§ 5.4.175 - L.R. 16 settembre 1998, n. 77.
Norme di intervento in materia di beni librari, biblioteche e strumenti bibliografici e di informazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:16/09/1998
Numero:77


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizione di Sistema Bibliotecario-Informativo.
Art. 3.  Sistema Bibliotecario-Informativo Regionale e sua articolazione su base provinciale.
Art. 4.  Centro-rete del Sistema Bibliotecario Informativo provinciale.
Art. 5.  Compiti della Regione.
Art. 6.  Funzioni delegate alle Province.
Art. 7.  Funzioni dei Comuni.
Art. 8.  Interventi diretti della Regione.
Art. 9.  Programmi attuativi annuali.
Art. 10.  Direttive per l'impiego delle risorse regionali da parte delle Province.
Art. 11.  Gestione di attività e di programmi inerenti le funzioni delegate alle Province.
Art. 12.  Abrogazione di norme.
Art. 13.  Norme transitorie.
Art. 14.  Norma finanziaria.


§ 5.4.175 - L.R. 16 settembre 1998, n. 77.

Norme di intervento in materia di beni librari, biblioteche e strumenti bibliografici e di informazione.

(B.U. n. 24 del 9 ottobre 1998).

 

Art. 1. Finalità

     La Regione Abruzzo, per agevolare e incentivare l'accesso dei cittadini agli strumenti di informazione, cultura e formazione permanente, in condizioni di pari opportunità, promuove:

     - l'organizzazione di un sistema regionale - articolato in sistemi provinciali - di servizi bibliotecari-informativi, gestiti da Province, Comuni e altri soggetti proprietari di Biblioteche aperte al pubblico, e coordinati dalle Province;

     - lo sviluppo e la trasformazione qualitativa dell'offerta di servizi bibliotecari-informativi sul territorio regionale, con l'impiego diffuso e mirato di nuove tecnologie.

 

     Art. 2. Definizione di Sistema Bibliotecario-Informativo.

     Per Sistema Bibliotecario-Informativo si intende un gruppo di biblioteche pubbliche e punti di servizio bibliotecario-informativo, dotati, di norma, di specifico patrimonio librario, di personale proprio e di amministrazione autonoma, che attuano forme di collaborazione stabile e coordinata per i seguenti compiti:

     - realizzazione di una banca dati comune, collegata a quella del Servizio Bibliotecario Nazionale-SBN;

     - costituzione di una rete di servizi bibliotecari strutturata in maniera da rendere possibile la fruizione dei medesimi benefici da ogni punto di accesso della rete stessa;

     - utilizzazione e gestione collettiva di strumenti catalografici e bibliografici;

     - razionalizzazione dell'impiego di fondi per acquisti librari e abbonamenti a periodici;

     - adozione di criteri per la gestione del prestito interbibliotecario;

     - partecipazione e accesso al sistema regionale di informazioni in rete e in linea;

     - valorizzazione del ruolo sociale delle Biblioteche quali centri di aggregazione e di iniziativa culturale, e quali sedi di mostre, manifestazioni e corsi per la promozione della lettura e l'educazione permanente;

     - specializzazione delle raccolte in funzione della vocazione delle biblioteche.

 

     Art. 3. Sistema Bibliotecario-Informativo Regionale e sua articolazione su base provinciale.

     Il Sistema Bibliotecario-Informativo della Regione Abruzzo è composto dai Sistemi Bibliotecari-Informativi Provinciali di L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti.

     Ciascun Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale è costituito dalla Biblioteca Provinciale, e dalle altre Biblioteche pubbliche e punti di servizio bibliotecario-informativo aventi sede nel territorio provinciale, e appartenenti ad Enti Locali ed altri soggetti.

     Il Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale partecipa, tramite ciascuna Biblioteca Provinciale, al Servizio Bibliotecario Nazionale - SBN

- secondo il protocollo di intesa Stato-Regioni, con facoltà di collegarsi

ad altri archivi elettronici di reti regionali, nazionali e internazionali.

     L'adesione al Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale è regolata da specifica Convenzione tra gli Enti partecipanti al Sistema stesso.

