§ 5.2.7 - L.R. 14 settembre 1976, n. 57.
Integrazione dei contributi assegnati ai Comuni ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per la costruzione di asili-nido.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:14/09/1976
Numero:57


Sommario
Art. 1.      Per la realizzazione del piano regionale degli asili-nido di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, la Regione assume a proprio carico, a norma dei successivi articoli, fatta eccezione di ogni [...]
Art. 2.      Per la costruzione di nuovi asili-nido per il 1976 è autorizzata la spesa di L. 5.830.022.020.
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Al fine di accelerare l'utilizzazione dello stanziamento di cui all'art. 2 della presente legge, la somma globale di Lire 5.830.022.020 è destinata alla realizzazione di cinquantadue asili-nido [...]
Art. 5.      Per assicurare un'efficiente gestione e la più completa utilizzazione del personale addetto al funzionamento degli asili-nido, gli stessi dovranno avere una ricettività di 30, 40 o 60 posti, [...]
Art. 6.      Al fine di accelerare l'utilizzazione dello stanziamento di cui all'art. 2 della presente legge i Comuni indicati nella tabella A) devono far pervenire alla Giunta regionale, entro 30 giorni [...]
Art. 7.      Agli adempimenti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 i Comuni interessati provvedono nel termine di giorni 30 dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 8.      La concessione del contributo relativo al costo della costruzione dell'asilo-nido per i Comuni che hanno optato per la progettazione ed esecuzione diretta, da effettuarsi con delibera della [...]
Art. 9.      Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede ad eseguire tutti gli atti e le procedure necessarie per l'affidamento in concessione della [...]
Art. 10.      Le opere di cui alla presente legge sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ad ogni effetto.
Art. 11.      Gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge sono di proprietà dei Comuni nel cui territorio sono localizzati e sugli stessi edifici è costituito vincolo venticinquennale di [...]
Art. 12.      Gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge debbono essere progettati ed edificati conformemente alle prescrizioni di massima elencate nella tabella B) annessa alla presente legge e, [...]
Art. 13.      Con successiva legge la Regione provvede all'erogazione di contributi in favore dei Comuni che abbiano provveduto ad adempiere ai compiti indicati nella presente legge, per l'attrezzatura e per [...]
Art. 14.      Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella legge regionale 30 aprile 1973, n. 38.
Art. 15.  (Urgenza).


§ 5.2.7 - L.R. 14 settembre 1976, n. 57.

Integrazione dei contributi assegnati ai Comuni ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per la costruzione di asili-nido.

(B.U. n. 31 del 7 ottobre 1976).

 

Art. 1.

     Per la realizzazione del piano regionale degli asili-nido di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, la Regione assume a proprio carico, a norma dei successivi articoli, fatta eccezione di ogni spesa relativa all'acquisto dell'area e nei limiti di lire cento milioni per ciascun asilo, il costo necessario per la costruzione di nuovi edifici destinati ad asili-nido, per la dotazione di tutte le attrezzature e gli impianti necessari nonché per le spese di gestione.

 

     Art. 2.

     Per la costruzione di nuovi asili-nido per il 1976 è autorizzata la spesa di L. 5.830.022.020.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     Al fine di accelerare l'utilizzazione dello stanziamento di cui all'art. 2 della presente legge, la somma globale di Lire 5.830.022.020 è destinata alla realizzazione di cinquantadue asili-nido nei Comuni di cui alla tabella A), considerati prioritari.

     Eventuali disponibilità rispetto al costo di realizzazione dei cinquantadue asili-nido di cui al comma precedente, fino alla concorrenza della somma stanziata con l'art. 2 della presente legge, sono destinate dal Consiglio regionale alla realizzazione di asili-nido In Comuni non compresi nella tabella A) e sulla base di richieste motivate dei Comuni interessati che dimostrino l'urgenza di realizzare asili-nido.

 

     Art. 5.

