§ 5.2.128 - L.R. 2 ottobre 1998, n. 110.
Norme sulle istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) aventi sede ed operanti nel territorio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:02/10/1998
Numero:110


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione della legge.
Art. 2.  Potere di iniziativa.
Art. 3.  Dichiarazione dell'estinzione.
Art. 4.  Individuazione delle IPAB che svolgono prevalente attività sanitaria.
Art. 5.  Destinazione del patrimonio e del personale.
Art. 6.  Adempimenti formali successivi alla dichiarazione di estinzione.
Art. 7.  Vincoli in materia di patrimonio e di personale.
Art. 8.  Consegna dei beni e vincolo di destinazione.
Art. 9.  Contributi alle IPAB.
Art. 10.  Depubblicizzazione delle I.P.A.B.
Art. 11.  Facoltà del rappresentante degli interessi originari.
Art. 12.  Conclusione del procedimento di depubblicizzazione.
Art. 13.  Albo regionale.
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Urgenza.


§ 5.2.128 - L.R. 2 ottobre 1998, n. 110. [1]

Norme sulle istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) aventi sede ed operanti nel territorio regionale.

(B.U. n. 26 del 23 ottobre 1998).

 

Art. 1. Ambito di applicazione della legge.

     1. La Regione Abruzzo riconosce alle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) attualmente operanti nella regione una rilevante funzione socio-sanitaria che intende salvaguardare e potenziare.

     2. Le IPAB aventi sede ed operanti nel territorio regionale che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 70, primo comma, della legge 6972/1890, sono soggette a trasformazione, secondo le norme e le procedure previste dalla surrichiamata legge.

     3. Le istituzioni di cui al precedente comma possono essere dichiarate estinte, secondo le procedure e le modalità fissate con la presente legge, quando:

     a) gli interventi di trasformazione non siano esperibili per impedimenti oggettivi o perché non rispondenti all'interesse dell'assistenza sociale pubblica;

     b) non siano più in grado di perseguire gli scopi statutari perché in oggettive situazioni di non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari.

 

     Art. 2. Potere di iniziativa.

     1. L'estinzione può essere proposta:

     a) dall'Organo di Amministrazione dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza;

     b) dal Sindaco del Comune nel cui territorio trovasi la sede legale dell'istituzione;

     c) dal Direttore generale della USL competente per territorio, limitatamente alle IPAB che svolgono prevalente attività sanitaria.

     2. L'estinzione può essere promossa altresì dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3. Dichiarazione dell'estinzione.

     1. L'estinzione è disposta con atto deliberativo della Giunta regionale.

     2. Il provvedimento della Giunta regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

 

     Art. 4. Individuazione delle IPAB che svolgono prevalente attività sanitaria.

     1. La Giunta regionale, entro 180 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad individuare, con formale atto ricognitivo, le IPAB che svolgono prevalente attività sanitaria.

     2. I criteri di individuazione delle IPAB di cui al comma precedente sono i seguenti:

     a) quota di ricoverati a carico del SSN in misura non inferiore al 60% del totale dei ricoverati;

     b) prevalenza dei ricoverati in condizione di non autosufficienza a carico del SSN.

     3. Ai fini di detta individuazione la Giunta regionale si avvale dell'apporto di una commissione costituita da:

     a) due dirigenti regionali del Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale;

     b) un medico specialista in geriatria;

     c) un medico specialista in neuropsichiatria;

     d) un direttore sanitario di una delle USL regionali;

     e) un segretario, individuato tra i dipendenti del Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale di livello non inferiore al 6°.

     I soggetti di cui ai punti 2 e 3 sono individuati tra il personale di ruolo delle USL regionali.

     4. La commissione conclude i suoi lavori entro 120 gg. dalla sua costituzione, cui si provvede con atto deliberativo della Giunta regionale.