     La suddetta Convenzione deve riguardare:

     - gli obiettivi;

     - i criteri di individuazione delle risorse organizzative ed economiche necessarie per il raggiungimento dei risultati attesi, e la quota di spesa annuale e/o pluriennale, a carico di ciascun Ente associato;

     - il tipo delle attività e degli interventi comuni, riferiti anche alla formazione, qualificazione e aggiornamento professionale del personale addetto, e le modalità di gestione degli stessi;

     - gli indirizzi per l'acquisizione di arredi e attrezzature tecnologiche e informatiche, da destinare a ciascuna sede del servizio bibliotecario-informativo;

     - le modalità di circolazione del materiale bibliografico e documentario;

     - le norme per la fornitura di servizi a pagamento agli utenti, concernenti la fotocopiatura, la microfilmatura ed altri sistemi di riproduzione, la ricerca onerosa di informazioni in rete o in linea, e altre prestazioni.

     Le Biblioteche non appartenenti ad Enti Locali, aperte al pubblico, e i Servizi Bibliotecari delle Università abruzzesi, possono partecipare al Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale, mediante la stipula di una Convenzione conforme al modello approvato dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 4. Centro-rete del Sistema Bibliotecario Informativo provinciale.

     Presso ciascuna Biblioteca Provinciale è istituito il Centro-rete del Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale.

 

     Art. 5. Compiti della Regione.

     Nell'ambito degli interventi nel settore bibliotecario e dell'informazione, la Giunta Regionale, tramite la Soprintendenza ai beni Librari:

     - esercita le funzioni delegate alle Regioni dall'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 14.01.1972, n. 3, riferite a manoscritti e materiale bibliografico e documentario raro e di pregio e a cose mobili di interesse storico artistico;

     - redige - in sintonia con direttive e obiettivi contenuti nel Programma Regionale di Sviluppo, e nel Piano Regionale dei Beni, delle Attività e dei Servizi Culturali, approvati dal Consiglio Regionale - la Sezione del Piano stesso, da sottoporre all'approvazione del medesimo Organo, che individua le linee-guida della progettazione, e del funzionamento su base provinciale, del Sistema Bibliotecario - Informativo Regionale;

     - promuove l'intesa tra ciascuna Provincia, eventuali altri Enti interessati e gli Uffici Centrali del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, per finalità relative alla catalogazione e al recupero dell'informazione nonché alla installazione e al potenziamento degli impianti di prevenzione e di sicurezza del patrimonio bibliografico e documentario;

     - promuove l'esecuzione dell'intesa tra il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e il Presidente della conferenza Episcopale italiana, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26.09.1996, n. 571, per quanto concerne la fruizione pubblica di beni librari e documentari appartenenti a Enti ed Istituzioni Ecclesiastiche;

     - collabora all'esecuzione del protocollo di intesa tra il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e il Ministero della Pubblica Istruzione per il piano di promozione della lettura;

     - sostiene iniziative dell'Associazione Italiana Biblioteche - A.I.B.

- di Istituti Universitari e di Centri di Servizi Informatici, concernenti

programmi di ricerca e catalogazione nonché di formazione, qualificazione e

aggiornamento di personale del settore bibliotecario;

     - incentiva l'introduzione e il potenziamento di tecnologie informatiche, in regime SBN - Servizio Bibliotecario Nazionale - nella gestione del servizio bibliotecario-informativo regionale;

     - favorisce, altresì, l'interoperatività tra lo stesso SBN e sistemi di gestione informatizzati diversi, già attivati in biblioteche abruzzesi, per realizzare una struttura di biblioteche in rete, dotata di un archivio comune per l'organizzazione di servizi di livello nazionale;

     - formula direttive, anche mediante approvazione di modelli-tipo, in merito alle Convenzioni da stipularsi tra gli Enti, comprese le Università abruzzesi, partecipanti al Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale;

     - cura la realizzazione di cataloghi, anche in formato elettronico, relativi a fondi librari di particolare rilevanza storica, o a edizioni rare e di pregio;

     - procede alla individuazione dei livelli minimi di prestazione del servizio bibliotecario-informativo, attraverso la definizione di standard riferiti alla tipologia, al bacino di utenza, agli orari di apertura, alla dotazione di locali, di personale, di attrezzature, di risorse librarie e di tecnologie informatiche delle singole strutture del servizio stesso;

     - formula i criteri per la valutazione dei servizi bibliotecari ai fini dell'indirizzo dell'azione di sostegno, e del controllo dei risultati;

     - stabilisce principi fondamentali e struttura di un modello di formulario dei diritti degli utenti dei servizi bibliotecari-informativi della regione, contenente le comunicazioni delle Biblioteche ai loro utenti riguardanti: fattori quantitativi e qualitativi dei servizi offerti e modalità di accesso; metodologia per la costruzione di standard di qualità; tipologia e modalità di erogazione dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento; norme procedurali e comportamentali;

     - elabora criteri di omogeneizzazione rivolti alla realizzazione di un documento di accesso valido per tutte le biblioteche appartenenti ad Enti locali del territorio regionale.

