§ 5.2.77 – L.R. 6 luglio 1994, n. 40.
Contributo, nell'anno 1994, alle sezioni provinciali dell'Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi per servizio.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:06/07/1994
Numero:40


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo riconosce valida l'opera che le Sezioni Provinciali dell'Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi per Servizio svolgono nel territorio regionale e concede in loro favore un [...]
Art. 2.      Il contributo di cui al precedente articolo 1 è fissato, per l'anno 1994, in lire 80.000.000 (ottantamilioni), viene concesso con provvedimento della Giunta regionale ed è ripartito in parti [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1994, in lire 80.000.000 (ottantamilioni), si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità [...]


§ 5.2.77 – L.R. 6 luglio 1994, n. 40.

Contributo, nell'anno 1994, alle sezioni provinciali dell'Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi per servizio.

(B.U. 27 luglio 1994, n. 28).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo riconosce valida l'opera che le Sezioni Provinciali dell'Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi per Servizio svolgono nel territorio regionale e concede in loro favore un contributo per la gestione delle proprie attività.

 

     Art. 2.

     Il contributo di cui al precedente articolo 1 è fissato, per l'anno 1994, in lire 80.000.000 (ottantamilioni), viene concesso con provvedimento della Giunta regionale ed è ripartito in parti uguali tra le quattro Sezioni Provinciali dell'Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi per Servizio.

     Le Sezioni Provinciali sono tenute a presentare al Servizio che dispone l’erogazione dei contributi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è erogato effettivamente il contributo, una dettagliata relazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite [1].

     La mancata presentazione della relazione nei tempi prescritti, come pure l'irregolare destinazione delle somme, comportano la revoca, da parte della Giunta regionale, del contributo concesso.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1994, in lire 80.000.000 (ottantamilioni), si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323.000 - partita n. 4 - dell'elenco n. 3 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994 è istituito ed iscritto nel Settore 07 - Titolo 1 - Categoria 6 - Sezione 08 - il Cap. 71631 denominato «Contributi alle sezioni provinciali delle Unioni Nazionali Mutilati ed Invalidi per Servizio» con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di lire 80.000.000.

     Per gli esercizi successivi al 1994, l'entità degli stanziamenti sarà determinata, ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. n. 81/1977, dalle annuali leggi di bilancio.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 31 dicembre 2005, n. 46.