     Per assicurare un'efficiente gestione e la più completa utilizzazione del personale addetto al funzionamento degli asili-nido, gli stessi dovranno avere una ricettività di 30, 40 o 60 posti, definita in funzione della popolazione in età fino a tre anni, del livello di occupazione femminile, e della prevedibile domanda di utilizzazione del servizio, documentata ad iniziativa dei Comuni interessati con apposita relazione predisposta per ogni centro o nucleo residenziale.

 

     Art. 6.

     Al fine di accelerare l'utilizzazione dello stanziamento di cui all'art. 2 della presente legge i Comuni indicati nella tabella A) devono far pervenire alla Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita delibera, dichiarata immediatamente esecutiva con la quale scelgono una delle seguenti modalità per la progettazione e l'esecuzione di asili-nido:

     a) progettazione a cura del Comune interessato e conseguente esecuzione a mezzo di gara di appalto;

     b) progettazione ed esecuzione a totale carico della Regione, la quale provvede in tal caso, ad affidare la progettazione e l'esecuzione, mediante apposita convenzione a imprese od a consorzi di imprese, nonché a cooperative o loro consorzi con provvedimento motivato della Giunta regionale, sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.

     Tale bando dovrà prevedere, oltre al termine di esecuzione, tipologie standard dimensionate come indicato nell'art. 5 della presente legge.

 

     Art. 7.

     Agli adempimenti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 i Comuni interessati provvedono nel termine di giorni 30 dall'entrata in vigore della presente legge.

     I Comuni medesimi debbono comunque dimostrare di avere la disponibilità delle relative aree nell'ambito dei principi stabiliti dall'art. 7 della legge Regionale 30 ottobre 1973, n. 38.

 

     Art. 8.

     La concessione del contributo relativo al costo della costruzione dell'asilo-nido per i Comuni che hanno optato per la progettazione ed esecuzione diretta, da effettuarsi con delibera della Giunta regionale, è subordinata all'approvazione da parte del competente organo comunale del progetto di costruzione ed alla predisposizione di tutte le formalità per l'aggiudicazione del relativo appalto, adempimenti tutti che devono essere effettuati da parte dei suddetti Comuni inderogabilmente entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il contributo è erogato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente in unica soluzione, a favore del Comune interessato, che lo amministra direttamente.

     I contributi eventualmente non concessi per decorrenza dei termini sono utilizzati dalla Regione per la costruzione di asili-nido secondo le modalità di cui al precedente art. 4, 20 comma.

 

     Art. 9.

     Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede ad eseguire tutti gli atti e le procedure necessarie per l'affidamento in concessione della progettazione ed esecuzione degli asili-nido di cui alla lettera b) dell'art. 6 della presente legge.

     Entro i successivi sessanta giorni i Comuni interessati provvedono all'esame ed all'approvazione del relativo progetto con delibera dichiarata immediatamente esecutiva.

 

     Art. 10.

     Le opere di cui alla presente legge sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ad ogni effetto.

 

     Art. 11.

     Gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge sono di proprietà dei Comuni nel cui territorio sono localizzati e sugli stessi edifici è costituito vincolo venticinquennale di destinazione.

     L'eventuale svincolo dell'immobile può essere consentito con decreto del Presidente della Giunta su motivata richiesta del Consiglio Comunale.

 

     Art. 12.

     Gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge debbono essere progettati ed edificati conformemente alle prescrizioni di massima elencate nella tabella B) annessa alla presente legge e, in quanto applicabili, alle norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, con particolare riferimento a quelle per la scuola materna, di cui al decreto interministeriale 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976.

 

     Art. 13.

     Con successiva legge la Regione provvede all'erogazione di contributi in favore dei Comuni che abbiano provveduto ad adempiere ai compiti indicati nella presente legge, per l'attrezzatura e per la gestione degli asili-nido realizzati, utilizzando per questa finalità anche le assegnazioni che affluiranno al bilancio regionale per l'anno 1976, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 [2].

 

     Art. 14.

     Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella legge regionale 30 aprile 1973, n. 38.

 

     Art. 15. (Urgenza).