     5. Ai componenti la commissione compete il gettone di presenza previsto per ogni seduta dalla L.R. 79/93.

 

     Art. 5. Destinazione del patrimonio e del personale.

     1. Il patrimonio residuo dell'IPAB estinta è trasferito ai comuni in cui sono ubicate le strutture attraverso le quali l'ente perseguiva i suoi fini istituzionali, ovvero alla USL territorialmente competente, ove si tratti di IPAB che svolge prevalente attività sanitaria.

     2. Il personale dipendente di ruolo dell'IPAB estinta è trasferito agli stessi enti locali o aziende sanitarie cui compete il patrimonio e viene inquadrato nei posti vacanti in organico di corrispondente posizione funzionale ovvero, in mancanza, in posizione soprannumeraria. In tal caso, l'ente destinatario attiva le procedure di mobilità previste per il personale di appartenenza al fine di eliminare gli esuberi.

     3. Il provvedimento della Giunta regionale con cui è disposta l'estinzione individua gli enti destinatari del patrimonio e del personale.

 

     Art. 6. Adempimenti formali successivi alla dichiarazione di estinzione.

     1. Gli organi di amministrazione delle IPAB dichiarate estinte continuano ad esercitare le loro funzioni successivamente alla data da cui ha effetto l'estinzione, unicamente per le attività di liquidazione. A tal fine esse, entro 120 gg. da detta data, provvedono:

     a) all'inventario dei beni;

     b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti e degli eventuali contenziosi e procedure giudiziarie in corso;

     c) alla chiusura della contabilità alla data del trasferimento del patrimonio e del personale di cui al precedente art. 5 e alla redazione del relativo rendiconto dal quale risultino attività e passività dell'ente;

     d) alla ricognizione del personale comunque in servizio alla data dell'atto deliberativo di proposta di estinzione, mediante la formazione di un elenco nominativo dal quale risultino per ciascun dipendente, oltre ai dati anagrafici, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza e il termine, se previsto, la qualifica ed il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto.

     2. In caso di inadempienza anche parziale dell'organo di amministrazione dell'IPAB estinta, alle rilevazioni e ricognizioni e agli adempimenti ulteriori di cui al comma che precede, provvede il Sindaco del Comune ove l'istituzione ha sede legale o un suo delegato, entro 90 gg. dalla scadenza del termine di cui al primo comma.

 

     Art. 7. Vincoli in materia di patrimonio e di personale.

     1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica è fatto divieto agli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nel territorio regionale:

     a) di procedere all'alienazione o trasformazione di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente. E' peraltro consentita, previa autorizzazione della Giunta regionale, l'alienazione parziale del patrimonio mobiliare o immobiliare dell'istituzione, ove ciò risulti indispensabile al reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria non rinviabili, e non ne sia pregiudicato il conseguimento dei fini statutari;

     b) di procedere all'ampliamento della pianta organica ovvero all'assunzione di personale a tempo indeterminato per posti vacanti in organico, eccettuate quelle assunzioni che non comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti in servizio alla data di pubblicazione della presente legge per ciascuna qualifica.

     2. Le suddette norme non si applicano per le IPAB che ai sensi delle vigenti disposizioni legislative regionali possono riconvertirsi in RSA.

 

     Art. 8. Consegna dei beni e vincolo di destinazione.

     1. Entro 30 gg. dal termine di cui al primo comma del precedente art. 6, ovvero da quello di cui al 2 comma dello stesso articolo, in caso di condotta omissiva dell'organo di amministrazione, il legale rappresentante dell'IPAB effettuerà la consegna dei beni da attribuire all'ente o azienda destinatari mediante apposito verbale, da redigersi con l'intervento dei legali rappresentanti del predetto ente.

     2. Il processo verbale di consegna, sottoscritto dagli intervenuti, costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni stessi, nei termini di legge.