 

     Art. 6. Funzioni delegate alle Province.

     In conformità del disposto di cui all'art. 14 della Legge 08.06.1990, n. 142, sono delegate alle Province le funzioni amministrative in materia di Biblioteche di Enti Locali e di interesse locale.

     Nell'ambito dell'esercizio della delega suddetta, le Province:

     - provvedono alla progettazione esecutiva dell'ordinamento, della organizzazione e della gestione del Sistema Bibliotecario - Informativo Provinciale;

     - redigono, con l'osservanza delle modalità di partecipazione degli Enti Locali di cui alla L.R. 02.08.1997, n. 85, e approvano, un Programma Pluriennale di attuazione del Sistema stesso, elaborato nel rispetto delle indicazioni formulate:

     a) dal Programma Regionale di Sviluppo approvato dal Consiglio regionale;

     b) dal Piano Regionale dei Beni, delle Attività e dei Servizi Culturali, approvato dal medesimo Organo, e segnatamente dalla sua Sezione concernente i beni librari e i servizi bibliotecari-informativi;

     - formano e approvano, - con riferimento al programma attuativo annuale, approvato dalla Giunta Regionale, della specifica Sezione del Piano Regionale dei Beni, delle Attività e dei Servizi Culturali, il Programma esecutivo annuale del Programma Pluriennale di attuazione del Sistema bibliotecario-Informativo Provinciale;

     - assicurano, con propria partecipazione alla spesa cui concorrono la Regione e gli altri Enti Locali interessati, il funzionamento in forma associata della rete di servizio del Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale per quanto concerne le acquisizioni patrimoniali, la circolazione dei documenti, la catalogazione e la gestione delle informazioni anche da archivi elettronici;

     - organizzano mostre di interesse locale o regionale di materiale bibliografico e documentario di valore storico-testimoniale;

     - trasmettono alla soprintendenza ai Beni Librari, con cadenza annuale, le notizie e i dati statistici necessari per la misurazione e la valutazione del servizio offerto, in relazione agli standard quantitativi e qualitativi fissati dalla Giunta Regionale.

     In caso di costituzione da parte delle Province, per l'esercizio del servizio bibliotecario-informativo, di Istituzioni di cui all'art. 23 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, queste ultime, oltre ai compiti istituzionali delle Biblioteche Provinciali, assolvono le funzioni di Centro-rete del Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale.

     Sono altresì delegate alle Province le funzioni attualmente esercitate dai Centri di Servizi Culturali con annesse Biblioteche, di cui alla Legge regionale 06.07.1978, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, con assegnazione dei relativi finanziamenti.

     Nell'esercizio di tale delega, le Province provvedono a utilizzare personale e strutture dei suddetti Centri di Servizi Culturali esclusivamente per le finalità previste dalle leggi regionali di riferimento e dai conseguenti atti amministrativi.

 

     Art. 7. Funzioni dei Comuni.

     I Comuni, singolarmente o in maniera associata, provvedono, con specifici stanziamenti di bilancio, alla istituzione e alla gestione della Biblioteca comunale o comprensoriale, e partecipano, qualora convenzionati, al funzionamento e allo sviluppo del Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale, sulla base degli impegni, di cooperazione e finanziari, definiti in Convenzione.

     I Comuni, assumono iniziative rivolte alla valorizzazione del proprio patrimonio librario e documentario, e promuovono la creazione di nuovi canali di rapporto tra le proprie biblioteche e la comunità scolastica per favorire la migliore utilizzazione delle risorse bibliotecarie e bibliografiche; procedono, inoltre, alla elaborazione, nel dettaglio, del formulario dei diritti degli utenti dei propri servizi bibliotecari- informativi, sulla base dei principi e contenuti del modello predisposto dalla Giunta Regionale, e alla rilevazione dei dati inerenti la consistenza, i servizi, l'utenza e l'attività delle proprie biblioteche.

 

     Art. 8. Interventi diretti della Regione.