     (Omissis).

 

Tabella A)

 

ASILI-NIDO DA REALIZZARE IN VIA PRIORITARIA

 

 

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Comuni                                      N. Asili da realizzare

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Alba Adriatica                                         1

Atessa                                                 1

Atri                                                   2

Avezzano                                               2

Basciano                                               1

Chieti                                                 4

Cupello                                                1

Francavilla                                            1

Giulianova                                             2

Guardiagrele                                           1

Lanciano                                               3

L'Aquila                                               4

Martinsicuro                                           1

Montesilvano                                           1

Ortona                                                 1

Pescara                                               10

Popoli                                                 1

Roseto                                                 1

S. Benedetto dei Marsi                                 1

S. Salvo                                               3

S. Egidio alla vibrata                                 1

Sulmona                                                2

Tortoreto                                              1

Teramo                                                 4

Vasto                                                  2

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                                                      52

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Tabella B)

 

PRESCRIZIONI DI MASSIMA PER LA COSTRUZIONE DI ASILI-NIDO

 

1.0.0 UBICAZIONE - Gli asili-nido devono sorgere su aree facilmente

accessibili, centrali e prossime alle zone residenziali da servire,

preferibilmente attigue ai servizi sociali e di istruzione per l'infanzia

pre-scolare.

 

2.0.0 AREA - Le caratteristiche generali devono di norma corrispondere a

quelle previste per le scuole materne di cui al D.P.R. o. 1688 dell'1

dicembre 1956 e D.M. 18 dicembre 1975 (G.U. suppl. n. 29 del 2 febbraio

1976). La superficie minima del lotto deve essere pari ad almeno mq. 1500

per n. 30 posti-bambino (con un minimo di mq. 25 in più per ogni posto-

bambino oltre i 30).

     La superficie per eventuali parcheggi si aggiunge a quella di cui sopra.

 

3.0.0 UNITA' FUNZIONALI - Le unità funzionali standard devono avere di norma la capacità di nn. 30, 40, 60 posti-bambino suddivisi presuntivamente come segue:

 

 

lattanti e semidivezzi                            10     12     20

divezzi                                           20     28     40

     Tornano                                      30     40     60

 

 

     Le indicazioni che precedono sono sufficienti per un corretto proporzionamento dell'asilo nido anche in presenza di variazioni dell'ordine del 10-15%.

 

4.0.0 PERSONALE ADDIETRO (indicativo)

 

 

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Posti-bambino                                      30     40    60

economa-direttrice                                  1      1     1

vigilatrici                                         1      1     2

puericultrici                                       3      4     5

cuoca-aiutocuoca                                    1      1     2

guardarobiera-aiutoguardarobiera                    1      1     2

personale pulizia                                   1      2     2

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     Totale                                         8     10    14

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5.0.0 STRUTTURA EDILIZIA

 

5.1. L'AMBIENTE IN GENERALE - Le dimensioni e le proporzioni debbono essere

rapportate alle esigenze psico-fisiche del bambino, all'ingombro ed all'uso

dei vari arredi nonché ad una necessaria flessibilità dei vari spazi in

relazione alla variabilità dello svolgersi delle occupazioni organizzate e

libere da parte dei bambini.

 

5.2. SPAZI ARCHITETTONICI - Gli spazi interni devono essere articolati sui

seguenti 4 gruppi con destinazione omogenea:

     a) servizi generali (ingresso, atrio-attesa, ricezione e riconsegna, spogliatoio accettazione, deposito carrozzine, uffici per direzione e vigilatrici, visita medica);

     b) lattanti e semidivezzi;

     c) divezzi;

     d) servizi sussidiari e complementari (cucina e dispensa, lavanderia e guardaroba-stireria, magazzino deposito, centrale termica, refettorio e spogliatoio per il personale) possibilmente con ingresso indipendente.

     Gli spazi di cui sopra di norma devono svolgersi su un solo piano ed eventualmente soltanto quelli di cui alla lettera d) possono trovare posto in un piano seminterrato.

