§ 5.3.55 - L.R. 6 marzo 2007, n. 2.
Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.3 assistenza scolastica
Data:06/03/2007
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Individuazione corsi di specializzazione.
Art. 3.  Erogazione del finanziamento.
Art. 4.  Svolgimento del corso.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 5.3.55 - L.R. 6 marzo 2007, n. 2.

Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica.

(B.U. 16 marzo 2007, n. 16).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di far fronte a specifiche esigenze formative medico-specialistiche regionali la Regione Abruzzo assegna apposite risorse alle Università degli Studi di Chieti e di L’Aquila - Facoltà di Medicina e Chirurgia - al fine di finanziare dodici borse di studio aggiuntive, sei per ciascun Ateneo, rispetto a quelle finanziate direttamente dallo Stato da attivare a decorrere dall’anno accademico 2007/2008, di cui si assume l’onere finanziario per l’intero corso degli studi [1].

     2. L’ammissione dei medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, avviene fermo restando il rispetto della graduatoria risultante dal concorso per l’ammissione alla scuola.

     3. Il numero massimo degli ammessi alla specializzazione non può in ogni caso superare la potenzialità formativa della scuola.

 

     Art. 2. Individuazione corsi di specializzazione.

     1. Le borse di studio aggiuntive afferiscono alle discipline individuate dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta della Direzione Sanità d’intesa con i Rettori delle Università di Chieti e di L’Aquila.

     2. L’importo della borsa di studio è pari a quello indicato nell’art. 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

     3. Due borse di studio, fra quelle individuate ai sensi del comma 1, sono riservate a studenti stranieri con cittadinanza di uno dei Paesi del Mediterraneo o dell’area mediorientale.

 

     Art. 3. Erogazione del finanziamento.

     1. La Direzione Sanità della Giunta regionale è autorizzata ad erogare il contributo, di cui al precedente art. 2, alle Università beneficiarie, per ciascun anno accademico, con le seguenti modalità:

     a) per le borse di studio relative al primo anno dei corsi di specializzazione, l’importo deve essere erogato in unica soluzione entro il 31 marzo 2008 [2];

     b) per quelle relative agli anni successivi al primo, l’importo deve essere erogato anticipatamente entro il 31 agosto di ciascun anno, data antecedente all’inizio degli anni accademici di riferimento.

     2. La quota del contributo regionale, che per qualsiasi motivo non venga utilizzata per il previsto finanziamento delle borse di studio a favore dell’avente titolo, è restituita alla Regione Abruzzo, che ne sospende l’ulteriore erogazione, anche nel caso di rinuncia, dell’avente titolo medesimo, alla prosecuzione, in qualsiasi momento, della frequenza del corso di specializzazione.

 

     Art. 4. Svolgimento del corso.

     1. I corsi di cui all’art. 2 si svolgono presso le strutture che concorrono a costituire la rete formativa della Scuola di Specializzazione, così come individuate nel protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Abruzzo e l’Università degli Studi di Chieti e di L’Aquila, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Ai fini dell’attivazione dei corsi i Rettori delle Università di Chieti e L’Aquila accertano e certificano il possesso dei requisiti di idoneità di cui al decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 17.12.1997.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. L’onere derivante dalla presente legge, valutato per l’anno 2007 in € 150.000, trova copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nell’ambito della U.P.B. 02.01.016 sul cap. 11631 denominato “Interventi a favore della ricerca scientifica”.

     2. Al fine di garantire la continuità dei corsi di studio per l’intera durata di un ciclo di formazione, quinquennale o sessennale a seconda del tipo di specializzazione, per gli esercizi successivi la relativa copertura finanziaria è assicurata mediante le annuali leggi di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 recante: “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 dicembre 2007, n. 43.

[2] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 11 dicembre 2007, n. 43.