     Una quota - non inferiore al 20% e non superiore al 30% - delle risorse disponibili nel bilancio regionale, in ciascun esercizio finanziario, per l'incentivazione del settore bibliotecario-informativo, è destinata ad interventi diretti della Regione connessi con i compiti descritti nell'art. 5 della presente legge, nonché alle attività di tutela e restauro del patrimonio bibliografico e documentario raro e di pregio, di cui alla L.R. 07.05.1985, n. 32.

 

     Art. 9. Programmi attuativi annuali.

     La Giunta Regionale approva programmi attuativi, annuali, predisposti a cura della Soprintendenza ai Beni Librari, della Sezione, riferita ai beni librari e ai servizi bibliotecari-informativi, del Piano Regionale dei Beni, delle Attività e dei Servizi Culturali, approvata dal Consiglio Regionale.

     Detti Programmi contengono la specificazione:

     - degli interventi diretti della Regione di cui al precedente art. 8, e delle risorse finanziarie ad essi destinati;

     - dei fondi da assegnare alle Province per la realizzazione degli interventi di loro competenza, in ordine alla delega di funzioni ad esse attribuita con la presente legge.

     La ripartizione dei fondi assegnati complessivamente alle Province, in favore di ciascuna di esse, è effettuata nel modo che segue:

     - una quota pari al 40% dell'ammontare complessivo di detti fondi è ripartita in parti uguali tra le Province di L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti;

     - una quota, pari al 40% è ripartita in ragione delle spese di gestione dei rispettivi Sistemi Bibliotecari Informativi Provinciali;

     - una quota, pari al 20% è ripartita in proporzione al numero di abitanti di ciascuna Provincia.

 

     Art. 10. Direttive per l'impiego delle risorse regionali da parte delle Province.

     L'impiego da parte delle Province delle risorse regionali disponibili per l'attuazione dei programmi di intervento di cui alla presente legge, deve essere rapportato, di norma, ad ambiti di dimensioni territoriali e demografiche idonee ad assicurare la funzionalità del servizio bibliotecario-informativo.

     Ciascuna Provincia - con riferimento al Programma attuativo annuale, approvato dalla Giunta Regionale, di cui al precedente articolo, della Sezione, concernente i beni librari e i servizi bibliotecari-informativi, del Piano Regionale dei Beni, delle Attività e dei Servizi Culturali, approvato dal Consiglio Regionale - procede alla formazione e approvazione del Programma esecutivo annuale del proprio Programma Pluriennale di attuazione del Sistema Bibliotecario-Informativo.

     Detto Programma esecutivo annuale di ciascuna Provincia contiene:

     - la previsione di utilizzazione dei fondi stanziati per la specifica destinazione, nel bilancio della Provincia stessa, nell'anno di riferimento, con individuazione dei soggetti beneficiari e delle relative contribuzioni;

     - la previsione, con individuazione dei soggetti beneficiari e delle relative contribuzioni, di impiego delle risorse trasferite dalla Regione secondo il seguente riparto in quote:

     a) quota da destinare al funzionamento del Centro-rete del Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale e delle Biblioteche aderenti al Sistema stesso;

     b) quota da utilizzare per la concessione di contributi in favore di Enti Locali, singoli, o associati nelle forme di cui al Capo VIII della Legge 8 giugno 1990, n. 142, proprietari di Biblioteche aperte al pubblico, non aderenti al Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale;

     c) quota da impiegare per la concessione di contributi in favore di Biblioteche di interesse locale, aperte al pubblico, di proprietà di Enti, Associazioni, Consorzi, non aderenti al Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale.

     L'assegnazione, da parte delle Province, di contributi agli Enti e soggetti proprietari di Biblioteche aperte al pubblico - aderenti al Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale - è effettuata direttamente, in proporzione all'incidenza, rispetto ai complessivi oneri di gestione, degli impegni finanziari annuali assunti dagli stessi Enti e soggetti, in sede di Convenzione.

     La concessione, da parte delle Province, di contributi in favore degli Enti Locali e degli altri soggetti proprietari di Biblioteche aperte al pubblico - non convenzionati con il Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale - è effettuata, invece, su specifica richiesta degli stessi, da inoltrare alla Provincia competente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

     Dette richieste devono essere corredate di un preventivo delle spese da effettuare nell'anno in corso, nonché di un consuntivo delle spese sostenute, per la Biblioteca, nel corso dell'esercizio finanziario precedente, in cui siano evidenziate quelle assunte a proprio totale carico.

