§ 5.2.98 - L.R. 6 maggio 1996, n. 28.
Contributi a favore del Comune di Spoltore per le spese di funzionamento della struttura assistenziale ex ONPI di Caprara.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:06/05/1996
Numero:28


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo concorre al finanziamento delle spese di funzionamento della struttura assistenziale ex ONPI di Caprara, attribuita in uso al Comune di Spoltore ove ha sede la struttura.
Art. 2. 
Art. 3.      L'erogazione a favore del Comune di Spoltore dei contributi previsti dall'art. 1 sarà effettuata con distinti provvedimenti della Giunta regionale sulla base:
Art. 4. 
Art. 5.      Agli oneri di cui alla presente legge, relativi agli anni 1994-1995 e 1996 e valutati complessivamente in lire 1.500.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 5.2.98 - L.R. 6 maggio 1996, n. 28.

Contributi a favore del Comune di Spoltore per le spese di funzionamento della struttura assistenziale ex ONPI di Caprara.

(B.U. n. 9 del 7 giugno 1996).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo concorre al finanziamento delle spese di funzionamento della struttura assistenziale ex ONPI di Caprara, attribuita in uso al Comune di Spoltore ove ha sede la struttura.

     A favore di detto Comune saranno concessi contributi, fino alla concorrenza di lire 1.500.000.000, sulle spese di funzionamento riguardanti gli esercizi 1994, 1995 e 1996.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     L'erogazione a favore del Comune di Spoltore dei contributi previsti dall'art. 1 sarà effettuata con distinti provvedimenti della Giunta regionale sulla base:

     a) della rendicontazione contabile, riferita all'anno 1994, corredata dalla certificazione dei Revisori dei Conti, per la sola gestione ex ONPI, fino alla concorrenza del disavanzo in essa esposto, per la parte eccedente il contributo concesso con la L.R. 20.4.1995, n. 65;

     b) della rendicontazione contabile, riferita all'anno 1995, corredata dalla certificazione dei Revisori dei Conti, per la sola gestione ex ONPI, sino alla concorrenza del disavanzo, in essa esposto, purché detto disavanzo risulti inferiore rispetto a quello dimostrato per l'anno 1994;

     c) del piano descrittivo di gestione e di previsione per l'anno 1996 dal quale risulti l'ulteriore riduzione del disavanzo rispetto all'esercizio 1995 ed il tendenziale conseguimento del pareggio di bilancio conformemente a quanto disposto dal precedente art. 2. La Regione per l'anno 1996 concorre con un contributo, per le spese di funzionamento della Casa di Riposo ex ONPI di Caprara, pari alla differenza tra la somma stanziata all'art. 1 e le somme da erogare per la copertura dei disavanzi di cui ai punti a) e b) precedenti.

 

     Art. 4. [1]

 

     Art. 5.

     Agli oneri di cui alla presente legge, relativi agli anni 1994-1995 e 1996 e valutati complessivamente in lire 1.500.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, dello stato di previsione delle spese di bilancio per il medesimo esercizio:

     - Cap. 323000 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti»

     - in diminuzione lire 1.500.000.000

     - Cap. 71583 (iscritto al settore 7, Tit. 1, Ctg. 5 Sez. 8 denominato «Contributo a favore del Comune di Spoltore per le spese di funzionamento della struttura assistenziale ex ONPI di Caprara - per gli anziani 1994/1999 - in aumento lire 1.500.000.000

     La partita n. 21 dell'elenco n. 3 è soppressa.

     Per gli esercizi successivi al 1996 e comunque fino al 1999, i necessari stanziamenti saranno iscritti sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità n. 81 del 29 dicembre 1977.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 26 novembre 1997, n. 136.

[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 26 novembre 1997, n. 136.