     3. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle istituzioni estinte ai sensi della presente legge ed in base ad essa attribuito in proprietà ai comuni o alle USL, nonché il corrispettivo delle loro alienazioni e trasformazioni, devono essere utilizzati per l'eliminazione delle passività pregresse. In mancanza, o per la parte che residua, i proventi di cui sopra rimangono specificatamente vincolati ai servizi assistenziali e sociali ovvero a quelli sanitari in caso di traslazione ad aziende USL. I proventi netti derivanti dall'amministrazione dei beni acquisiti a seguito dell'estinzione debbono essere portati ad incremento dei fondi di bilancio iscritti per lo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, rispettivamente riferibili a comuni ed USL.

 

     Art. 9. Contributi alle IPAB.

     1. La Regione eroga contributi a favore delle IPAB al fine di favorire il miglioramento dei servizi erogati agli utenti.

     2. A tale scopo vengono stanziati nel bilancio regionale fondi per l'erogazione di:

     a) contributo in c/capitale per costruzioni o ristrutturazioni fabbricati [2];

     b) contributi in c/interessi su mutui per gli interventi di cui sopra;

     c) contributi per riqualificazione e formazione del personale;

     d) garanzie per i mutui CC.DD.PP..

     3. La disciplina delle modalità di accesso ai benefici di cui al comma 2 viene demandata ad un apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 10. Depubblicizzazione delle I.P.A.B.

     1. Le I.P.A.B. aventi sede nel territorio regionale, che rientrano nelle categorie previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 e che svolgono attività istituzionali, possono chiedere alla Regione la depubblicizzazione e il contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

     2. Il riconoscimento avviene secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo e, per quanto in questo non disposto, in base alle norme di cui alla L.R. 6/91.

     3. La richiesta di riconoscimento della personalità giuridica privata

- rivolta al Presidente della Giunta regionale - è deliberata dal

competente organo amministrativo dell'IPAB.

     4. Alla domanda sono uniti, oltre alla predetta deliberazione, l'atto costitutivo, lo statuto ed ogni altra opportuna documentazione relativa sia all'accertamento dell'appartenenza alle categorie che danno titolo alla privatizzazione, che al possesso dei requisiti generali delle persone giuridiche.

     5. Notizia della domanda è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, anche ai fini dell'eventuale partecipazione nel procedimento secondo quanto disposto dall'art. 9 della legge 241/90.

 

     Art. 11. Facoltà del rappresentante degli interessi originari.

     1. Il consigliere dell'IPAB che rappresenti per Statuto gli interessi originari ha facoltà di promuovere le determinazioni di competenza dell'organo amministrativo in relazione alla proposizione della richiesta di depubblicizzazione.

 

     Art. 12. Conclusione del procedimento di depubblicizzazione.

     1. Il Presidente della Giunta regionale decreta l'accoglimento o la reiezione della domanda entro 120 gg. dalla sua presentazione, previa istruttoria da parte degli uffici della Giunta regionale competenti, così come individuati nell'art. 4 della L.R. 6/91.

     2. Il termine di cui al precedente 1° comma decorre dal momento in cui la documentazione a tal fine necessaria risulti completa. Il decreto del Presidente della Giunta regionale che dichiara la cessazione della natura pubblica dell'istituzione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 13. Albo regionale.

     1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Albo regionale delle IPAB che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il 1998 in L. 320.000.000, si provvede come segue:

     - quanto a L. 300.000.000 mediante riduzione dello stanziamento afferente al Cap. 323000 denominato. Fondo globale per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti. La partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio in corso è soppressa;

     - quanto a L. 20.000.000 con lo stanziamento già iscritto al Cap. 11425. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso è istituito ed iscritto nel Sett. 07, Tit. 1, Ctg. 6, Sez. 08, il Cap. 71629 denominato: Contributo a favore delle IPAB per il miglioramento dei servizi con lo stanziamento, per competenza e cassa, di L. 300.000.000.

 

     Art. 15. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 20 della L.R. 24 giugno 2011, n. 17.

[2] Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.