     Non sono ammissibili richieste di contribuzione presentate alle Province da Comuni singoli, con popolazione inferiore ai duemila abitanti, e non aderenti al Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale, qualora non associati, nelle forme di cui al Capo VIII della Legge 8 giugno 1990, n. 142, con altri Comuni della medesima area geografica per la gestione di un servizio bibliotecario-informativo destinato a una utenza, di almeno tremila abitanti nei territori classificati montani, e di almeno cinquemila abitanti nelle altre zone.

     In coerenza con gli obiettivi fissati dal Programma Pluriennale di attuazione del Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale, ciascuna Provincia può prevedere, nei Piani annuali di cui al secondo comma del presente articolo, esclusivamente in favore di Comuni o loro Associazioni o Consorzi, il sostegno finanziario, con utilizzazione di somme trasferite dalla Regione, per l'istituzione di Biblioteche pubbliche.

     Le Province, ai fini della concessione di contributi per l'istituzione o il funzionamento di Biblioteche, in favore degli Enti e soggetti proprietari, devono comunque procedere alla verifica della rispondenza delle Biblioteche stesse almeno agli standard minimi fissati dalla Giunta Regionale relativi a: personale, consistenza del patrimonio librario in dotazione, periodi e orari di apertura al pubblico, servizi all'utenza.

 

     Art. 11. Gestione di attività e di programmi inerenti le funzioni delegate alle Province.

     Le specifiche attività e i programmi di intervento inerenti le funzioni delegate - la cui spesa sia a carico totale o parziale della Regione -, sono gestiti da ciascuna Provincia, nel quadro delle direttive regionali.

     Entro, e non oltre, il 30 settembre di ogni anno le Province trasmettono al Servizio della Soprintendenza ai Beni Librari un prospetto illustrativo delle iniziative da avviare o proseguire nell'anno successivo, nel rispetto delle indicazioni della specifica Sezione del Piano Regionale dei Beni, delle Attività e dei Servizi Culturali - con indicazione del previsto importo di spesa.

     Ciascuna Provincia è tenuta ad inviare al Servizio della Soprintendenza ai Beni Librari, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, una relazione, certificata dal collegio dei revisori dei conti, da cui emerga la utilizzazione e la destinazione delle somme trasferite dalla Regione, relative alla competenza dell'anno cui si riferisce il consuntivo.

     Nell'ambito della pluriennalità dei piani regionali di intervento nel comparto bibliotecario-informativo, le Province, a conclusione di ciascun triennio, trasmettono al Servizio della Soprintendenza ai Beni Librari una relazione, sempre certificata dal collegio dei revisori dei conti, sulla attività triennale svolta e sulla utilizzazione e destinazione delle somme a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 12. Abrogazione di norme.

     A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4, 7, 10, 12, 14, 18, 19 e 20 della L.R. 01.06.1977, n. 22.

 

     Art. 13. Norme transitorie.

     Fino alla approvazione degli strumenti specifici di programmazione regionale, e segnatamente della sezione del Piano dei Beni, delle Attività e dei Servizi Culturali, riferita ai beni librari e ai servizi bibliotecari-informativi, la Giunta Regionale procede al sostegno finanziario del comparto bibliotecario-informativo con gli interventi diretti previsti dalla presente legge e dalla legge regionale 07.05.1985, n. 32.

     Limitatamente all'anno di entrata in vigore della presente legge, quota parte dello stanziamento iscritto al pertinente Capitolo 062421, comunque non inferiore a Lire 320.000.000, è riservata alla contribuzione in favore dei soggetti che hanno inoltrato alla Giunta Regionale, entro il 30 settembre dell'anno precedente, la specifica istanza ai sensi della L.R. 01.06.1977, n. 22; e per gli interventi diretti della Regione previsti dall'art. 8 del presente disegno di legge, nonché per le attività di tutela e restauro di cui all'art. 1 della L.R. 07.05.1985, n. 32 si provvede sempre nell'ambito delle risorse iscritte al suddetto Capitolo 062421, fatta salva la riserva di cui sopra.

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1998 in Lire 1.000.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento di Lire 1.600.000.000, iscritto al Capitolo 062421 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998, denominato «Interventi in materia di Biblioteche di Enti Locali o di interesse locale - L.R. 01.06.1977, n. 22; L.R. 31.08.1978, n. 52 e L.R. 24.11.1981, n. 54».