     Ove eccezionalmente per intrinseche caratteristiche geomorfologiche dell'area d'impianto l'edificio si svolga su due piani fuori terra, gli spazi a) e d) devono essere opportunamente distribuiti nei due piani, quello b) nel piano superiore a quello c) nel piano terreno per consentire ai divezzi le occupazioni libere nello spazio esterno.

 

 

5.2.A. Indicazioni sulle superfici utili per servizi generali

 

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Posti-bambino ind.le                            30      40      60

ingresso, atrio-attesa mq. 0,30                  9      12      18

accettazione-spogliatoio mq. 0,60               18      24      36

deposito carrozzine mq. 0,25                     8      10      15

uffici direzione e vigilatrici                  20      20      25

visita medica                                   10      10      12

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     Totale                                     65      76     106

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5.2.B. Indicazioni sulle superfici utili per lattanti e semidivezzi

 

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Posti bambino ind.le                             10     12      20

culle e lettini mq. 2,00                         20     24      40

servizi igienici e cucinetta mq. 1,00            10     12      20

occupaz. libere e organizzative mq. 1,50         15     18      30

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     Totale                                      45     54      90

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5.2.C. Indicazioni sulle superfici utili per divezzi

 

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Posti-bambino ind.le                              20     28     40

occupaz. organizzata mq. 1,50                     30     42     60

occupazioni libere mq. 2,50                       50     70    100

dormitorio mq. 1,80                               36     50     72

refettorio mq. 1,50                               30     42     60

servizi igienici mq. 1,00                         20     28     40

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     Totale                                      166    232    332

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     Nel caso in cui per dormitorio si utilizzi temporaneamente la

zona destinata ad altre funzioni i totali di cui sopra si riducono

rispettivamente a                                140    195    275

 

 

5.2.D. Indicazioni sulle superfici utili per servizi accessori

 

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Posti-bambino ind.le                              30      4     60

cucina e dispensa mq. 0,50                        15      20    30

lavanderia e guardaroba mq. 0,70                  21      28    42

refettorio e spogliatoio personale                16      20    28

centrale termica                                  12      12    15

magazzino deposito                                15      20    30

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     Totale                                       79     100   145

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5.2.E. Indicazioni sulle superf. compless. per gruppi di spazi

 

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Posti-bambino                                     30      40    60

a) servizi generali                               65      76   106

b) lattanti e semidivezzi                         45      54    90

c) divezzi                                       166     232   332

d) servizi access. e complementari                79     100   145

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    Totale                                       355     462   673

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     La media della superficie utile per posto-bambino, risulta rispettivamente mq. 11,80-11,60 e 11,10.

 

5.3.0. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI SPAZI

 

5.3.A. Spazi per servizi generali

     L'atrio-ingresso principale disimpegna di norma gli spazi a), b) e c) ed è dotato all'esterno di pensilina di profondità minima mt. 2.

     L'arrivo alla porta d'ingresso, ove non a livello del terreno, deve avvenire attraverso rampe con pendenza 8- 10% e con pavimentazione antisdrucciolevole.

     L'accettazione-spogliatoio è contiguo all'ingresso e comune e baricentrico agli spazi per lattanti e divezzi; l'accettazione-spogliatoio per lattanti e semidivezzi può peraltro risultare distinto da quello per divezzi e servire da filtro tra l'ingresso e gli spazi interni destinati ai due tipi di ospiti.

     I due uffici (direzione e vigilatrici) devono aver accesso dall'atrio e dotati di w.c. proprio.

     Il locale visita medica può essere adibito a momentaneo isolamento e deve essere fornito di w.c. proprio e lavabo; esso può essere eliminato in caso di vicinanza di consultori pediatrici.

     Al deposito carrozzine e passeggini può essere destinato anche un anglo dell'atrio-ingresso opportunamente attrezzato.

