§ 5.4.170 - L.R. 6 dicembre 1997, n. 138.
Interventi relativi alla manutenzione ed alla ristrutturazione del patrimonio storico-artistico non statale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:06/12/1997
Numero:138


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Oggetto.
Art. 3.  Soggetti.
Art. 4.  Ente erogante.
Art. 5.  Modalità e vincoli per la concessione dei contributi.
Art. 6.  Gestione del programma e controllo.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Urgenza.


§ 5.4.170 - L.R. 6 dicembre 1997, n. 138.

Interventi relativi alla manutenzione ed alla ristrutturazione del patrimonio storico-artistico non statale.

(B.U. n. Spec. del 9 dicembre 1997).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Abruzzo, in armonia con le leggi dello Stato, attua un sistema di interventi relativi alla manutenzione ed alla ristrutturazione del patrimonio storico-artistico non statale.

 

     Art. 2. Oggetto. [1]

     Gli interventi di cui alla presente legge sono relativi alla manutenzione e alla ristrutturazione del patrimonio storico-artistico non statale comprendente:

     a) le ville, i parchi ed i giardini che abbiano interesse artistico e storico;

     b) tutti gli altri beni mobili o immobili che vengono riconosciuti come appartenenti al patrimonio storico-artistico in base alla L. 1 giugno 1939, n. 1089.

 

     Art. 3. Soggetti.

     I soggetti abilitati a fruire degli interventi previsti dalla normativa, per i beni individuati nell'art. 2, sono tutti i proprietari, siano essi soggetti privati o pubblici.

 

     Art. 4. Ente erogante.

     E' considerato ente erogante l'Amministrazione Regionale, la quale concede interventi per la manutenzione e la ristrutturazione di beni appartenenti al patrimonio storico-artistico non statale di cui all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 5. Modalità e vincoli per la concessione dei contributi.

     Per accedere agli interventi previsti dalla normativa in oggetto i soggetti individuati nell'art. 3 devono presentare regolare richiesta all'ente erogante entro il 30 giugno di ogni anno, mentre per il 1997 entro il 10 dicembre.

     L'erogazione dei contributi sarà effettuata dalla G.R., previo parere della la competente Commissione Consiliare, in base alle richieste e alle somme disponibili, sulla scorta di una valutazione effettuata da una Commissione costituita dai Dirigenti: dei Servizi Promozione Culturale, Servizio Beni Ambientali e Servizio Opere Pubbliche e Servizi. La Commissione è presieduta e coordinata dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore all'Urbanistica appositamente delegato. La valutazione sarà effettuata sulla base della valutazione storico-architettonico- artistico del bene e della localizzazione dello stesso [2].

     La richiesta, comunque, deve essere sempre corredate da un progetto di massima dei lavori da realizzare e da un preventivo, anch'esso di massima, delle spese occorrenti sulla base del prezziario ANCE. L'intervento è finanziabile fino ad un massimo di lire 80.000.000 [2].

     I soggetti di cui all'art. 3 devono utilizzare le somme loro corrisposte per le opere oggetto della richiesta. Le opere devono essere realizzate entro 3 anni dall'accreditamento dei finanziamenti. I soggetti di cui all'art. 3 devono fornire alla Regione un'analitica relazione sulle somme percepite.

     La Regione avrà la facoltà di inviare propri funzionari ad effettuare ispezioni sui luoghi oggetto degli interventi e deve recuperare le eventuali somme non utilizzate, maggiorate degli interessi computati al tasso legale.

     Le domande devono essere inviate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Settore Urbanistica e BB.AA. della Regione Abruzzo [3].

 

     Art. 6. Gestione del programma e controllo.

     La gestione del programma di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge, nonché il controllo stesso sarà effettuato dalla Regione, la quale deve individuare al proprio interno l'ufficio e il funzionario competente.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del Bilancio Regionale del medesimo esercizio finanziario:

     Cap. 323.000 - denominato "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti"

     - in diminuzione L. 500.000.000

     Cap. n. 152415 (di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 15 Tit. II Catg. 4 Sez. 10) denominato: "Interventi relativi alla manutenzione ed alla ristrutturazione del patrimonio storico artistico non statale"

     - in aumento L. 500.000.000

     La partita n. 2 dell'elenco 3 allegato al Bilancio per l'esercizio finanziario 1997 è corrispondentemente ridotta.

 

     Art. 8. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 21 settembre 1999, n. 81.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 21 settembre 1999, n. 81.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 21 settembre 1999, n. 81.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 21 settembre 1999, n. 81.