§ 5.4.156 - L.R. 16 luglio 1997, n. 62.
Contributo annuale alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare per gli anni 1997/1998/1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:16/07/1997
Numero:62


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo concede per tre anni consecutivi, a partire dal 1997, un contributo ordinario di lire 120.000.000 alla Fondazione «Francesco Paolo Michetti» con sede in Francavilla al Mare [...]
Art. 2.      La Giunta Regionale provvederà a deliberare la concessione del contributo entro il 30 maggio di ogni anno, previa verifica del bilancio di previsione dell'anno in corso e del consuntivo [...]
Art. 3.      All'onere derivante della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 120.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il [...]
Art. 4.      Il contributo di cui alla presente legge è sostitutivo e rappresenta, per il triennio di riferimento, l'unico intervento della Regione Abruzzo a favore della «Fondazione Michetti»


§ 5.4.156 - L.R. 16 luglio 1997, n. 62. [1]

Contributo annuale alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare per gli anni 1997/1998/1999.

(B.U. n. 14 dell'8 agosto 1997).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo concede per tre anni consecutivi, a partire dal 1997, un contributo ordinario di lire 120.000.000 alla Fondazione «Francesco Paolo Michetti» con sede in Francavilla al Mare (CH), Ente morale eretto con D.P.R. 24.7.1995, n. 1497, per la organizzazione del Premio nazionale di pittura «F.P. Michetti» e per le altre attività di istituto nel campo delle arti figurative.

 

     Art. 2.

     La Giunta Regionale provvederà a deliberare la concessione del contributo entro il 30 maggio di ogni anno, previa verifica del bilancio di previsione dell'anno in corso e del consuntivo dell'anno precedente, debitamente approvati dagli organi competenti della fondazione e da una rendicontazione delle spese effettuate con il contributo regionale concesso ai sensi della legge regionale 27.6.1986, n. 22.

     La Fondazione dovrà modificare lo statuto inserendo nel Consiglio di Amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti un rappresentante del Consiglio Regionale d'Abruzzo.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 120.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il Fondo Globale iscritto al cap. 323000, elenco n. 3 con quota parte della partita n. 24, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997 è istituito ed iscritto (al Settore 06, Titolo 1, Ctg. 6, Sez. 06) il capitolo 61669 con la denominazione «Contributo in favore della Fondazione

- Francesco Paolo Michetti - con sede in Francavilla al Mare» con lo

stanziamento di sola competenza di lire 120.000.000.

     Per gli anni successivi [1998-1999] si provvede con le pertinenti leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità, con le disponibilità iscritte nel Bilancio pluriennale 1997-99 al settore 06, Tit. 1, Ctg. 6 «trasferimenti correnti ad altri Settori».

 

     Art. 4.

     Il contributo di cui alla presente legge è sostitutivo e rappresenta, per il triennio di riferimento, l'unico intervento della Regione Abruzzo a favore della «Fondazione Michetti».

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2013, n. 28.