§ 5.1.227 – L.R. 23 gennaio 2004, n. 8.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 settembre 1999, n.86 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:23/01/2004
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'art. 3 della L.R. 21.09.1999, n. 86.
Art. 2.  Integrazione all'art. 16 della L.R. 21.09.1999, n. 86.
Art. 3.  Integrazione all’art. 26 della L.R. 21.09.1999, n. 86.


§ 5.1.227 – L.R. 23 gennaio 2004, n. 8. [1]

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 settembre 1999, n.86 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione).

(B.U. 11 febbraio 2004, n. 1 Straordinario).

 

Art. 1. Modifiche all'art. 3 della L.R. 21.09.1999, n. 86.

     1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 1999, n. 86 è sostituita dalla seguente:

     "d) effettua - previa identificazione - le operazioni di anagrafe, i controlli sanitari, ivi inclusa la sierodiagnosi della leihsmaniosi, la sterilizzazione anche dei cani e gatti di proprietà, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nei canili sanitari. I cani, su espressa richiesta ed adozione dell'autorità sanitaria locale, possono essere rimessi in libertà nei luoghi abituali di stazionamento".

 

     Art. 2. Integrazione all'art. 16 della L.R. 21.09.1999, n. 86.

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 21.09. 1999, n. 86 è inserito il seguente:

     "2 bis. Gli interventi di controllo delle nascite si effettuano tramite sterilizzazione, sui cani e gatti di proprietà, presso i servizi Veterinari di sanità animale delle Aziende Sanitarie Locali e degli altri servizi Veterinari, anche in attività libero professionale intra moenia, previo pagamento di una quota di Euro 20,00 alle casse della Aziende Sanitarie Locali".

 

     Art. 3. Integrazione all’art. 26 della L.R. 21.09.1999, n. 86.

     All’art. 26 aggiungere nuovo comma 5, così formulato:

     “Tutte le tipologie di ricovero, pubbliche e private, interessate dalla presente legge devono essere collocate ad una sufficiente distanza, e comunque non inferiore a 500 metri dai nuclei abitati, da insediamenti urbani, strutture sanitarie ed annonarie.

     Le strutture esistenti ed operanti devono adeguarsi a tale disposizione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato rispetto, le autorità competenti dovranno emettere ordinanza di chiusura con preavviso di 90 giorni all’interessato.


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47.