all'anno. Almeno due musei devono essere a livello regionale o nazionale ed almeno due di argomento storico artistico o archeologico;

     e) integrazione funzionale tra centro abitato e aspetti culturali, paesaggistici e naturali del territorio circostante;

     f) presenza di offerta di servizi culturali quali biblioteche di rilievo provinciale, archivi di Stato, archivi relativi a materie storiche o artistiche;

     g) presenze di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali e/o tradizionali quali fiere e mercati ecc. che interessino almeno sei mesi all'anno.

     3. Sono comuni di interesse storico-artistico-culturale le località che possiedono almeno tre dei requisiti di cui al comma precedente del presente articolo.

     4. Sono comuni turistici quelli non compresi nei commi precedenti [4].

 

     Art. 3. Procedure per il riconoscimento dei requisiti.

     1. Il riconoscimento di città d'arte e di comune d'interesse storico- artistico-culturale è concesso, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti sul territorio regionale, dalla Giunta Regionale su istanza da inoltrare dagli stessi comuni al Settore Urbanistica e beni Ambientali.

 

     Art. 4. Periodi di deroga agli orari di vendita.

     1. Ai sensi dell'art. 11 comma 5, del Decreto Legislativo n. 114/98, il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1 di detto articolo, individua i giorni nei quali gli esercenti, per propria libera scelta, possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale, festiva e di riposo infrasettimanale. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno. E' fatto obbligo agli esercenti di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei (art. 11, comma 3 del Decreto Legislativo n. 114/98).

     2. Le organizzazioni locali dei consumatori, dei lavoratori dipendenti e di categoria possono definire accordi da sottoporre al Sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 36, comma 3, della Legge 142/90.

     3. I periodi massimi di deroga nel corso di ogni anno solare di cui al precedente comma 1 vengono determinati in: sette mesi per i Comuni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 2 [5].

     4. In occasione di particolari eventi quali avvenimenti sportivi, congressi e convegni, manifestazioni religiose, manifestazioni fieristiche regolarmente autorizzate e inserite nel calendario regionale, che comportano afflussi straordinari di persone, i Comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 114/1998, possono determinare ulteriori deroghe anche al di fuori dei periodi stabiliti nel precedente comma 3, limitatamente alla durata dei suddetti eventi e manifestazioni [6].

 

     Art. 5. Individuazione degli esercizi specializzati in maniera prevalente.

     1. Gli esercizi specializzati in maniera prevalente sono quelli che hanno una delle merceologie di cui all'art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo n. 114/98 che, rispetto al totale delle attività svolte nell'esercizio, rappresenta almeno due terzi del fatturato complessivo.

     2. Il possesso del requisito deve essere dimostrato attraverso la presentazione al Sindaco della documentazione contabile per incassi analitici nelle forme fiscalmente idonee.

     3. La persistenza nel tempo del requisito deve essere dimostrata presentando al Sindaco ogni anno, entro il 31 marzo, copia della documentazione di cui al comma 2 relativa all'esercizio dell'anno precedente.

 

     Art. 6. Norma transitoria.

     1. Per l'anno 1999 i periodi di deroga già definiti dai Comuni precedentemente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, non vengono conteggiati ai fini dell'applicazione della presente legge.

 

     Art. 7. Disposizioni finali.

     1. Le norme contenute nella presente legge hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25, a decorrere dal 1° novembre 2006.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 18 maggio 2000, n. 102.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 18 maggio 2000, n. 102.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 2001, n. 37.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 31 luglio 2001, n. 37.

[6] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 31 luglio 2001, n. 37.