 

5.3.B. Spazi per lattanti e semidivezzi

     In unico ambiente dovranno essere previste la zona culle e la zona attività libere con box circolare e tappeto. Le pareti saranno rivestite con materiale plastico ed il pavimento i materiale caldo, lavabile, di facile pulizia.

     A diretto contatto con detto ambiente si sistemeranno opportunamente la cucinetta-latte ed i servizi igienici costituiti da in bagnetto pediatrico ed un cassetto ogni 5-6 unità, in vuotatoio ogni 10-12 unità, lavabo, ecc.

     Le pareti dei servizi dovranno essere rivestite di materiale resistente agli acidi e così dicasi per il pavimento leggermente in pendenza verso un chiusino centrale.

 

5.3.C. Spazi per divezzi

     Le attività organizzate autonomamente o con l'aiuto della puericultrice sono intese allo sviluppo fisiopsichico del bambino mediante esercitazioni promozionali del linguaggio, della conoscenza della natura, delle imitazioni, dell'educazione musicale, ecc.

     Ogni gruppo di circa 10 bambini dovrà avere per dette attività il proprio spazio per se stesso flessibile e quindi senza pareti divisorie tra un gruppo e l'altro; gli spazi vengono così creati volta per volta dagli armadi per giocattoli, pareti a scomparsa o a lavagna su rotelle, ecc.

     La zona per le attività libere costituisce il nucleo centrale degli spazi per divezzi e non è separata da quella precedente da pareti fisse.

     In essa si svolgono tutte quelle attività connesse con lo sviluppo dell'attività motoria e della socializzazione del bambino.

     Il pavimento sarà in materiale caldo, antisdrucciolevole e le pareti in materia lavabile, alternato a materiale plastico.

     Le zone finestrate di tutti gli spazi per attività libere ed organizzate devono essere di superficie non inferiore a 1/6 di quella del pavimento e le altezze dei davanzali rapportate alla scala del bambino.

     Si raccomanda usi appropriato uso del colore sia per le pareti che per i pavimenti onde conseguire l'optimum sul piano compositivo ed educativo senza sottovalutare l'interdipendenza tra colore e illuminazione diretta.

     Lo spazio per dormire adiacente a quello che precede potrà risultare autonomo ovvero identificarsi con l'altro destinato ad altre funzioni (le brandine dopo l'utilizzazione saranno riposte in apposito armadio) ed in ogni caso dovrà curarsi che sia assicurato nell'ambiente un adeguato ricambia d'aria (vasistas, fessure regolabili di ventilazione, ecc.).

     Il refettorio sarà anch'esso contiguo agli altri spazi destinati alle altre occupazioni del bambino e separato da questi da pareti mobili tipo modern-fold e da mobili appositi non a tutta altezza.

     Esso sarà adiacente alla cucina possibilmente aperto verso quest'ultima per consentire una partecipazione visiva del bambino alla preparazione delle vivande.

     Pavimenti e pareti di materiali identici agli altri, di facile pulizia, lavabili, caldi (resine viniliche e simili. ecc.).

     I servizi igienici saranno organizzati su due contigui sottospazi intercomunicanti e senza divisori di sorta; nel primo troveranno posto i lavabi (uno ogni 5 unità con bordo a cm. 40 dal pavimento), le doccette (una ogni 10 unità con piano sopraelevato di cm. 60 dal pavimento), un baverino a getto parabolico, un bagnetto pediatrico, un tavolo fasciatoio, nel secondo si prevederanno in serie senza divisori tra loro i W.C. [1 ogni 5 unità di altezza max cm. 30], un vuotatoio.

     Pavimenti e pareti come per i lattanti e semidivezzi.

 

5.3.D. Spazi per servizi accessori e complementari

     Si seguiranno le buone regole dell'arte nell'usa e nella scelta dei materiali più appropriati tenendo conto delle reti di impianti tecnologici a servizio degli arredi fissi, in particolare per quanto riguarda la cucina, la lavanderia e la centrale termica.

