§ 5.1.264 - L.R. 26 settembre 2009, n. 19.
Integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 recante: 'Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:26/09/2009
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'art. 2 della L.R. 32/2007
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 5.1.264 - L.R. 26 settembre 2009, n. 19.

Integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 recante: 'Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private'.

(B.U. 28 settembre 2009, n. 51)

 

Art. 1. Modifiche all'art. 2 della L.R. 32/2007

1. All'art. 2, comma 2, lett. a) della L.R. 32/2007 recante “Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, dopo le parole “collettivi nazionali” sono aggiunte le parole “gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale” [1].

 

2. All'art. 2, comma 2, lett. b) della L.R. 32/2007, dopo “l'educatore professionale” aggiungere la parola “fisioterapista”.

 

3. All'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 32/2007 sono soppresse le parole “studi medici, odontoiatrici e”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 2010, n. 245, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.