 

6.0.0 GLI ARREDI PER LA CONSERVAZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURA E QUELLI PER LO SVOLGIMENTO DELLE VARIE ATTIVITA'

 

     Si fa seguire ambiente per ambiente, a titolo indicativo. l'indicazione degli arredi necessari siano essi fissi o mobili, per la funzionalità dell'asilo ovvero per lo svolgimento delle varie attività da parte dei bambini o da prevedere nel numero occorrente.

 

6.1.A. Spazi per i servizi generali:

     - Ingresso, atrio-attesa: panche, sedie, porta-ombrelli, ecc.;

     - Accettazione-spogliatoio: tavolo-fasciatoio, armadio-casellario, panche tipo infanzia;

     - Uffici direzione e vigilatrici: tavoli-scrittoio, poltroncine, armadi-libreria, macchine da scrivere e arredi, ecc.;

     - Visita medica: lettino pediatrico, schedario, sedie, sgabello girevole, armadio-strumentario, tavolo-scrittoio, ecc.

 

6.1.B. Spazi per lattanti e semidivezzi:

     - Spazio per riposo e sonno: culle o lettini, tavole e sedie per puericultrici, armadio per biancheria, coperte, cuscini;

     - Servizi igienici: tavolo fasciatoio, tavolinetto porta-bilancia, porta-sacco biancheria sporca, armadio pensile;

     - Occupazioni organizzate e libere: 1-2 tavolinetti e 4-8 sedie per bambini abituati ad alimentarsi autonomamente, box circolare, tappeto, giocattoli vari, armadio porta giocattoli, armadio per stoviglie e biancheria da tavolo, ecc.

 

6.1.C. Spazi per divezzi:

     - Occupazioni organizzative: materiale didattico vario e giocattoli e relativi armadi, tavolo e sedie per bambini, vasca mobile per lavare, giradischi, lavagna a parete, ecc.;

     - Occupazioni libere: scivoli, dondoli, altalene, birilli tricicli, giostre, radio-fonografo, proiettore, armadi, ecc. ecc.;

     - Dormitorio: brandine pieghevoli ed eventuale armadio per conservazione, armadio per biancheria, coperte, cuscini;

     - Refettorio: tavolini e sedie per bambini, sgabelli per puericultrici, carrello portavivande, armadi per stoviglie e biancheria da tavolo;

     - Servizi igienici: tavolo fasciatoio, armadietti individuali, attaccapanni a muro, armadietto pensile, portabiancheria sporca;

     - Spazio all'aperto: opere in verde e piantagioni, prato, angoli a labirinto, muretti, vasche di sabbia ed acqua, gabbie per animali, angoli per coltivazione fiori, piccole gallerie, scivoli, ecc. il tutto su dislivelli variamente articolati con pergolati, tende mobili, zone alberate e ombreggiate.

 

6.1.D. Spazi per servizi accessori e complementari:

     - Cucina: lavello, piano di lavora, cucina a gas, armadi pensili e di base, frigoriferi, sedie, ecc.;

     - Dispensa: scaffalatura per deposito viveri;

     - Lavanderia e guardaroba: vasca di ammollaggio, lavatrice, asciugatoio, tavolo da stiro, sedie, armadi, macchina da cucire;

     - Refettorio personale: tavoli, sedie, armadio;

     - Spogliatoio personale: armadio-spogliatoio, sgabello, attaccapanni a muro;

     - Centrale termica: sistema preferibile a circolazione di acqua calda, temperatura ambiente 18° per spazi a) e d) e 20° per b) e c) caldaia di riserva per fornitura acqua calda nel periodo estivo.

 

7.0.0 INDICAZIONE SUI COSTI DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE

 

     I costi di costruzione riferiti al giugno '76 esclusa l'acquisizione dell'area e comprensivi di impianti, arredi e spese generali, possono essere indicati intorno a 2-2.5 milioni per costo bambino.

     I costi di gestione si aggirano intorno a 1 milione/anno per posto bambino.

 

 

 


[1] Norma finanziaria.

[2] Vedi L.R. 23 novembre 1978, n. 76.